ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 131, ultimo
 comma, del codice  di  procedura  civile,  introdotto  dall'art.  16,
 secondo  comma,  della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
 danni  cagionati  nell'esercizio   delle   funzioni   giudiziarie   e
 responsabilita'  civile  dei  magistrati),  in relazione all'art. 16,
 quinto comma, della stessa legge, promossi con sette ordinanze emesse
 il  2  maggio  1988  (nn.  4  ordinanze)  e  il  4 maggio 1988 (nn. 3
 ordinanze) dal Tribunale di Catanzaro,  rispettivamente  iscritte  ai
 nn.  da  599  a  605  del  registro ordinanze 1988 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  45,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Catanzaro, con sette ordinanze di
 identico contenuto emesse quattro il 2 maggio e tre il 4 maggio 1988,
 ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131,
 ultimo comma, del codice di procedura  civile,  introdotto  dall'art.
 16,  secondo  comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento
 dei danni  cagionati  nell'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie  e
 responsabilita'  civile  dei magistrati), in relazione anche all'art.
 16, quinto comma, della stessa legge, per contrasto con gli artt.  3,
 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;
      che,  ad  avviso del giudice a quo, la norma censurata, la quale
 prevede la compilazione di  un  processo  verbale  dei  provvedimenti
 giudiziari collegiali, viola - per la possibilita' della divulgazione
 delle posizioni assunte dai giudici in sede  di  deliberazione  -  il
 principio  della  segretezza  della  camera di consiglio, che avrebbe
 rilievo costituzionale perche' diretto a garantire l'indipendenza del
 giudice,  nonche'  il  principio  di  eguaglianza,  per disparita' di
 trattamento - ritenuta irrazionale -  tra  segreto  della  camera  di
 consiglio  e  segreto professionale (art. 351 del codice di procedura
 penale);
      che  e'  intervenuto  in  tutti  i  giudizi  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  concludendo   per   l'infondatezza   della
 questione;
    Considerato  che  i giudizi, concernendo identica questione, vanno
 riuniti e decisi congiuntamente;
      che  la  medesima  questione,  sollevata  dallo  stesso  giudice
 remittente, e' stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte  con
 la  sentenza n. 18 del 1989, con la quale - ma sotto altro profilo il
 primo  e  il  secondo  comma  dell'art.  16  sono  stati   dichiarati
 illegittimi nella parte in cui disponevano che "e' compilato sommario
 processo verbale", anziche' "puo', se uno dei componenti  dell'organo
 collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale";
      che  non  vengono  addotti  argomenti  diversi  da quelli allora
 esaminati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.