ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 399 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio  1988
 dalla  Sezione  istruttoria  della  Corte  d'appello  di  Trento  nel
 procedimento penale a carico di Volcan Domenico, iscritta al  n.  687
 del  registro  ordinanze  1988  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  la  Sezione  istruttoria  della  Corte d'appello di
 Trento,  con  ordinanza  del  20  maggio  1988,  ha   sollevato,   in
 riferimento  agli  artt. 3, 24 e 136 della Costituzione, questione di
 legittimita' dell'art. 399, primo  comma,  del  codice  di  procedura
 penale  (come  sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio
 1984, n. 400), nella parte  in  cui  "esclude  che  l'imputato  possa
 appellare  la sentenza di non doversi procedere per amnistia, ai fini
 e nei limiti di cui all'art. 152 II comma c.p.p.";
    considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 922 del 1988 (v.
 anche le ordinanze di manifesta inammissibilita' n. 1137 del  1988  e
 n.  91  del 1989), ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 399, primo comma, del  codice  di  procedura  penale  (come
 sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400),
 proprio "nella parte in  cui  esclude  il  diritto  dell'imputato  di
 proporre  appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma,
 del codice di procedura penale, avverso la sentenza del  pretore  che
 lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia".
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.