ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Indrieri Francesco, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1988, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988. Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che con ordinanza 23 giugno 1988 il Pretore di Sampierdarena sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 codice penale, con riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 3, comma secondo della Costituzione, che rappresentava il Pretore nell'ordinanza l'inapplicabilita' alla fattispecie in esame delle sanzioni sostitutive di cui al procedimento ex art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a causa dell'elevato minimo edittale della pena; che uguale ostacolo - secondo il Pretore - il detto minimo opponeva all'applicabilita' delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della stessa legge, eccezion fatta per quella della semidetenzione; che un siffatto trattamento sanzionatorio edittale doveva, percio', considerarsi eccessivo e del tutto sproporzionato in relazione a talune concrete manifestazioni della fattispecie, in ordine alle quali veniva a risultare impeditivo rispetto alle finalita' di rieducazione del condannato e di risocializzazione, cosi' violandosi il principio di cui all'art. 27, comma terzo, della Costituzione; che, peraltro, pari violazione veniva a verificarsi quanto all'art. 3 della Costituzione a causa dell'irragionevolezza di un minimo cosi' elevato, specie se confrontato con quelli di altre fattispecie molto piu' gravi dell'oltraggio; che, pertanto, il Pretore, lamentando che gia' in una precedente analoga questione aveva, fra l'altro, adombrato il riferimento all'art. 27 della Costituziuone, e per gli stessi motivi, senza che la Corte si fosse sul punto pronunziata, chiedeva declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'articolo impugnato, nella parte in cui prevede il minimo della pena nella misura di mesi sei di reclusione; che nessuno si e' costituito o e' intervenuto nel giudizio davanti alla Corte; considerato che il Pretore chiede l'intervento della Corte sul sistema sanzionatorio, riservato al potere discrezionale del legislatore, salvo le eccezionali ipotesi in cui la sanzione comminata abbia a risultare di per se' palesemente irrazionale ed arbitraria rispetto al disvalore della fattispecie, cosi' come formulata e voluta dal legislatore nel quadro generale della sua politica legislativa; che peraltro, se quel minimo edittale e lo stesso disvalore della fattispecie, possono in qualche misura non piu' corrispondere all'attuale stato della coscienza sociale ed allo spirito informatore della Costituzione repubblicana, compete al legislatore avvertirlo e deciderlo, come questa Corte ha gia' rilevato (cfr. in particolare sentenza 19 luglio 1968 n. 109, nonche' sentenza 28 novembre 1972 n. 165); che, per quanto si riferisce all'impossibilita' di far luogo a talune sanzioni sostitutive, si tratta evidentemente di una conseguenza di quanto sopra, dato che il legislatore, avendo attribuito alla fattispecie quel certo astratto disvalore e determinate conseguenze sanzionatorie, ritenute ad esso congrue, dette conseguenze si riverberano poi necessariamente anche sull'applicabilita' delle sanzioni sostitutive; che, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fine rieducativo e risocializzante della pena, ex art. 27, terzo comma, della Costituzione va riferito alla fase di esecuzione della pena, che la recente legislazione ha, infatti, adeguato ai piu' moderni concetti del trattamento penitenziario (cfr. sentenze n. 119 del 1975; n. 143 del 1974; n. 18 del 1973, n. 22 del 1971), in guisa che, per tutte queste ultime ragioni, la precedente pronunzia aveva ritenuto assorbente il profilo concernente il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione;