ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 341 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988  dal  Pretore
 di  Sampierdarena  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Indrieri
 Francesco,  iscritta  al  n.  646  del  registro  ordinanze  1988,  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 47, prima
 serie speciale, dell'anno 1988.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto   che   con  ordinanza  23  giugno  1988  il  Pretore  di
 Sampierdarena  sollevava  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  341  codice  penale,  con riferimento agli artt. 27, comma
 terzo, e 3, comma secondo della Costituzione,
      che  rappresentava  il Pretore nell'ordinanza l'inapplicabilita'
 alla fattispecie in  esame  delle  sanzioni  sostitutive  di  cui  al
 procedimento  ex art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a causa
 dell'elevato minimo edittale della pena;
      che  uguale  ostacolo  -  secondo  il  Pretore - il detto minimo
 opponeva  all'applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive   di   cui
 all'art.  53  della  stessa  legge,  eccezion  fatta per quella della
 semidetenzione;
      che  un  siffatto  trattamento  sanzionatorio  edittale  doveva,
 percio',  considerarsi  eccessivo  e  del  tutto  sproporzionato   in
 relazione  a  talune  concrete  manifestazioni  della fattispecie, in
 ordine  alle  quali  veniva  a  risultare  impeditivo  rispetto  alle
 finalita'  di  rieducazione  del  condannato  e di risocializzazione,
 cosi' violandosi il principio di cui all'art. 27, comma terzo,  della
 Costituzione;
      che,  peraltro,  pari  violazione  veniva  a  verificarsi quanto
 all'art. 3 della Costituzione a  causa  dell'irragionevolezza  di  un
 minimo  cosi'  elevato,  specie  se  confrontato  con quelli di altre
 fattispecie molto piu' gravi dell'oltraggio;
      che, pertanto, il Pretore, lamentando che gia' in una precedente
 analoga  questione  aveva,  fra  l'altro,  adombrato  il  riferimento
 all'art.  27  della Costituziuone, e per gli stessi motivi, senza che
 la Corte  si  fosse  sul  punto  pronunziata,  chiedeva  declaratoria
 d'illegittimita'  costituzionale dell'articolo impugnato, nella parte
 in cui prevede il minimo della pena  nella  misura  di  mesi  sei  di
 reclusione;
      che  nessuno  si  e'  costituito  o  e' intervenuto nel giudizio
 davanti alla Corte;
      considerato  che  il Pretore chiede l'intervento della Corte sul
 sistema  sanzionatorio,  riservato  al   potere   discrezionale   del
 legislatore,   salvo  le  eccezionali  ipotesi  in  cui  la  sanzione
 comminata abbia a risultare di per  se'  palesemente  irrazionale  ed
 arbitraria  rispetto  al  disvalore  della  fattispecie,  cosi'  come
 formulata e voluta dal legislatore  nel  quadro  generale  della  sua
 politica legislativa;
      che  peraltro,  se  quel  minimo  edittale e lo stesso disvalore
 della fattispecie, possono in qualche misura non  piu'  corrispondere
 all'attuale stato della coscienza sociale ed allo spirito informatore
 della Costituzione repubblicana, compete al legislatore avvertirlo  e
 deciderlo,  come  questa  Corte ha gia' rilevato (cfr. in particolare
 sentenza 19 luglio 1968 n. 109, nonche' sentenza 28 novembre 1972  n.
 165);
      che,  per  quanto si riferisce all'impossibilita' di far luogo a
 talune  sanzioni  sostitutive,  si  tratta   evidentemente   di   una
 conseguenza   di  quanto  sopra,  dato  che  il  legislatore,  avendo
 attribuito  alla  fattispecie  quel  certo   astratto   disvalore   e
 determinate  conseguenze  sanzionatorie,  ritenute  ad  esso congrue,
 dette  conseguenze   si   riverberano   poi   necessariamente   anche
 sull'applicabilita' delle sanzioni sostitutive;
      che,  peraltro,  secondo  consolidata  giurisprudenza  di questa
 Corte, il fine rieducativo e risocializzante della pena, ex art.  27,
 terzo  comma,  della Costituzione va riferito alla fase di esecuzione
 della pena, che la recente legislazione ha, infatti, adeguato ai piu'
 moderni  concetti del trattamento penitenziario (cfr. sentenze n. 119
 del 1975; n. 143 del 1974; n. 18 del 1973, n. 22 del 1971), in  guisa
 che,  per  tutte queste ultime ragioni, la precedente pronunzia aveva
 ritenuto assorbente  il  profilo  concernente  il  parametro  di  cui
 all'art. 3 della Costituzione;