IL PRETORE
    Dato atto di quanto sopra;
                             O S S E R V A
    Il  reato contestato agli imputati e' quello p. e p. dall'art. 114
 del r.d.-l. 19 ottobre  1938,  n.  1933,  per  aver  organizzato,  in
 qualita'  di appartenenti e rappresentanti di associazioni sportive e
 culturali  non  riconosciute  (Associazione  bocciofila  modenese   e
 Associazione polisportiva Modena Est) giochi della tombola e lotterie
 senza la prescritta autorizzazione  della  competente  intendenza  di
 finanza.
    Tale  norma,  di  natura  finanziaria  e  pertanto  esclusa  dalla
 depenalizzazione (v. Cass. 9 marzo 1962; Cass. 15 marzo  1963;  Cass.
 22  febbraio 1983, ecc.) mira da un lato a tutelare l'interesse dello
 Stato alla riscossione della tassa di lotteria e della tassa di bollo
 e   d'altro   lato  a  rafforzare  l'imperativita'  della  disciplina
 pubblicistica cui e'  soggetto  l'esercizio  di  giochi  lucrativi  a
 carattere collettivo.
    Secondo  l'interpretazione  consolidata  in  giurisprudenza per la
 sussistenza  del  reato  de  quo  non  sono  necessari  ne'  per   il
 perseguimento  di uno scopo di lucro ne' l'elemento della pubblicita'
 (come si evince a contrario dal terzo comma dello  stesso  art.  114,
 laddove  punisce  anche  le operazioni circoscritte a poche persone e
 con premi di scarso valore) non e'  sufficiente  che  l'agente  abbia
 posto  in  essere,  senza la prescritta autorizzazione, operazioni di
 sorte semplice, nelle quali cioe' l'attribuzione di un  premio  viene
 fatta  dipendere  semplicemente  dalla sorte (in tal senso v. Cass. 2
 luglio 1953; Cass. 11 ottobre 1954; Cass.  7  maggio  1955;  Cass.  6
 luglio 1956; Cass. 12 febbraio 1969; Cass. 22 febbraio 1983, ecc.).
   Tale  norma  va coordinata con l'art. 40 dello stesso r.d.-l., come
 modificato dall'art. 15 della legge 2 agosto 1982,  n.  528,  secondo
 cui  l'intendenza di finanza puo' autorizzare lotterie e tombole solo
 se promosse e dirette da enti morali (rectius persone giuridiche) con
 scopi   assistenziali,  educativi  e  culturali,  oppure  da  partiti
 politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali.
    L'interpretazione  piu'  coerente appare quindi quella secondo cui
 non possono ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di tali giochi
 le  associazioni,  come  quelle  in oggetto, che non sono ne' persone
 giuridiche ne' partiti politici.
     In  tal  senso,  infatti,  l'intendente  di finanza di Modena (in
 maniera analoga ad altri uffici, v. intendenza di finanza di Bologna)
 interpellato  espressamente  dalla  teste,  oggi  assunta,  Baldocchi
 Gisella - per conto di altra associazione della provincia di Modena -
 confermo' di non poter rilasciare l'autorizzazione all'organizzazione
 di tali tombole e lotterie non essendo  le  associazioni  richiedenti
 dotate di personalita' giuridica, come richiesto dalla legge.
    Ma  poiche' la Costituzione, e in particolare gli artt. 2 e 18, ha
 inteso riconoscere e garantire espressamente il diritto  dei  singoli
 di associarsi liberamente dando vita alle "formazioni sociali" in cui
 si svolge la personalita' umana,  ed  anzi  tali  organizzazioni  non
 riconosciute  appaiono  oggi  fra  le  piu' importanti espressioni di
 crescita e  partecipazione  democratica  degli  individui  alla  vita
 sociale  (si  pensi  ai Sindacati) non sembra conforme ai principi di
 uguaglianza sostanziale ne' ragionevolmente giustificato il cambinato
 disposto  degli  artt. 114 e 40 del r.d.-l. n. 1933/1938 e successive
 modifiche  nella  parte  in  cui  escludono  che   associazioni   non
 riconosciute   diverse   dai   partiti   politici   possano  ottenere
 l'autorizzazione per svolgere lotterie e giochi della tombola.