IL PRETORE Dato atto di quanto sopra; O S S E R V A Il reato contestato agli imputati e' quello p. e p. dall'art. 114 del r.d.-l. 19 ottobre 1938, n. 1933, per aver organizzato, in qualita' di appartenenti e rappresentanti di associazioni sportive e culturali non riconosciute (Associazione bocciofila modenese e Associazione polisportiva Modena Est) giochi della tombola e lotterie senza la prescritta autorizzazione della competente intendenza di finanza. Tale norma, di natura finanziaria e pertanto esclusa dalla depenalizzazione (v. Cass. 9 marzo 1962; Cass. 15 marzo 1963; Cass. 22 febbraio 1983, ecc.) mira da un lato a tutelare l'interesse dello Stato alla riscossione della tassa di lotteria e della tassa di bollo e d'altro lato a rafforzare l'imperativita' della disciplina pubblicistica cui e' soggetto l'esercizio di giochi lucrativi a carattere collettivo. Secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza per la sussistenza del reato de quo non sono necessari ne' per il perseguimento di uno scopo di lucro ne' l'elemento della pubblicita' (come si evince a contrario dal terzo comma dello stesso art. 114, laddove punisce anche le operazioni circoscritte a poche persone e con premi di scarso valore) non e' sufficiente che l'agente abbia posto in essere, senza la prescritta autorizzazione, operazioni di sorte semplice, nelle quali cioe' l'attribuzione di un premio viene fatta dipendere semplicemente dalla sorte (in tal senso v. Cass. 2 luglio 1953; Cass. 11 ottobre 1954; Cass. 7 maggio 1955; Cass. 6 luglio 1956; Cass. 12 febbraio 1969; Cass. 22 febbraio 1983, ecc.). Tale norma va coordinata con l'art. 40 dello stesso r.d.-l., come modificato dall'art. 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, secondo cui l'intendenza di finanza puo' autorizzare lotterie e tombole solo se promosse e dirette da enti morali (rectius persone giuridiche) con scopi assistenziali, educativi e culturali, oppure da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali. L'interpretazione piu' coerente appare quindi quella secondo cui non possono ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di tali giochi le associazioni, come quelle in oggetto, che non sono ne' persone giuridiche ne' partiti politici. In tal senso, infatti, l'intendente di finanza di Modena (in maniera analoga ad altri uffici, v. intendenza di finanza di Bologna) interpellato espressamente dalla teste, oggi assunta, Baldocchi Gisella - per conto di altra associazione della provincia di Modena - confermo' di non poter rilasciare l'autorizzazione all'organizzazione di tali tombole e lotterie non essendo le associazioni richiedenti dotate di personalita' giuridica, come richiesto dalla legge. Ma poiche' la Costituzione, e in particolare gli artt. 2 e 18, ha inteso riconoscere e garantire espressamente il diritto dei singoli di associarsi liberamente dando vita alle "formazioni sociali" in cui si svolge la personalita' umana, ed anzi tali organizzazioni non riconosciute appaiono oggi fra le piu' importanti espressioni di crescita e partecipazione democratica degli individui alla vita sociale (si pensi ai Sindacati) non sembra conforme ai principi di uguaglianza sostanziale ne' ragionevolmente giustificato il cambinato disposto degli artt. 114 e 40 del r.d.-l. n. 1933/1938 e successive modifiche nella parte in cui escludono che associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici possano ottenere l'autorizzazione per svolgere lotterie e giochi della tombola.