LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha   pronunciato   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  prodotto
 dall'Ufficio i.v.a. di Lucca contro Fabbri Maria Teresa liq. e socio,
 Cerri Ugo e Vasco soci "Zoccolificio Cerri di Cerri Ugo & C. S.n.c.",
 avverso la decisione n. 763  del  2  aprile  1987  della  commissione
 tributaria di primo grado di Lucca;
    Letti gli atti;
    Sentito  nell'udienza  del  16  dicembre  1988  il  rappresentante
 dell'amministrazione finanziaria e il rag. Lido Lucchesi delegato;
    Udito il relatore rag. Romeo Buchignani;
                           RITENUTO IN FATTO
    A  seguito p.v. della g.d.f. di Lucca, l'ufficio i.v.a. rettifico'
 ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 le dichiarazioni annuali
 relative  agli  anni 1982 e 1983 sul presupposto che diverse bolle di
 accompagnamento furono ritenute alterate nelle quantita'.
    La  societa'  contribuente,  ricorse  ai  primi  giudici chiedendo
 l'incostituzionalita' dell'art. 39/636 per violazione art.  24  della
 Costituzione per la mancanza di una consulenza tecnica disposta dalla
 stessa commissione e quindi limitativa  del  diritto  di  difesa  del
 contribuente,   ed   in   subordine  nel  merito  l'inconsistenza  ed
 assurdita' materiale dell'accertamento dell'ufficio data la  limitata
 attivita'  produttiva  svolta  dalla  societa'  in confronto a quanto
 accertato,  l'ufficio  nelle  sue  deduzioni,  chiedeva  la  conferma
 dell'accertamento.
    La  commissione  di  primo  grado,  pur  lamentando che non poteva
 essere esperita una consulenza tecnica per il divieto posto dall'art.
 39/636  e  che non poteva essere disposta la sospensione del giudizio
 fino all'emissione di quella penale art.  12  della  legge  7  agosto
 1982,  n.  516,  poiche'  le  prove  non  erano  certe, accoglieva il
 ricorso. L'ufficio,  nel  ricorso  presentato  a  questa  commissione
 ritiene  che  le  prove  fornite,  circa  l'alterazione  delle bolle,
 appaiono fondate, per tanto chiede la  riforma  della  decisione  con
 accoglimento  di  quanto  accertato.  La  societa'  nel  suo  appello
 incidentale, riconfermando  i  motivi  in  prima  istanza  chiede  la
 conferma della decisione poiche' nessuna prova certa e' stata fornita
 circa l'alterazione delle bolle di accompagnamento.
                             O S S E R V A
    Dallo  svolgimento  dei  fatti,  questa  commissione,  ritiene che
 l'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972 e' limitativo del diritto di difesa,
 in  contrasto con l'art. 24 della Corte costituzionale nella parte in
 cui non e' previsto che il giudice tributario (art. 35, terzo  comma)
 possa  nominare un consulente tecnico per l'accertamento di fatti che
 richiedono  specifiche  competenze  tecniche  ma   debba   richiedere
 soltanto  apposita  relazione  ad organi tecnici dell'amministrazione
 dello Stato e la collaborazione della g.d.f., e nella  parte  in  cui
 (art. 35, quarto comma) non consente che il contribuente nel caso che
 il giudice tributario provveda su istanza del medesimo alla nomina di
 un  consulente  tecnico  di  ufficio  possa  essere  assistito  da un
 consulente di parte.
    Rilevato  che  in effetti, la disposizione di cui al nominato art.
 35, terzo  comma  nel  consentire  che  il  giudice  tributario,  per
 l'acquisizione  di  elementi  tecnici  di particolare complessita' di
 avvalga soltanto  degli  organi  tecnici  dell'amministrazione  dello
 Stato e della collaborazione del corpo della g.d.f. e' limitativo dei
 poteri di accertamento della  verita'  dei  fatti  cui  deve  tendere
 l'indagine  del  giudice tributario, limitazione che in definitiva si
 risolve  in  una  menomata  difesa  del   cittadino-contribuente   in
 contrasto   con  l'art.  24  della  Carta  costituzionale  in  quanto
 preclusiva  del   potere   di   nomina   di   un   esperto   estraneo
 all'amministrazione  dello  Stato;  che  analogo contrasto si ravvisa
 nella ipotesi normativa di cui al quarto comma del richiamato art. 35
 la' dove non si consente che il contribuente-ricorrente, allorche' il
 giudice tributario nomina su sua istanza  un  consulente  tecnico  di
 ufficio  possa  nominare  analogamente  a  quanto prevede per il rito
 ordinario civile l'art. 121 del c.p.c. a che  un  suo  consulente  di
 parte il quale possa assistere alle operazioni di consulenza disposte
 dal giudice e non limitarsi  soltanto  a  redigere  una  qualsivoglia
 relazione  e  che quindi non sia in grado di controllare e contestare
 quelle  operazioni  nel   rispetto   di   una   corretta   dialettica
 processuale;  che  pertanto  ritenuta  la  rilevanza  della sollevata
 questione di incostituzionalita' per il caso da decidere non  essendo
 questa  commissione in grado di risolvere il contesto senza che venga
 accertata la alterazione o meno delle bolle di accompagnamento  sulle
 quali e' stato fondato l'accertamento in rettifica, e ritenuto ancora
 la   manifesta    fondatezza    della    sollevata    questione    di
 incostituzionalita'.