LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dall'Ufficio i.v.a. di Lucca contro Fabbri Maria Teresa liq. e socio, Cerri Ugo e Vasco soci "Zoccolificio Cerri di Cerri Ugo & C. S.n.c.", avverso la decisione n. 763 del 2 aprile 1987 della commissione tributaria di primo grado di Lucca; Letti gli atti; Sentito nell'udienza del 16 dicembre 1988 il rappresentante dell'amministrazione finanziaria e il rag. Lido Lucchesi delegato; Udito il relatore rag. Romeo Buchignani; RITENUTO IN FATTO A seguito p.v. della g.d.f. di Lucca, l'ufficio i.v.a. rettifico' ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 le dichiarazioni annuali relative agli anni 1982 e 1983 sul presupposto che diverse bolle di accompagnamento furono ritenute alterate nelle quantita'. La societa' contribuente, ricorse ai primi giudici chiedendo l'incostituzionalita' dell'art. 39/636 per violazione art. 24 della Costituzione per la mancanza di una consulenza tecnica disposta dalla stessa commissione e quindi limitativa del diritto di difesa del contribuente, ed in subordine nel merito l'inconsistenza ed assurdita' materiale dell'accertamento dell'ufficio data la limitata attivita' produttiva svolta dalla societa' in confronto a quanto accertato, l'ufficio nelle sue deduzioni, chiedeva la conferma dell'accertamento. La commissione di primo grado, pur lamentando che non poteva essere esperita una consulenza tecnica per il divieto posto dall'art. 39/636 e che non poteva essere disposta la sospensione del giudizio fino all'emissione di quella penale art. 12 della legge 7 agosto 1982, n. 516, poiche' le prove non erano certe, accoglieva il ricorso. L'ufficio, nel ricorso presentato a questa commissione ritiene che le prove fornite, circa l'alterazione delle bolle, appaiono fondate, per tanto chiede la riforma della decisione con accoglimento di quanto accertato. La societa' nel suo appello incidentale, riconfermando i motivi in prima istanza chiede la conferma della decisione poiche' nessuna prova certa e' stata fornita circa l'alterazione delle bolle di accompagnamento. O S S E R V A Dallo svolgimento dei fatti, questa commissione, ritiene che l'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972 e' limitativo del diritto di difesa, in contrasto con l'art. 24 della Corte costituzionale nella parte in cui non e' previsto che il giudice tributario (art. 35, terzo comma) possa nominare un consulente tecnico per l'accertamento di fatti che richiedono specifiche competenze tecniche ma debba richiedere soltanto apposita relazione ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e la collaborazione della g.d.f., e nella parte in cui (art. 35, quarto comma) non consente che il contribuente nel caso che il giudice tributario provveda su istanza del medesimo alla nomina di un consulente tecnico di ufficio possa essere assistito da un consulente di parte. Rilevato che in effetti, la disposizione di cui al nominato art. 35, terzo comma nel consentire che il giudice tributario, per l'acquisizione di elementi tecnici di particolare complessita' di avvalga soltanto degli organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e della collaborazione del corpo della g.d.f. e' limitativo dei poteri di accertamento della verita' dei fatti cui deve tendere l'indagine del giudice tributario, limitazione che in definitiva si risolve in una menomata difesa del cittadino-contribuente in contrasto con l'art. 24 della Carta costituzionale in quanto preclusiva del potere di nomina di un esperto estraneo all'amministrazione dello Stato; che analogo contrasto si ravvisa nella ipotesi normativa di cui al quarto comma del richiamato art. 35 la' dove non si consente che il contribuente-ricorrente, allorche' il giudice tributario nomina su sua istanza un consulente tecnico di ufficio possa nominare analogamente a quanto prevede per il rito ordinario civile l'art. 121 del c.p.c. a che un suo consulente di parte il quale possa assistere alle operazioni di consulenza disposte dal giudice e non limitarsi soltanto a redigere una qualsivoglia relazione e che quindi non sia in grado di controllare e contestare quelle operazioni nel rispetto di una corretta dialettica processuale; che pertanto ritenuta la rilevanza della sollevata questione di incostituzionalita' per il caso da decidere non essendo questa commissione in grado di risolvere il contesto senza che venga accertata la alterazione o meno delle bolle di accompagnamento sulle quali e' stato fondato l'accertamento in rettifica, e ritenuto ancora la manifesta fondatezza della sollevata questione di incostituzionalita'.