IL GIUDICE ISTRUTTORE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Letti gli atti del procedimento penale n. 405/88/A contro Fioravanti Antonio, imputato del delitto di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516; Vista la nota 23 marzo 1988 del sostituto procuratore della Repubblica, con la quale si chiede sollevarsi questione di legittimita' costituzionale della norma or ora citata "per contrasto con l'art. 23 della Costituzione", con conseguenti trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospensione del giudizio; Premesso che la norma incriminatrice punisce il comportamento di colui che, dissimulando componenti positivi ovvero (come nel caso di specie) simulando componenti negativi del reddito, determina una alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione dei redditi; Ritenuto che la questione sollevata dal p.m. e' rilevante, in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma in esame farebbe venire meno l'ipotizzabilita' stessa del reato ascritto all'imputato, per difetto di uno degli elementi costitutivi; Ritenuto - altresi' - che la questione non appare manifestamente infondata, in rapporto - quantomeno - all'art. 25 della Costituzione (giova qui ricordare che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 374/I del 12 febbraio 1988, ha sollevato eccezione di incostituzionalita' della norma in discorso in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione), dal momento che il legislatore non ha indicato alcun parametro - numerico o concettuale, ma comunque oggettivo - di riferimento per la individuazione concreta dei casi in cui sussiste uno scarto notevole, e penalmente rilevante, fra il reddito dichiarato e quello effettiivamente imponibile, ma ha - invece - lasciato all'interprete la determinazione dell'evento del reato e cioe' della "alterazione in misura rilevante" del risultato della dichiarazione; Poiche' quest'ultima espressione non permette, nella sua indeterminatezza, di individuare con certezza il precetto, al fine di giudicare quando un determinato comportamento di evasione fiscale abbia superato la soglia dell'illecito meramente amministrativo, posto che soltanto oltre un certo limite si configura un illecito penale; Ritenuto che, per le suesposte considerazioni, il legislatore, non sembra aver rispettato, nel configurare la norma in esame, i principi costituzionali di tassativita' e determinatezza delle ipotesi di reato; per i quali il giudice deve essere posto in grado di esprimere un giudizio di corrispondenza del caso concreto alla norma di legge in base ai criteri oggettivi e controllabili; Poiche', mancando a questo giudice elementi certi in base ai quali valutare l'avvenuta violazione - o meno - da parte dell'imputato della norma in discussione, si ritiene la proposta eccezione meritevole di essere demandata alla Corte costituzionale, con riferimento all'art. 25 della Costituzione;