IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Letti   gli  atti  del  procedimento  penale  n.  405/88/A  contro
 Fioravanti Antonio, imputato del delitto di  cui  all'art.  4,  primo
 comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516;
    Vista  la  nota  23  marzo  1988  del  sostituto procuratore della
 Repubblica,  con  la  quale  si  chiede   sollevarsi   questione   di
 legittimita'  costituzionale della norma or ora citata "per contrasto
 con l'art. 23 della Costituzione", con conseguenti trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale e sospensione del giudizio;
    Premesso  che  la norma incriminatrice punisce il comportamento di
 colui che, dissimulando componenti positivi ovvero (come nel caso  di
 specie)  simulando  componenti  negativi  del  reddito, determina una
 alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione dei
 redditi;
    Ritenuto  che  la  questione  sollevata  dal p.m. e' rilevante, in
 quanto l'eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
 della norma in esame farebbe venire meno l'ipotizzabilita' stessa del
 reato ascritto  all'imputato,  per  difetto  di  uno  degli  elementi
 costitutivi;
    Ritenuto  -  altresi' - che la questione non appare manifestamente
 infondata, in rapporto - quantomeno - all'art. 25 della  Costituzione
 (giova  qui  ricordare  che  la Corte di cassazione, con ordinanza n.
 374/I   del   12   febbraio   1988,   ha   sollevato   eccezione   di
 incostituzionalita'  della  norma in discorso in relazione agli artt.
 25, secondo comma, e  3  della  Costituzione),  dal  momento  che  il
 legislatore non ha indicato alcun parametro - numerico o concettuale,
 ma comunque oggettivo - di riferimento per la individuazione concreta
 dei casi in cui sussiste uno scarto notevole, e penalmente rilevante,
 fra il reddito dichiarato e quello effettiivamente imponibile, ma  ha
 -  invece - lasciato all'interprete la determinazione dell'evento del
 reato e cioe' della "alterazione in misura rilevante"  del  risultato
 della dichiarazione;
    Poiche'   quest'ultima   espressione   non   permette,  nella  sua
 indeterminatezza, di individuare con certezza il precetto, al fine di
 giudicare  quando  un  determinato  comportamento di evasione fiscale
 abbia superato  la  soglia  dell'illecito  meramente  amministrativo,
 posto  che  soltanto  oltre  un certo limite si configura un illecito
 penale;
    Ritenuto che, per le suesposte considerazioni, il legislatore, non
 sembra aver rispettato, nel configurare la norma in esame, i principi
 costituzionali  di  tassativita'  e  determinatezza  delle ipotesi di
 reato; per i quali il giudice deve essere posto in grado di esprimere
 un  giudizio  di corrispondenza del caso concreto alla norma di legge
 in base ai criteri oggettivi e controllabili;
    Poiche', mancando a questo giudice elementi certi in base ai quali
 valutare l'avvenuta violazione - o  meno  -  da  parte  dell'imputato
 della   norma  in  discussione,  si  ritiene  la  proposta  eccezione
 meritevole  di  essere  demandata  alla  Corte  costituzionale,   con
 riferimento all'art. 25 della Costituzione;