IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Considerato  che  l'istanza  avanzata  dal  ricorrente  di vedersi
 riconosciuta dall'I.N.P.S. la maggiorazione  di  cui  alla  legge  n.
 140/1985  sulla  pensione di titolarita' (n. 2837617, cat. IO) trova,
 allo stato, preclusione insuperabile nel secondo  comma  dell'art.  6
 della  legge  stessa  che  esclude  dal  beneficio  coloro  che,  pur
 trovandosi  nelle  condizioni  previste  dalla  legge  n.   336/1970,
 fruiscano  (come  nel  caso) di trattamento con decorrenza successiva
 alla data del 7 marzo 1968;
   Rilevato  che  non  appare  manifestamente  infondato  il dubbio di
 illegittimita' costituzionale della specifica  disposizione  rispetto
 agli  artt.  3,  primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione
 dal  momento  che  non  si  individuano  ragione   e   ragionevolezza
 dell'esclusione  dal beneficio di cui trattasi di una categoria di ex
 combattenti fondata soltanto sull'avvenuta maturazione, prima o  dopo
 una certa data, del diritto al trattamento pensionistico;
    Sottolineato,  infatti,  che  sembra  priva  di pregio l'obiezione
 dell'Istituto  (che  fa  leva  sul  fatto  che  la   norma   discussa
 risulterebbe  connessa  all'art.  6,  primo  comma,  della  legge  n.
 336/1970 istitutiva dei trattamenti di favore per gli ex  combattenti
 nell'ambito  del  pubblico impiego) posto che la legge n. 140/1985 si
 riferisce a tutte le categorie di pensionati;