IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Considerato che l'istanza avanzata dal ricorrente di vedersi riconosciuta dall'I.N.P.S. la maggiorazione di cui alla legge n. 140/1985 sulla pensione di titolarita' (n. 2837617, cat. IO) trova, allo stato, preclusione insuperabile nel secondo comma dell'art. 6 della legge stessa che esclude dal beneficio coloro che, pur trovandosi nelle condizioni previste dalla legge n. 336/1970, fruiscano (come nel caso) di trattamento con decorrenza successiva alla data del 7 marzo 1968; Rilevato che non appare manifestamente infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale della specifica disposizione rispetto agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione dal momento che non si individuano ragione e ragionevolezza dell'esclusione dal beneficio di cui trattasi di una categoria di ex combattenti fondata soltanto sull'avvenuta maturazione, prima o dopo una certa data, del diritto al trattamento pensionistico; Sottolineato, infatti, che sembra priva di pregio l'obiezione dell'Istituto (che fa leva sul fatto che la norma discussa risulterebbe connessa all'art. 6, primo comma, della legge n. 336/1970 istitutiva dei trattamenti di favore per gli ex combattenti nell'ambito del pubblico impiego) posto che la legge n. 140/1985 si riferisce a tutte le categorie di pensionati;