IL PRETORE
    Visto  l'art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, pronunciando
 d'ufficio, dichiara rilevante e manifestamente fondata  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3 della Costituzione posto
 che nel caso di specie sussista un indiscriminato trattamento  penale
 per   situazioni   illecitate  tra  loro  differenti  e  precisamente
 l'equiparazione delle pene editale per  chi  sia  munito  di  patente
 militare  (il che presuppone l'avvenuto accertamento delle condizioni
 psico-fisiche e delle capacita' tecniche necessarie per la guida) con
 colui  il  quale guidi autoveicoli totalmente sprovvisti di qualsiasi
 autorizzazione attestante  l'idoneita'  psico-fisica  e  tecnica  del
 soggetto  tanto  piu'  che l'art. 94 del c.d.s. prevede l'ottenimento
 della patente di guida ad uso privato, da  parte  del  possessore  di
 patente  militare senza necessita' di sostenere l'esame di idoneita'.