IL PRETORE Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, pronunciando d'ufficio, dichiara rilevante e manifestamente fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della Costituzione posto che nel caso di specie sussista un indiscriminato trattamento penale per situazioni illecitate tra loro differenti e precisamente l'equiparazione delle pene editale per chi sia munito di patente militare (il che presuppone l'avvenuto accertamento delle condizioni psico-fisiche e delle capacita' tecniche necessarie per la guida) con colui il quale guidi autoveicoli totalmente sprovvisti di qualsiasi autorizzazione attestante l'idoneita' psico-fisica e tecnica del soggetto tanto piu' che l'art. 94 del c.d.s. prevede l'ottenimento della patente di guida ad uso privato, da parte del possessore di patente militare senza necessita' di sostenere l'esame di idoneita'.