IL PRETORE
    Rilevato  che il ricorrente, titolare di pensione di invalidita' a
 carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  (con   decorrenza
 dall'aprile    1975),   chiede   il   riconoscimento   del   dirittto
 all'integrazione al minimo dell'altra pensione  di  cui  fruisce,  la
 pensione   di   reversibilita'   a  carico  della  gestione  speciale
 coltivatori diretti (con decorrenza dal febbraio 1979);
      che  a  sostegno  della  domanda  invoca la sentenza n. 314/1985
 della Corte costituzionale;
      che  l'I.N.P.S.  si  oppone,  deducendo  che  ne' la sentenza n.
 314/1985  ne'  la  successiva  sentenza  n.  184/1988   della   Corte
 costituzionale consentono l'integrazione richiesta;
    Ritenuto che le deduzioni dell'I.N.P.S. sono esatte;
      che,  infatti,  la fattispecie in esame e' regolata dall'art. 1,
 secondo comma, della legge 9  gennaio  1963,  n.  9  (elevazione  dei
 trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
 di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni  e  mezzadri),  che
 esclude   l'integrazione  al  minimo  delle  pensioni  erogate  dalla
 gestione speciale coltivatori diretti  per  coloro  che  percepiscono
 altre   pensioni   a   carico   dell'assicurazione  obbligatoria  per
 l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti  o  di  altre  forme  di
 previdenza  sostitutive  o  che  hanno  dato  titolo ad esclusioni od
 esonero da  detta  assicurazione,  ovvero  a  carico  della  gestione
 speciale artigiani qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni,
 il pensionato fruisca di  un  trattamento  complessivo  superiore  al
 minimo;
      che   la  norma  citata  e'  stata,  peraltro,  gia'  dichiarata
 illegittima dalla Corte costituzionale - per contrasto con  l'art.  3
 della  Costituzione  -  nella  parte in cui esclude l'integrazione al
 minimo della pensione  di  invalidita'  erogata  dal  fondo  speciale
 coltivatori  diretti  per i titolari di pensione diretta dello Stato,
 allorche' per effetto del cumulo sia superato il  trattamento  minimo
 (Corte  costituzionale  sentenza n. 102/1982), nonche' nella parte in
 cui non consente la detta integrazione sulla  pensione  di  vecchiaia
 erogata  dallo stesso fondo per i titolari di pensione a carico dello
 Stato, dell'I.N.A.D.E.L. o  della  regione  siciliana,  qualora,  per
 effetto  del  cumulo,  venga superato il minimo (Corte costituzionale
 sentenza n. 184/1988);
    Ritenuto  che  lo  stesso contrasto con l'art. 3 e che le medesime
 argomentazioni  poste  dalla  Corte  a  fondamento  delle   ricordate
 decisioni  (e  di  altre  emesse  nel dichiarato intento di far venir
 meno, fino alla data di entrata in vigore dell'art. 6  del  d.-l.  12
 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
 novembre 1983,  n.  638,  ogni  ostacolo  alla  titolarita'  di  piu'
 pensioni   tutte   integrate   al   minimo)  sussistono  anche  nella
 fattispecie in esame, atteso che appare irragionevole escludere, fino
 al  1› ottobre 1983 (data di decorrenza della nuova disciplina di cui
 al  d.-l.  n.  463/1983,  convertito  nella   legge   n.   638/1983),
 l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dal
 fondo speciale per i coltivatori diretti,  mezzzadri  e  coloni,  per
 chi, come il ricorrente, sia gia' titolare di pensione di invalidita'
 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, quando, invece, la
 richiesta  integrazione  e' stata riconosciuta, nonostante il cumulo,
 per le pensioni di invalidita' e le  pensioni  di  vecchiaia  erogate
 dallo  stesso  fondo,  ed  e'  costante  giurisprudenza  della  Corte
 costituzionale l'escludere ogni differenza di tutela fra titolari  di
 pensioni  dirette  e  percettori  di  trattamenti  di  reversibilita'
 (sentenze n. 34/1981 e n. 184/1988);
    Ritenute  pertanto  la  non  manifesta infondatezza e la rilevanza
 della questione, atteso che dalla decisione su di essa dipendera'  la
 sorte  della  richiesta  di  integrazione  fino  al 30 settembre 1983
 (mentre dal 1› ottobre 1983 la fattispecie e' regolata  dall'art.  6,
 terzo  comma,  del  d.-l.  n.  463/1983,  convertito  nella  legge n.
 638/1983);