IL PRETORE Rilevato che il ricorrente, titolare di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (con decorrenza dall'aprile 1975), chiede il riconoscimento del dirittto all'integrazione al minimo dell'altra pensione di cui fruisce, la pensione di reversibilita' a carico della gestione speciale coltivatori diretti (con decorrenza dal febbraio 1979); che a sostegno della domanda invoca la sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale; che l'I.N.P.S. si oppone, deducendo che ne' la sentenza n. 314/1985 ne' la successiva sentenza n. 184/1988 della Corte costituzionale consentono l'integrazione richiesta; Ritenuto che le deduzioni dell'I.N.P.S. sono esatte; che, infatti, la fattispecie in esame e' regolata dall'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri), che esclude l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla gestione speciale coltivatori diretti per coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusioni od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della gestione speciale artigiani qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo; che la norma citata e' stata, peraltro, gia' dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dal fondo speciale coltivatori diretti per i titolari di pensione diretta dello Stato, allorche' per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo (Corte costituzionale sentenza n. 102/1982), nonche' nella parte in cui non consente la detta integrazione sulla pensione di vecchiaia erogata dallo stesso fondo per i titolari di pensione a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. o della regione siciliana, qualora, per effetto del cumulo, venga superato il minimo (Corte costituzionale sentenza n. 184/1988); Ritenuto che lo stesso contrasto con l'art. 3 e che le medesime argomentazioni poste dalla Corte a fondamento delle ricordate decisioni (e di altre emesse nel dichiarato intento di far venir meno, fino alla data di entrata in vigore dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ogni ostacolo alla titolarita' di piu' pensioni tutte integrate al minimo) sussistono anche nella fattispecie in esame, atteso che appare irragionevole escludere, fino al 1 ottobre 1983 (data di decorrenza della nuova disciplina di cui al d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983), l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzzadri e coloni, per chi, come il ricorrente, sia gia' titolare di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, quando, invece, la richiesta integrazione e' stata riconosciuta, nonostante il cumulo, per le pensioni di invalidita' e le pensioni di vecchiaia erogate dallo stesso fondo, ed e' costante giurisprudenza della Corte costituzionale l'escludere ogni differenza di tutela fra titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di reversibilita' (sentenze n. 34/1981 e n. 184/1988); Ritenute pertanto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, atteso che dalla decisione su di essa dipendera' la sorte della richiesta di integrazione fino al 30 settembre 1983 (mentre dal 1 ottobre 1983 la fattispecie e' regolata dall'art. 6, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983);