IL PRETORE Rilevato che il ricorrente, titolare di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (con decorrenza maggio 1972), integrata al trattamento minimo, chiede il riconoscimento del dirittto all'integrazione anche in ordine alla pensione di reversibilita' a carico della gestione speciale commercianti, di cui fruisce a decorrere dal novembre 1971; che a sostegno della domanda invoca la sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale; che l'I.N.P.S. si oppone alla domanda, deducendo che ne' la sentenza n. 314/1985 ne' la successiva sentenza n. 184/1988 della Corte costituzionale consentono l'integrazione richiesta; Ritenuto che le deduzioni dell'I.N.P.S. sono esatte; che, infatti l'art. 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613, statuisce che non spetta l'integrazione al minimo "a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto"; che l'articolo citato e' stato peraltro dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito (sentenza n. 102/1982), nonche' nella diversa ipotesi in cui tale integrazione e' esclusa sulla pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 188/1988); Ritenuto che lo stesso contrasto con l'art. 3 della Costituzione e che le medesime argomentazioni poste dalla Corte a fondamento delle ricordate decisioni (e di altre emesse nel dichiarato intento di far venir meno, fino alla data di entrata in vigore dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ogni ostacolo alla titolarita' di piu' pensioni tutte integrate al minimo) sussistono anche nella fattispecie in esame, atteso che appare irragionevole escludere, fino al 1 ottobre 1983 (data di decorrenza della nuova disciplina di cui al d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983), l'integrazione delle pensioni di reversibilita' erogate dalla gestione speciale commercianti per coloro che, come il ricorrente, sono titolari di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria quando, invece, la richiesta integrazione e' stata riconosciuta, nonostante il cumulo, per le pensioni di invalidita' e le pensioni di vecchiaia erogate dallo stesso fondo, ed e' costante giurisprudenza della Corte costituzionale l'escludere ogni differenza di tutela fra titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di reversibilita' (sentenze n. 34/1981 e n. 184/1988); Ritenute pertanto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, atteso che dalla decisione su di essa dipendera' la sorte della richiesta di integrazione fino al 30 settembre 1983 (mentre dal 1 ottobre 1983 la fattispecie e' regolata dall'art. 6, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983);