ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a carico della Regione delle quote di partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 maggio 1988, depositato in cancelleria il 9 giugno 1988 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1988; Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta; Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 9 giugno 1988 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in via principale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988, recante norme in tema di "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a carico della Regione delle quote di partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche", in riferimento all'art. 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4). La legge, che disponeva l'assunzione, a carico della regione, delle quote di partecipazione alla spesa per prestazioni farmaceutiche dovute dagli assistiti iscritti al Servizio sanitario per l'anno 1987, veniva rinviata a nuovo esame dal Presidente della Commissione di coordinamento perche' in contrasto con l'art. 3, lett. l), dello Statuto, in quanto incompatibile con le finalita' di contenimento della spesa sanitaria poste a fondamento della legislazione statale recante, in materia, criteri e princi'pi delle riforme economico-sociali della Repubblica. Il 16 maggio 1988 la Regione Valle d'Aosta dava comunicazione dell'avvenuta riapprovazione della legge nello stesso testo fatto oggetto del rinvio. Il ricorrente, premesso che la potesta' legislativa di integrazione e di attuazione spettante alla Valle d'Aosta in base all'art. 3 dello Statuto in materia - tra le altre - di "igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica", e' legittimamente esercitata solo se diretta ad adattare le leggi dello Stato alle condizioni regionali, come precisato dalla sentenza n. 296 del 1986 di questa Corte, rileva che il princi'pio della partecipazione degli assistiti alle spese dell'assistenza sanitaria, sancito dall'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, rientra tra le norme fondamentali del Servizio sanitario nazionale, la cui disciplina concreta una riforma economico-sociale della Repubblica. Con l'assunzione a carico della regione delle quote di partecipazione gravanti sugli assistiti, ad avviso dell'Avvocatura, tale princi'pio viene radicalmente sovvertito. L'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e l'art. 3, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 - che consentono alle regioni di deliberare ed assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste -, disposizioni richiamate entrambe dall'art. 1 della legge regionale impugnata, non costituiscono, infatti, "un titolo di legittimita' per l'accollo" di tali spese altrimenti gravanti sugli assistiti. L'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalle norme statali, osserva l'Avvocatura, e' cosa diversa dalla "gratuita' di dette prestazioni per gli assistiti (che ne beneficierebbero senza onere economico alcuno)", e si pone in contrasto con il princi'pio ispiratore della normativa statale, espresso anche dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, comportando una incentivazione di consumi sanitari incompatibile con gli scopi di contenimento della spesa pubblica perseguiti nel settore dal legislatore nazionale. 2. - Si e' costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta, rappresentata e difesa dall'avv. Romanelli, concludendo per l'infondatezza della questione. Osserva la regione che il provvedimento censurato costituisce applicazione di quanto disposto dall'art. 25 della legge n. 730 del 1983 - princi'pio confermato dall'art. 3, ultimo comma, della legge n. 595 del 1985 -, che consente alle regioni di assicurare prestazioni di assistenza aggiuntive a quelle del servizio sanitario nazionale, purche' a carico delle entrate proprie delle regioni interessate, e non puo', pertanto, considerarsi in contrasto con i princi'pi delle riforme economico-sociali della Repubblica. Rileva ancora la regione che l'interpretazione che di tali norme fornisce la Presidenza del Consiglio, interpretazione secondo cui le "prestazioni aggiuntive" non possono risolversi nella gratuita' di prestazioni gia' previste dal sistema sanitario, e secondo cui anche le "prestazioni aggiuntive" disposte dalle regioni devono comportare un onere per il cittadino, appare restrittiva e non trova riscontro ne' nelle leggi statali per ultimo richiamate, che prevedono che tali prestazioni siano poste a carico delle entrate proprie delle regioni, ne' nelle norme statali in materia che, in vari casi, dispongono che determinate prestazioni sanitarie siano gratuite o che particolari categorie di utenti siano esentati dai cosiddetti ticket. Considerato in diritto 1. - La legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988, in relazione alla quale il Presidente del Consiglio dei ministri solleva in via principale questione di legittimita' costituzionale, dispone l'assunzione a carico della Regione delle quote di partecipazione alla spesa per prestazioni farmaceutiche (tickets) dovute dagli assistiti iscritti al Servizio sanitario regionale per l'anno 1987. Secondo il ricorrente la legge sarebbe in violazione dei limiti posti dall'art. 3 dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) alla competenza legislativa regionale in materia sanitaria con esso stabilita (lettera l), e cio' perche', trattandosi di competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, e quindi attribuita per adattare queste alle condizioni regionali, essa non avrebbe potuto essere esercitata in contrasto con la legislazione statale, nella parte in cui questa, a fini di contenimento della spesa sanitaria, sancisce il principio di riforma economico-sociale - della partecipazione degli assistiti alla spesa stessa (art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181). 2. - Questa Corte, con la sentenza n. 296 del 1986, alla quale il ricorrente fa espresso richiamo, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, in riferimento allo stesso parametro ora invocato, di una legge regionale riapprovata il 4 luglio 1985, in quanto, prevedendo l'assunzione a carico della regione della partecipazione degli assistiti alle spese per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, finiva con il sovvertire il princi'pio della legislazione statale diretto a sancire, a fini di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, la partecipazione degli assistiti alla spesa medesima. Il radicale sovvertimento allora rilevato dalla Corte ricorre anche relativamente alla partecipazione degli assistiti alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, partecipazione disposta dalla legislazione statale in attuazione del medesimo princi'pio, certamente configurabile nonostante le eccezioni previste per particolari ragioni sociali. Ne' rileva, in contrario, che la partecipazione alla spesa per le prestazioni diagnostiche e di laboratorio sia stata stabilita con la legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 12, comma terzo, mentre la seconda (introdotta del resto dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484) e' stata prevista, dopo l'istituzione del servizio sanitario, dall'art. 10, n. 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successivamente dalle leggi finanziarie 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 15) e 28 febbraio 1986, n. 41 (art. 28). Cosi' come non rileva che recentemente la prima sia stata soppressa (art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 166, non convertito, e art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531), mentre la seconda, della quale qui si tratta, e' stata conservata (art. 2, numero 4, del decreto-legge n. 166 del 1987 e art. 2, numero 4, del decreto-legge n. 443 del 1987, convertito come sopra). 3. - La Regione resistente oppone di avere comunque provveduto (assumendosi le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica) in conformita' all'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e 3, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, che consentono alle Regioni e alle Province autonome di assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive. Ma l'assunto non puo' essere condiviso, stante la disomogeneita' fra le prestazioni sanitarie rispetto alle quali e' disposta dalla legislazione statale la partecipazione alle spese e le prestazioni sanitarie aggiuntive. Le prime, infatti, sono quelle comprese negli standards minimi assicurati in modo uniforme a tutti i cittadini (art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 10 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983). Le seconde, invece, cui si riferiscono le sentenze di questa Corte n. 177 del 1986 e n. 294 del 1986) sono soltanto quelle eccedenti i detti standars minimi. Se cosi' e', non puo' ritenersi che la legge regionale impugnata, in quanto dispone in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, trovi il suo fondamento nella normativa statale in tema di prestazioni aggiuntive richiamata dalla regione resistente. La questione e' dunque fondata, sicche' va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera l), dello Statuto speciale - della legge regionale impugnata.