ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  29, terzo
 comma, della  legge  4  aprile  1952,  n.  218  (Riordinamento  della
 pensione   dell'assicurazione   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia ed i superstiti),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  20
 luglio  1988  dal  Giudice  conciliatore  di Ferrara nel procedimento
 civile vertente tra Squarzoni Ida e l'I.N.P.S., iscritta  al  n.  638
 del  registro  ordinanze  1988  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.,  nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  febbraio  1989  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il Giudice Conciliatore di Ferrara, con ordinanza emessa il
 20  luglio  1988  nel  procedimento  civile  tra  Squarzoni  Rita   e
 l'I.N.P.S., ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in
 riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 29, comma
 terzo,  della  legge  4  aprile  1952,  n.  218  (Riordinamento delle
 pensioni  dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
 vecchiaia  ed  i superstiti), nella parte in cui non prevede, in tema
 di assicurazione facoltativa  presso  l'I.N.P.S.,  una  rivalutazione
 costante  nel  tempo  per  ogni  anno  successivo  al  1947  sino  al
 pensionamento e anche posteriormente.
    Rileva  il giudice a quo che il cittadino ha la facolta' di essere
 iscritto al regime di assicurazione  facoltativa  presso  l'I.N.P.S.,
 nel  qual  caso  deve  provvedere ad effettuare versamenti nel tempo.
 Mentre  per  l'assicurazione  obbligatoria   e'   stato   per   legge
 predisposto  un  congegno  di scala mobile per le pensioni in essere,
 nonche' per la rivalutazione delle contribuzioni ai fini del  calcolo
 della  pensione  originaria, per l'assicurazione facoltativa nulla di
 cio' e' stato stabilito successivamente alla legge n. 218  del  1952.
 Di  conseguenza,  persone  che  hanno  per anni versato contribuzioni
 volontarie  si  vedono  ridurre  in   maniera   radicale   il   rateo
 pensionistico,  che  in  alcuni  casi  puo'  arrivare  addirittura ad
 azzerarsi. La qual cosa sembra: a) creare disparita'  di  trattamento
 tra  assicurati  obbligatoriamente  e assicurati facoltativamente, in
 violazione dell'art. 3 della  Costituzione;  b)  esser  contraria  al
 disposto  dell'art.  47  della  Costituzione,  perche' il trattamento
 riservato a chi opta per l'assicurazione volontaria non incoraggia il
 risparmio.
    2. - L'I.N.P.S., costituitosi, ha dedotto l'inammissibilita' della
 questione e, in subordine, l'infondatezza.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso  per  la
 declaratoria di inammissibilita' della questione.
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Giudice conciliatore di Ferrara, nel corso di un giudizio
 tendente ad ottenere, nei confronti dell'I.N.P.S.,  la  rivalutazione
 dei  contributi  versati  ai  fini dell'assicurazione facoltativa per
 l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ha  sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3 e 47
 della Costituzione, dell'art. 29, terzo comma, della legge  4  aprile
 1952,   n.   218  (Riordinamento  delle  pensione  dell'assicurazione
 obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti),  nella
 parte in cui non prevede la rivalutazione delle contribuzioni versate
 dal 1› gennaio 1948 in poi.
    Da  tale omissione conseguirebbe, ad avviso del giudice a quo : a)
 una  ingiustificata  discriminazione  sfavorevole  degli   assicurati
 facoltativamente  rispetto agli assicurati obbligatoriamente, i quali
 ultimi soltanto beneficiano di meccanismi di rivalutazione, idonei ad
 evitare che la pensione, per effetto della svalutazione monetaria, si
 riduca ad entita' irrisoria; b)  la  dissuasione  dal  risparmio,  in
 vista della costituzione di forme volontarie di previdenza.
    2.  -  Osserva  la  Corte  che,  quando  venne  istituita,  con il
 decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, l'assicurazione
 obbligatoria  contro  l'invalidita'  e  la vecchiaia per i lavoratori
 dipendenti, i limiti di  applicazione  della  detta  assicurazione  -
 dalla  quale  non  erano  coperti i lavoratori dipendenti con redditi
 eccedenti determinati livelli (art.  2),  nonche'  la  totalita'  dei
 lavoratori  autonomi (artigiani, commercianti, casalinghe, pescatori,
 coltivatori diretti, coloni e mezzadri, professionisti)  -  indussero
 il    legislatore   a   conservare   opportunamente   l'assicurazione
 facoltativa, gia' costituente l'unica forma assicurativa.
    Non  vi  e'  dubbio,  quindi, che, sin dal momento in cui ha avuto
 inizio  la  coesistenza   delle   due   forme   assicurative,   anche
 l'assicurazione  facoltativa  era  inspirata  a fini di previdenza in
 quanto svolgeva la funzione di  consentire  la  costituzione  di  una
 pensione,  con  versamenti  volontari,  a  favore  dei lavoratori non
 ricompresi nell'obbligo assicurativo, nonche' quella di consentire ai
 lavoratori  appartenenti  alle  categorie  soggette  all'obbligo,  di
 aumentare, con versamenti volontari, la propria pensione (art. 30 del
 decreto-legge luotenenziale n. 603 del 1919). Tanto piu' che anche la
 detta assicurazione facoltativa  riguardava  lavoratori  appartenenti
 alle  categorie  meno  abbienti  (art. 30 citato). Siffatti connotati
 l'assicurazione facoltativa ha mantenuto anche in seguito (cfr.  art.
 85  del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827), e li conservava
 all'atto dell'emanazione della disposizione impugnata (art. 29  della
 legge  n.  218  del  1952),  giacche'  la prima delle due funzioni di
 tutela  previdenziale  dianzi  richiamate  si  e'   invero   alquanto
 attenuata  solo  in seguito, per effetto della progressiva estensione
 dell'assicurazione obbligatoria a  sempre  piu'  vaste  categorie  di
 lavoratori  (cfr.,  tra  le altre, la legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
 relativa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la legge 4 luglio
 1959,  n.  463,  relativa agli artigiani, la legge 22 luglio 1966, n.
 613, relativa ai commercianti). E non puo' trascurarsi di considerare
 che  l'eventuale  adozione  di  sistemi  facoltativi  integrativi  di
 previdenza e' materia  ora  oggetto  di  numerosi  progetti  in  sede
 legislativa.
    Cio'  premesso, e' da notare che la norma impugnata ha considerato
 il fenomeno della svalutazione monetaria fino  alla  data  della  sua
 entrata  in  vigore,  anche se ha limitato la disposta rivalutazione,
 secondo dati  parametri,  ai  contributi  versati  nell'assicurazione
 facoltativa a tutto l'anno 1947.
    Orbene,  la  mancata  considerazione,  anche  per  il  futuro, del
 fenomeno della svalutazione, gia' in atto, nell'ambito di un  sistema
 correlante  le  prestazioni all'importo dei contributi, tanto piu' in
 una normativa che di tale fenomeno si da' carico per il passato, e la
 conseguente  mancata adozione di un congegno di rivalutazione per gli
 anni successivi all'entrata in vigore della legge  stessa,  inficiano
 la  norma  impugnata  di  irragionevolezza. Invero, avuto riguardo al
 fine  previdenziale  perseguito   dalla   assicurazione   facoltativa
 (omogeneo,  del  resto,  rispetto  a  quello perseguito, sia pure con
 mezzi diversi, dall'assicurazione obbligatoria), l'omissione  oggetto
 di  censura  rende  la  norma stessa non rispondente al fine medesimo
 sotto il profilo dell'effettivita', in esso naturalmente implicito ed
 attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente.
    Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma
 impugnata in parte qua.