ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Giudice conciliatore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Squarzoni Ida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Il Giudice Conciliatore di Ferrara, con ordinanza emessa il 20 luglio 1988 nel procedimento civile tra Squarzoni Rita e l'I.N.P.S., ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 29, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede, in tema di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S., una rivalutazione costante nel tempo per ogni anno successivo al 1947 sino al pensionamento e anche posteriormente. Rileva il giudice a quo che il cittadino ha la facolta' di essere iscritto al regime di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S., nel qual caso deve provvedere ad effettuare versamenti nel tempo. Mentre per l'assicurazione obbligatoria e' stato per legge predisposto un congegno di scala mobile per le pensioni in essere, nonche' per la rivalutazione delle contribuzioni ai fini del calcolo della pensione originaria, per l'assicurazione facoltativa nulla di cio' e' stato stabilito successivamente alla legge n. 218 del 1952. Di conseguenza, persone che hanno per anni versato contribuzioni volontarie si vedono ridurre in maniera radicale il rateo pensionistico, che in alcuni casi puo' arrivare addirittura ad azzerarsi. La qual cosa sembra: a) creare disparita' di trattamento tra assicurati obbligatoriamente e assicurati facoltativamente, in violazione dell'art. 3 della Costituzione; b) esser contraria al disposto dell'art. 47 della Costituzione, perche' il trattamento riservato a chi opta per l'assicurazione volontaria non incoraggia il risparmio. 2. - L'I.N.P.S., costituitosi, ha dedotto l'inammissibilita' della questione e, in subordine, l'infondatezza. 3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' della questione. Considerato in diritto 1. - Il Giudice conciliatore di Ferrara, nel corso di un giudizio tendente ad ottenere, nei confronti dell'I.N.P.S., la rivalutazione dei contributi versati ai fini dell'assicurazione facoltativa per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle contribuzioni versate dal 1 gennaio 1948 in poi. Da tale omissione conseguirebbe, ad avviso del giudice a quo : a) una ingiustificata discriminazione sfavorevole degli assicurati facoltativamente rispetto agli assicurati obbligatoriamente, i quali ultimi soltanto beneficiano di meccanismi di rivalutazione, idonei ad evitare che la pensione, per effetto della svalutazione monetaria, si riduca ad entita' irrisoria; b) la dissuasione dal risparmio, in vista della costituzione di forme volontarie di previdenza. 2. - Osserva la Corte che, quando venne istituita, con il decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia per i lavoratori dipendenti, i limiti di applicazione della detta assicurazione - dalla quale non erano coperti i lavoratori dipendenti con redditi eccedenti determinati livelli (art. 2), nonche' la totalita' dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, casalinghe, pescatori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, professionisti) - indussero il legislatore a conservare opportunamente l'assicurazione facoltativa, gia' costituente l'unica forma assicurativa. Non vi e' dubbio, quindi, che, sin dal momento in cui ha avuto inizio la coesistenza delle due forme assicurative, anche l'assicurazione facoltativa era inspirata a fini di previdenza in quanto svolgeva la funzione di consentire la costituzione di una pensione, con versamenti volontari, a favore dei lavoratori non ricompresi nell'obbligo assicurativo, nonche' quella di consentire ai lavoratori appartenenti alle categorie soggette all'obbligo, di aumentare, con versamenti volontari, la propria pensione (art. 30 del decreto-legge luotenenziale n. 603 del 1919). Tanto piu' che anche la detta assicurazione facoltativa riguardava lavoratori appartenenti alle categorie meno abbienti (art. 30 citato). Siffatti connotati l'assicurazione facoltativa ha mantenuto anche in seguito (cfr. art. 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827), e li conservava all'atto dell'emanazione della disposizione impugnata (art. 29 della legge n. 218 del 1952), giacche' la prima delle due funzioni di tutela previdenziale dianzi richiamate si e' invero alquanto attenuata solo in seguito, per effetto della progressiva estensione dell'assicurazione obbligatoria a sempre piu' vaste categorie di lavoratori (cfr., tra le altre, la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa agli artigiani, la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa ai commercianti). E non puo' trascurarsi di considerare che l'eventuale adozione di sistemi facoltativi integrativi di previdenza e' materia ora oggetto di numerosi progetti in sede legislativa. Cio' premesso, e' da notare che la norma impugnata ha considerato il fenomeno della svalutazione monetaria fino alla data della sua entrata in vigore, anche se ha limitato la disposta rivalutazione, secondo dati parametri, ai contributi versati nell'assicurazione facoltativa a tutto l'anno 1947. Orbene, la mancata considerazione, anche per il futuro, del fenomeno della svalutazione, gia' in atto, nell'ambito di un sistema correlante le prestazioni all'importo dei contributi, tanto piu' in una normativa che di tale fenomeno si da' carico per il passato, e la conseguente mancata adozione di un congegno di rivalutazione per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge stessa, inficiano la norma impugnata di irragionevolezza. Invero, avuto riguardo al fine previdenziale perseguito dalla assicurazione facoltativa (omogeneo, del resto, rispetto a quello perseguito, sia pure con mezzi diversi, dall'assicurazione obbligatoria), l'omissione oggetto di censura rende la norma stessa non rispondente al fine medesimo sotto il profilo dell'effettivita', in esso naturalmente implicito ed attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata in parte qua.