ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Pordenone nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cesaratto Margherita, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989. Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola. Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva appellato la sentenza di primo grado affermativa del diritto della ricorrente - titolare di pensione diretta a carico della Gestione speciale coltivatori diretti - ad ottenere l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla medesima Gestione, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9. Il giudice a quo denuncia la disposizione nella parte in cui essa preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita', erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. Considerato in diritto Il Tribunale di Pordenone sospetta d'illegittimita' costituzionale l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), in quanto non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione di vecchiaia a carico della stessa Gestione. La questione e' fondata. La norma impugnata e' stata dichiarata illegittima in relazione al cumulo tra pensione di riversibilita' e pensione d'invalidita' a carico del Fondo in argomento con sentenza n. 1144 del 1988. Nella decisione citata, nonche' in numerose altre pronunce, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni (allorche' per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito) "cosi' rendendo possibile la titolarita' di piu' integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia" (sentenza n. 1086 del 1988). Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente incompatibili con il principio d'eguaglianza.