ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 27, secondo,
 quinto, sesto, decimo e sedicesimo comma, della legge  della  Regione
 Liguria  27 agosto 1984, n. 44 (Disposizioni sullo stato giuridico ed
 economico dei dipendenti regionali  e  norme  sull'ordinamento  degli
 uffici),  promosso  con  ordinanza emessa il 9 aprile 1987 dal T.A.R.
 della Liguria sui ricorsi riuniti  proposti  da  Parisi  Calogero  ed
 altri  contro  la  Regione  Liguria  ed altri, iscritta al n. 512 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Parisi Calogero ed altri, di
 Petrocelli Giuseppe ed altri e della Regione Liguria;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  1989  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi gli avvocati Giancarlo Moretti per Parisi Calogero ed altri,
 Giuseppe Pericu per Petrocelli Giuseppe ed altri e Lorenzo Acquarone,
 Luigi Cocchi e Umberto Pototschnig per la Regione Liguria;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  piu'  giudizi  riuniti  promossi  da alcuni
 dipendenti regionali aspiranti  alla  progressione  nelle  qualifiche
 dirigenziali,  il TAR della Liguria, con ordinanza emessa il 9 aprile
 1987 e pervenuta a questa Corte il 13 settembre  1988,  ha  sollevato
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi secondo,
 quinto, sesto, decimo e sedicesimo, della legge regionale Liguria  27
 agosto   1984,   n.   44,   in   riferimento   a   diversi  parametri
 costituzionali.
    2.  -  La  norma  regionale richiamata, della quale sono impugnate
 soltanto talune disposizioni, detta la procedura e  le  modalita'  di
 inquadramento  nella  seconda qualifica dirigenziale del personale in
 servizio appartenente  all'ottavo  livello  funzionale.  All'uopo  e'
 prevista una selezione per titoli articolata in due distinte fasi, la
 prima della quali (disciplinata dai  commi  dal  secondo  al  quinto)
 contempla la formazione di una graduatoria basata sul solo titolo del
 servizio (regionale) prestato a partire dal 3  maggio  1973,  secondo
 punteggi analiticamente indicati in relazione alle diverse qualifiche
 professionali e si conclude con l'inquadramento, nei limiti dei posti
 in  organico,  di quei dipendenti che abbiano conseguito un punteggio
 di almeno il 50% di quello massimo disponibile (almeno  44  punti  su
 88).
    Per la copertura degli ulteriori posti vacanti tutti i dipendenti,
 che partecipano  alla  selezione  e  che  non  sono  stati  utilmente
 collocati  nella  prima  graduatoria,  sono ammessi alla seconda fase
 procedimentale che si conclude con la formazione di altra graduatoria
 sulla  base,  oltreche'  del  servizio  gia'  valutato ai fini di cui
 sopra,  anche  di  altre  quattro  categorie  di   titoli   (servizio
 precedente  al  3 maggio 1973; titolo di studio; accesso per concorso
 pubblico per esami alle  carriere  direttive;  dimostrata  attitudine
 allo  svolgimento  della  funzione  dirigenziale con riferimento alle
 attivita' degli ultimi tre anni). I concorrenti  utilmente  collocati
 in tale seconda graduatoria, nei limiti dei posti ancora disponibili,
 sono inquadrati con decorrenza dalla  data  della  relativa  delibera
 regionale,  e quindi diversa da quella della decorrenza degli effetti
 della prima graduatoria.
    3.1.  - In relazione all'articolazione della procedura in due fasi
 distinte e alla diversa decorrenza dei rispettivi  inquadramenti,  il
 Collegio  rimettente  dubita  della legittimita' costituzionale delle
 disposizioni impugnate in primo luogo  in  riferimento  all'art.  117
 della Costituzione; tale parametro costituzionale sarebbe violato per
 l'inosservanza dei principi fondamentali posti dalla legge quadro sul
 pubblico  impiego  (l.  29 marzo 1983, n. 93), e conseguentemente per
 un'errata applicazione dell'accordo nazionale stipulato il 20  maggio
 1983  (rectius:  29 aprile 1983) il cui art. 17 prevedeva, per almeno
 il 90%  dei  posti  disponibili,  l'accesso  alla  seconda  qualifica
 dirigenziale  "mediante  selezione per titoli e/o prova di esame". Le
 disposizioni  regionali  denunciate,  avendo  previsto   l'automatica
 collocazione,  in  posizione  utile,  nella prima graduatoria di quei
 dipendenti che raggiungono la soglia minima di 44 punti, conseguibile
 esclusivamente per effetto di un congruo periodo di servizio prestato
 nelle posizioni funzionali di cui ai nn. 1 e  2  del  secondo  comma,
 produrrebbero  l'effetto della assegnazione diretta di quasi la meta'
 dei  posti   disponibili   senza   alcuna   procedura   selettiva   e
 limiterebbero  invece  la  selezione  soltanto ai posti eventualmente
 residui.
    Una  siffatta previsione, ad avviso del giudice a quo, si porrebbe
 in contrasto con il principio della  "trasparenza"  nella  disciplina
 delle posizioni giuridiche e dei trattamenti economici dei dipendenti
 regionali, enunciato nell'art. 4 della legge-quadro n. 93  del  1983,
 il  quale  a  sua  volta costituisce diretta estrinsecazione del piu'
 generale principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma,
 della Costituzione.
    3.2. - Le stesse disposizioni, inoltre, si porrebbero in contrasto
 con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto,  dopo  aver
 formalmente  riconosciuto  (primo comma) l'identita' delle condizioni
 di partenza per tutti gli aspiranti  all'inquadramento  e  dopo  aver
 individuato cinque diverse categorie di titoli, variamente graduate e
 proporzionate tra loro nel punteggio, attribuiscono  valore  decisivo
 ed  assorbente ad una sola delle dette categorie di titoli, in favore
 di   taluni   soltanto   tra   i    candidati,    escludendo    cosi'
 aprioristicamente  ogni  possibilita'  di  valutazione comparativa di
 questi  con  gli  altri  candidati  in  ordine  ai  restanti  titoli.
 Sarebbero   altresi'   violati  il  principio  di  uguaglianza  nelle
 condizioni di accesso ai pubblici  uffici  (art.  51,  comma  primo),
 quello  di  imparzialita'  (art.  97, comma primo), nonche' quello di
 omogeneizzazione  e  di  perequazione  delle   posizioni   giuridiche
 nell'ambito  del  pubblico  impiego  (art.  4  legge  93 del 1983, in
 correlazione con l'art. 117  della  Costituzione),  per  effetto  del
 privilegio accordato ad alcuni.
    4.  -  Anche  relativamente  ai  punteggi  assegnati  alle singole
 categorie di titoli, il giudice a quo  denuncia  la  irragionevolezza
 delle  disposizioni  (art.  27,  commi  2 e 5) che avrebbero indicato
 misure sproporzionate per le posizioni funzionali di cui ai nn. 1 e 2
 del  secondo  comma,  rispetto  a  quelle  considerate nei successivi
 numeri da 3 a 6.
    I   dubbi   di   costituzionalita'  investirebbero,  altresi',  le
 differenze di punteggio  connesse  alla  sede  spaziale  (centrale  o
 periferica)  in cui il servizio e' stato prestato, non apparendo tale
 elemento  idoneo  ad  una  diversa  qualificazione  del  livello   di
 professionalita'  acquisito.  In  relazione  a  cio'  si  ipotizza la
 violazione di ulteriori parametri (artt. 35, comma primo, e 36, comma
 primo,  della  Costituzione),  risolvendosi le indicate condizioni di
 privilegio  in  trattamenti  ingiustificatamente  differenziati,  sul
 piano  giuridico  ed  economico,  di  posizioni  lavorative  tra loro
 omogenee o comunque  non  cosi'  eterogenee  da  giustificare  simili
 diseguaglianze.
    5.1.  - Si e' costituita nel presente giudizio la Regione Liguria,
 contestando la fondatezza delle questioni.
    Quanto  alla prima, concernente l'articolazione della procedura di
 selezione in due distinte fasi e la diversa decorrenza dei rispettivi
 inquadramenti,  la  Regione  ha  precisato che la norma denunciata si
 discosta  dalle  previsioni  dell'accordo   in   forza   del   potere
 discrezionale  riconosciuto al legislatore regionale, il quale, nella
 specie,  ha  voluto  recuperare  la  differenziazione  tra  posizioni
 funzionali,  prima distinte e poi accorpate, in virtu' del precedente
 accordo  nazionale  di  lavoro,  in  un  unico   livello   funzionale
 (l'ottavo).   Con   cio'   si   e'   inteso  differenziare,  ai  fini
 dell'inquadramento, quei dipendenti che "per ragioni  storiche"  (che
 rinvengono  i  loro presupposti in atti legislativi o amministrativi)
 avevano avuto affidate, anche  per  incarico,  peculiari  funzioni  e
 responsabilita'.   E'   stato   cosi'   introdotto  un  sistema,  non
 finalizzato ad un  inquadramento  privilegiato  ad  personam,  bensi'
 rispettoso    delle   realta'   "sostanziali"   che   si   rinvengono
 nell'ordinamento regionale e che concernono posizioni giuridiche  non
 identiche.
    Nessuno  degli  invocati  parametri  sarebbe  stato cosi' violato,
 rilevandosi peraltro la inconferenza, con la fattispecie dedotta, del
 richiamo   all'art.   51,  primo  comma,  della  Costituzione  -  che
 disciplina l'accesso all'impiego e non i successivi inquadramenti - e
 del  riferimento  al  principio  della  trasparenza di cui all'art. 4
 della  legge  n.  93  del  1983  (indicato  come  norma  interposta),
 principio  riconducibile a termini dell'invocata legge alle posizioni
 economiche e non a quelle giuridiche.
    5.2.  -  Sulla  seconda  questione, concernente l'attribuzione dei
 punteggi differenziati alle singole categorie di titoli,  la  Regione
 ha precisato che la previsione normativa risponde a rigidi criteri di
 scelta,  rimessi   alla   discrezionalita'   legislativa   regionale,
 finalizzati a privilegiare non singoli dipendenti, bensi' determinate
 categorie di personale che, nel passato ed in  base  a  precisi  atti
 formali,   hanno   svolto   funzioni   di   maggiore   qualificazione
 professionale.
    6. - Si sono costituiti anche gli originari ricorrenti dei giudizi
 a quibus nonche'  i  controinteressati  svolgendo  argomentazioni  in
 sostanza  simili,  rispettivamente,  a  quelle formulate dal Collegio
 rimettente e a quelle contrapposte dalla Regione.
    7.  - In prossimita' dell'udienza la Regione Liguria ha presentato
 una memoria, nella quale, oltre a ribadire quanto  gia'  esposto  nel
 precedente  scritto  difensivo,  offre  una diffusa illustrazione del
 quadro normativo di riferimento nel quale la norma denunciata  si  e'
 inserita.
    All'uopo  ricorda  che  la  prima  legge  regionale  in materia di
 personale  (l.r.  24.4.1972  n.  4)  aveva  previsto  (v.   tab.   A)
 un'articolazione  delle  tre  piu'  elevate  qualifiche  distinguendo
 quella di direttore e quella di dirigente di  settore  da  quella  di
 dirigente  di  ufficio, (quest'ultimo investito di responsabilita' di
 strutture  minori,  facenti  capo,  ai  fini  del  coordinamento,   a
 strutture maggiori).
    Le   successive   leggi   regionali   9.4.1973  n.  11  e  n.  12,
 nell'istituire il primo ruolo organico regionale, avevano da un canto
 confermato   l'ordinamento   dei  livelli  funzionali  di  direzione,
 attribuendo  alle  corrispondenti  qualifiche  trattamenti  economici
 differenziati  in  relazione al diverso grado di responsabilita' e di
 funzioni, e dall'altro avevano equiparato le qualifiche regionali  di
 direttore e dirigente di settore alle qualifiche dirigenziali statali
 rispettivamente di dirigente generale e  di  dirigente  superiore,  e
 quella  regionale  di  dirigente  di ufficio alla piu' alta qualifica
 direttiva dello Stato (direttore aggiunto di divisione), (v. tab.  A,
 B e C).
    Con  la  legge  regionale  30.5.1978 n. 27, inoltre, mentre si era
 provveduto all'ordinamento della struttura organizzativa mediante  la
 creazione  di  settori, uffici e dipartimenti (v. titolo III), si era
 nuovamente confermato l'ordinamento delle  qualifiche  funzionali  di
 vertice   sopra  ricordate,  e  con  la  successiva  legge  regionale
 16.10.1979 n. 34, nel dare attuazione all'accordo  nazionale  per  il
 triennio  1976-1978,  mentre  si  erano accorpati in un unico livello
 funzionale (l'ottavo) le tre qualifiche di vertice  dianzi  descritte
 (v.  tab.  C),  non  si era innovato nella sostanza all'articolazione
 delle  relative  funzioni  e   posizioni   proprie   del   precedente
 ordinamento.
    Intervenuto il nuovo accordo nazionale per i dipendenti regionali,
 la Regione Liguria, discostandosi a  suo  avviso  legittimamente  dai
 contenuti  dell'accordo  stesso, ha ritenuto di dettare una peculiare
 disciplina dell'inquadramento nella seconda  qualifica  dirigenziale,
 tenendo conto della situazione strutturale e funzionale sua propria e
 dei diversi livelli di funzioni svolte dai direttori e dai  dirigenti
 secondo il precedente ordinamento.
    Cosi',  il primo criterio di selezione ha privilegiato il servizio
 reso in regione  a  partire  dalla  data  di  istituzione  del  ruolo
 regionale  (3.5.1973),  pur  non disconoscendo il servizio reso anche
 prima dell'inquadramento nel medesimo  ruolo  regionale.  Sono  state
 cosi'  dettate  norme  per favorire, ai fini dell'inquadramento nella
 seconda qualifica dirigenziale, quei dipendenti che per il curriculum
 di  servizio  e  le funzioni svolte potessero essere gia' considerati
 quali aventi titolo ad assumere la qualifica dirigenziale  superiore.
    Solo  in  via  secondaria e subordinata, per la copertura di altri
 posti disponibili nella  stessa  qualifica,  la  norma  regionale  ha
 previsto  il  ricorso  ad  altri  criteri  per  tutti quei dipendenti
 dell'ottavo livello che avevano svolto un servizio regionale  di  per
 se'  non  sufficiente ai fini della valutazione delle loro attitudini
 allo svolgimento di funzioni di massimo dirigente regionale.
    La  Regione  Liguria  giustifica  altresi'  l'operato  del proprio
 legislatore, rilevando come, alla stregua della giurisprudenza  della
 Corte  costituzionale, l'accordo nazionale del 29 aprile 1983, valido
 per il biennio 1982-84, non sia equiparabile agli  accordi  nazionali
 previsti  dalla  legge-quadro  29 marzo 1983 n. 93, ma costituisca un
 "mero  fatto  politico"  non  produttivo  di  effetti  giuridici  nei
 confronti delle Regioni.
    8.  -  Sempre  in  prossimita'  dell'udienza di discussione, hanno
 prodotto memorie anche gli originari ricorrenti  e  controinteressati
 dei  giudizi  a  quibus,  ribadendo  le  considerazioni  gia' svolte,
 rispettivamente, a favore e  contro  la  fondatezza  delle  questioni
 dedotte.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  27,
 comma  secondo,  quinto,  sesto,  decimo  e  sedicesimo  della  legge
 regionale della  Liguria  27  agosto  1984,  n.  44,  che  disciplina
 l'inquadramento  del  personale  nella  seconda  qualifica funzionale
 dirigenziale, all'uopo prevedendo una  procedura  articolata  in  due
 fasi, la prima delle quali contempla la formazione di una graduatoria
 che si basa sui soli titoli di servizio prestato  presso  la  regione
 dal  3  maggio  1973  e si conclude con l'inquadramento di coloro che
 conseguano  un  punteggio  di  almeno  il  50%  di   quello   massimo
 disponibile.  La  seconda  fase  riguarda  la copertura dei posti non
 assegnati in base  alla  prima  graduatoria  e  si  conclude  con  la
 formazione di un'altra graduatoria sulla base, oltre che del servizio
 prestato, di altre quattro categorie di titoli.
    Secondo  l'ordinanza  di  rinvio  questo  sistema  finisce  con il
 privilegiare  taluni  dipendenti  a  causa   dell'elevato   punteggio
 previsto  per il servizio prestato in determinate qualifiche, onde la
 normativa denunciata violerebbe l'art.  117  della  Costituzione,  in
 relazione all'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo
 1983, n. 93. Difatti verrebbe in  tal  modo  disatteso  il  principio
 della  trasparenza  enunciato in tale legge (art. 4), risolvendosi la
 procedura in un automatico inquadramento privo di qualunque  criterio
 selettivo,  come  invece previsto dall'accordo stipulato il 29 aprile
 1983 concernente il  personale  delle  Regioni.  Ulteriore  contrasto
 viene  ravvisato  in  riferimento  all'art.  97  della  Costituzione,
 ritenendosi violati, con norme di favore  per  alcuni  dipendenti,  i
 principi  della  imparzialita'  e  del  buon  andamento,  nonche'  in
 riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma  e  97,  primo
 comma,  della  Costituzione,  perche'  il  privilegio, previsto per i
 dipendenti con maggiore anzianita' di servizio presso la regione e in
 determinate  qualifiche,  andrebbe  a  detrimento di altri dipendenti
 che, pur in possesso globalmente di titoli maggiori,  conseguirebbero
 l'inquadramento  nella  seconda qualifica dirigenziale solo a seguito
 dell'inserimento in posizione utile nella  seconda  graduatoria,  con
 correlativa postdatazione della nomina.
    Altra  questione,  sollevata  con  la  stessa ordinanza di rinvio,
 riguarda l'art. 27, secondo e quinto comma,  che,  nell'assegnare  ai
 singoli  titoli  di servizio un punteggio sproporzionato in relazione
 alle diverse posizioni funzionali considerate ed in  particolare  con
 riferimento  alla  sede  di  servizio  presso  gli  uffici  centrali,
 violerebbe,   oltre   che   i   parametri   costituzionali   invocati
 relativamente alla prima questione, anche gli artt. 35, primo comma e
 36,  primo  comma,  della  Costituzione,  in  quanto  la   previsione
 normativa   si   risolverebbe   in   un   ingiustificato  trattamento
 differenziale,  sul  piano  giuridico  ed  economico,  di   posizioni
 lavorative  tra  loro  omogenee  o  comunque  non cosi' eterogenee da
 giustificare tali diseguaglianze.
    2.  -  La  prima  questione, concernente l'art. 27, comma secondo,
 quinto, sesto, decimo e sedicesimo, della legge della regione Liguria
 27  agosto 1984, n. 44 e prospettata in riferimento ai vari parametri
 indicati, non e' fondata.
    Per  quel  che  riguarda l'asserito contrasto con l'art. 117 della
 Costituzione, in relazione all'art. 4 della legge-quadro sul pubblico
 impiego,  va rilevato che il contrasto non sussiste perche' l'assunto
 muove dal presupposto della violazione di alcuni  principi  contenuti
 nell'accordo  stipulato il 29 aprile 1983 per il personale regionale,
 di un accordo cioe' non inquadrabile  tra  quelli  contemplati  dalla
 legge-quadro e che non vincola percio' le regioni, assumendo per esse
 valore di "mero fatto politico" rispetto al quale  "il  potere  delle
 regioni  resta del tutto libero" (v. sentenze n. 56 del 1989 e n. 217
 del 1987).
    Quanto  al  profilo,  dedotto  in  riferimento  all'art.  97 della
 Costituzione, il giudice a quo  ritiene  che  anche  tale  norma  sia
 violata   in   relazione   al  principio  della  "trasparenza"  nella
 disciplina delle posizioni giuridiche e  dei  trattamenti  economici,
 enunciato  nell'art.  4  della  legge-quadro  sul  pubblico  impiego,
 essendosi, con la legge regionale  oggetto  di  censure,  dissimulato
 l'intento  di privilegiare alcuni dipendenti, individuabili a priori,
 sotto una  parvenza  di  procedura  selettiva  unitaria  in  modo  da
 collocare  quei  dipendenti  solo  apparentemente  su  di un piano di
 parita' con gli altri.
    In  proposito  va  osservato  che  -  a  parte l'impossibilita' di
 dedurre l'esistenza dell'intento di privilegiare  alcuni  dipendenti,
 individuabili  a  priori, dal fatto che il legislatore regionale, nel
 suo  discrezionale  apprezzamento,  abbia  ritenuto   di   attribuire
 maggiore  importanza ai titoli di servizio prestato presso la regione
 rispetto ad altri titoli - il parametro attraverso la cui  violazione
 si  manifesterebbe  il  contrasto con l'art. 97 della Costituzione, e
 cioe' il principio della trasparenza  richiamato  dall'art.  4  della
 legge-quadro  sul  pubblico  impiego,  e'  inconferente  perche' tale
 principio riguarda, nella enunciazione normativa,  esclusivamente  il
 trattamento  economico.  Non risultando dunque pertinente il richiamo
 della norma interposta, non sussiste alcun contrasto con il paramento
 costituzionale invocato.
    Anche  il  riferimento  all'art.  51  della  Costituzione e' nella
 specie inappropriato, perche' il precetto invocato riguarda l'accesso
 agli  impieghi pubblici e non la materia dei successivi inquadramenti
 (v. sentenze nn. 331 del 1988 e 217 del 1987), cui  si  riferisce  il
 presente  giudizio.  Per  quel  che  concerne  l'ultimo profilo della
 questione, riferito agli artt. 3, primo  comma  e  97,  primo  comma,
 della  Costituzione,  in relazione al principio di omogeneizzazione e
 perequazione delle  posizioni  giuridiche  nell'ambito  del  pubblico
 impiego, di cui all'art. 4 della ricordata legge-quadro (con asserita
 ulteriore violazione dell'art. 117 della Costituzione), a prescindere
 dalla  genericita' con cui il contrasto viene in tal modo denunciato,
 va in ogni caso rilevato che i principi  della  eguaglianza  e  della
 ragionevolezza,   nonche'   quello  della  imparzialita'  dell'azione
 amministrativa,non possono  ritenersi,  contrariamente  a  quanto  si
 assume  nell'ordinanza  di  rimessione, violati: non appare, infatti,
 ingiustificatamente discriminatorio  che  il  legislatore  regionale,
 alla  stregua  del  succedersi  nel tempo delle varie normative nella
 materia del personale, abbia ritenuto  di  prevedere,  per  l'accesso
 alla   seconda   qualifica  dirigenziale,  il  sistema  della  doppia
 graduatoria, accordando cosi' l'esclusiva, ai fini  della  formazione
 della  prima, ai titoli di servizio prestato nella regione, denotando
 essi,  indubbiamente,  una  specifica  idoneita'  alle  funzioni   da
 conferire.  In  tal modo e' stata prevista la valutazione dei servizi
 svolti  dai  direttori,  dirigenti   di   settore   e   coordinatori,
 nell'esercizio  di  funzioni certamente indicative di tale idoneita',
 con la conseguenza di doversi compiere un accertamento sulla base  di
 situazioni  gia'  esistenti,  sperimentate e consolidate in virtu' di
 norme precise confermate nel tempo.
    3.  -  Non  fondata  e' anche la seconda questione di legittimita'
 costituzionale dello stesso art.  27,  comma  secondo  e  quinto,  in
 riferimento,  oltre  ai  gia' considerati parametri costituzionali, e
 cioe' agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione (quest'ultimo  in
 relazione   alla  norma  interposta,  costituita  dall'art.  4  della
 legge-quadro sul pubblico impiego), anche agli artt. 35, primo  comma
 e 36, primo comma, della Costituzione.
    Nonostante la dovizia dei parametri costituzionali invocati, anche
 questa questione sembra essenzialmente incentrarsi  nella  violazione
 dei  principi  di  ragionevolezza  e di eguaglianza, per una asserita
 esorbitanza -  in  relazione  alla  valutazione  dei  servizi  -  dei
 punteggi  previsti  per  quelli  prestati  presso gli uffici centrali
 rispetto a quelli prestati presso gli uffici periferici che,  secondo
 il  giudice  a quo, sarebbero invece tra loro omogenei o comunque non
 eterogenei come il legislatore vorrebbe far apparire.
    Come   opportunamente  precisato  nella  memoria  difensiva  della
 Regione, la differenziazione,  fondata  sull'elemento  spaziale,  non
 puo' ritenersi affidata ad un dato meramente estrinseco rispetto alla
 natura dei servizi, ove si tenga conto della diversita' di struttura,
 quale  emerge  dall'esame della legislazione regionale vigente, degli
 uffici  periferici  rispetto  a  quelli  centrali,  il   che   denota
 l'intrinseca  diversificazione  delle  funzioni. Al riguardo e' stata
 richiamata: la collocazione quali dirigenti  d'ufficio  (cioe'  nella
 terza  qualifica, dopo quelle di direttore e di dirigente di settore)
 dei dirigenti  preposti  agli  uffici  periferici  (in  virtu'  delle
 tabelle  di  inquadramento del 1973); la progressiva diminuzione, nel
 succedersi delle varie leggi regionali, dei compiti di detti  uffici;
 la  caratterizzazione di precarieta' e residualita' ad essi conferita
 dalla prima legge regionale di organizzazione (legge n. 27 del  1978)
 e  la  sovraordinazione  delle  strutture  centrali  rispetto a detti
 uffici; la diversa composizione, dal punto di vista  degli  organici,
 delle  strutture  periferiche  con  l'assegnazione  di contingenti di
 personale  soprannumerario  il  che,  a  livello   dirigenziale,   ha
 comportato  a  volte  una  minore  intensita'  di compiti assegnati a
 ciascuno, altre volte il mancato espletamento da parte di  alcuni  di
 essi  delle  funzioni corrispondenti alla qualifica, la' dove tutti i
 dirigenti assegnati all'interno delle  strutture  centrali  (Settori)
 dovevano  svolgere  o  compiti  di direzione di un ufficio, o compiti
 attinenti alla titolarita' di incarichi specifici (artt. 12, 13 e  15
 della  legge  regionale  n.  27  del  1978), rispetto ai dirigenti in
 servizio  presso  gli  uffici  periferici  (struttura  inferiore   al
 settore)  dove  l'incarico  specifico  non e' stato previsto, essendo
 l'unica funzione a livello dirigenziale  quella  corrispondente  alla
 direzione dell'ufficio.
    La  sussistenza delle peculiarita' dei servizi prestati presso gli
 uffici centrali, rispetto a quelli periferici, esclude la  denunciata
 irragionevolezza della prevista maggiore valutabilita' dei primi, che
 appare  invece  giustificata  dalla   obbiettiva   diversita'   delle
 situazioni prese in esame.