ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 20, terzo
 comma, e 28,  primo  comma,  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636
 (Revisione  della  disciplina  del  sistema  tributario),  nel  testo
 novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n.  739  (Norme  integrative  e
 correttive  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre
 1972,  n.  636,  concernente  la  revisione  della   disparita'   del
 contenzioso  tributario),  promosso  con ordinanza emessa il 21 marzo
 1988 dalla Commissione Tributaria di  primo  grado  di  Verbania  sul
 ricorso  proposto  da  Bellezza  Romano ed altri contro l'Ufficio del
 Registro di Verbania, iscritta al n. 356 del registro ordinanze  1988
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima
 serie speciale, dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  novembre  1988  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
    Ritenuto  che,  con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 (R.O. n. 356
 del 1988) nel procedimento  promosso  da  Bellezza  Romano  ed  altri
 contro  l'Ufficio  del  Registro di Verbania in punto di accertamento
 dell'imposta di registro e del valore finale di beni immobili oggetto
 di  compravendita,  la  Commissione  Tributaria  di  primo  grado  di
 Verbania ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  degli
 artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 636, nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella
 parte  in  cui  non  prevedono,  per  i  componenti delle Commissioni
 tributarie l'obbligo del segreto sulla camera  di  consiglio  ed,  in
 particolare, sul processo di formazione della decisione del collegio,
 in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della
 Costituzione,   in   quanto  risulterebbe  leso  il  principio  della
 indipendenza  dei  giudici  delle   giurisdizioni   speciali   e   si
 verificherebbe  disparita'  di trattamento nei confronti di tutti gli
 altri giudici per i quali vige il rispetto del segreto di  camera  di
 consiglio;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per  la  restituzione  degli  atti  alla Commissione remittente o per
 l'infondatezza della questione.
    Considerato  che,  come  ha  rilevato  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, la segretezza della camera di consiglio e' stata  disciplinata
 ex  novo  dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n.
 117, (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle  funzioni
 giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati).
      Che  dette norme si applicano anche ai provvedimenti dei giudici
 collegiali aventi giurisdizione in ogni "altra" materia (terzo comma,
 art. 16) e, quindi, anche alle Commissioni Tributarie;
      che,  pertanto,  la  rilevanza  della  questione va esaminata di
 nuovo alla stregua delle nuove norme.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle norme integrative dei  giudizi  dinanzi  alla
 Corte costituzionale.