ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, in relazione all'art. 56 n. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Magistrato di sorveglianza di Milano nel procedimento relativo a Fogliardi Giuseppe, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che - nel corso dell'udienza avente ad oggetto la determinazione delle modalita' esecutive della sanzione sostitutiva della liberta' controllata applicata a Gagliardi Giuseppe, "impiegato presso un istituto privato di vigilanza in qualita' di guardia particolare giurata" - il Magistrato di sorveglianza di Milano ha, con ordinanza del 12 gennaio 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 56, primo comma, n. 3 della stessa legge, "nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di disciplinare il divieto di detenere armi in modo da non ostacolare il lavoro del condannato cui sia stata applicata la sanzione sostitutiva della liberta' controllata"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile; considerato che il giudice a quo tende ad un intervento che, da un lato, coinvolgerebbe non soltanto il regime previsto per la liberta' controllata dall'art. 56, primo comma, n. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma, piu' in generale, ogni altra situazione in ordine alla quale le concrete modalita' di esecuzione della sanzione sostitutiva possano compromettere l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, e, dall'altro, comporterebbe la necessita' di prevedere esplicite esclusioni in relazione ai tipi di reato per cui e' stata pronunciata condanna, necessita' riconosciuta nella stessa ordinanza di rimessione, la' dove si richiede che la pronuncia di illegittimita' non comprenda l'ipotesi in cui il reato per il quale e' stata applicata la sanzione sostitutiva "concerna in alcun modo le armi"; che tutto cio' implica scelte discrezionali riservate al legislatore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;