ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 64, ultimo
 comma, in relazione all'art. 56 n. 3 della legge 24 novembre 1981, n.
 689  (Modifiche  al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il
 12  gennaio  1988  dal  Magistrato  di  sorveglianza  di  Milano  nel
 procedimento  relativo  a  Fogliardi Giuseppe, iscritta al n. 291 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  -  nel  corso  dell'udienza  avente  ad  oggetto la
 determinazione delle modalita' esecutive della  sanzione  sostitutiva
 della liberta' controllata applicata a Gagliardi Giuseppe, "impiegato
 presso un istituto  privato  di  vigilanza  in  qualita'  di  guardia
 particolare  giurata"  -  il Magistrato di sorveglianza di Milano ha,
 con ordinanza del 12 gennaio 1988,  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.  3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art.
 64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in  relazione
 all'art.  56,  primo  comma, n. 3 della stessa legge, "nella parte in
 cui non consente al magistrato di  sorveglianza  di  disciplinare  il
 divieto  di  detenere  armi  in  modo da non ostacolare il lavoro del
 condannato cui sia stata  applicata  la  sanzione  sostitutiva  della
 liberta' controllata";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
      considerato  che il giudice a quo tende ad un intervento che, da
 un lato, coinvolgerebbe  non  soltanto  il  regime  previsto  per  la
 liberta'  controllata  dall'art. 56, primo comma, n. 3 della legge 24
 novembre 1981, n. 689, ma, piu' in generale, ogni altra situazione in
 ordine  alla quale le concrete modalita' di esecuzione della sanzione
 sostitutiva   possano   compromettere    l'esercizio    di    diritti
 costituzionalmente   garantiti,   e,   dall'altro,  comporterebbe  la
 necessita' di prevedere esplicite esclusioni in relazione ai tipi  di
 reato  per cui e' stata pronunciata condanna, necessita' riconosciuta
 nella stessa ordinanza di rimessione, la' dove  si  richiede  che  la
 pronuncia  di  illegittimita' non comprenda l'ipotesi in cui il reato
 per il quale e' stata applicata la sanzione sostitutiva "concerna  in
 alcun modo le armi";
      che   tutto  cio'  implica  scelte  discrezionali  riservate  al
 legislatore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;