ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Caruso Giuseppe e l'Ufficio del Registro di Catania, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello. Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Caruso Giuseppe ed avente ad oggetto il pagamento di una pena pecuniaria per ritardata dichiarazione di successione, la Commissione tributaria di primo grado di Catania con ordinanza del 28 ottobre 1985, pervenuta a questa Corte il 13 luglio 1988 (r.o. n. 421 del 1988), ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sotto due distinti profili, e precisamente: a) nella parte in cui, non prevedendo, ai fini della tempestivita' della dichiarazione di successione inviata per posta, l'equiparazione della data di spedizione alla data di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; b) nonche' nella parte in cui, fissando la decorrenza del termine (per la presentazione della denuncia di successione) al momento in cui si verifica il fatto oggettivo del decesso, senza tenere in alcun conto l'effettiva conoscenza di tale evento da parte degli eredi, violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione; che non si e' costituita la parte, ne' ha svolto intervento l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato che, in relazione al primo dei profili prospettati, la Commissione remittente non esprime alcun apprezzamento circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare alle ragioni al riguardo espresse da altro giudice a quo; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto - come ha piu' volte affermato questa Corte (vedi da ultimo ord. n. 511 del 1987) - gli elementi che sostengono l'ordinanza di rimessione devono risultare dal contesto della motivazione dell'ordinanza stessa e non possono essere indicati nemmeno per relationem; che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione al secondo dei profili della lamentata illegittimita' costituzionale, in quanto, essendo l'ordinanza del tutto immotivata circa il requisito della non manifesta infondatezza, il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, risulta, anche in questo caso, eluso. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.