ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni  e
 donazioni),  promosso  con  ordinanza emessa il 28 ottobre 1985 dalla
 Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto
 da  Caruso  Giuseppe e l'Ufficio del Registro di Catania, iscritta al
 n. 421 del  registro  ordinanze  1988  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  39, prima serie speciale, dell'anno
 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un procedimento iniziato da Caruso
 Giuseppe ed avente ad oggetto il pagamento di una pena pecuniaria per
 ritardata  dichiarazione di successione, la Commissione tributaria di
 primo grado di Catania con ordinanza del 28 ottobre 1985, pervenuta a
 questa  Corte  il 13 luglio 1988 (r.o. n. 421 del 1988), ha sollevato
 questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del
 d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  637  (Disciplina  dell'imposta  sulle
 successioni e donazioni), sotto due distinti profili, e precisamente:
       a)   nella   parte  in  cui,  non  prevedendo,  ai  fini  della
 tempestivita' della dichiarazione di successione inviata  per  posta,
 l'equiparazione  della  data di spedizione alla data di presentazione
 diretta all'Ufficio competente a riceverla, si porrebbe in  contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione;
       b)  nonche'  nella  parte  in  cui,  fissando la decorrenza del
 termine (per la  presentazione  della  denuncia  di  successione)  al
 momento  in  cui  si  verifica  il fatto oggettivo del decesso, senza
 tenere in alcun conto l'effettiva conoscenza di tale evento da  parte
 degli eredi, violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione;
      che  non  si  e'  costituita  la parte, ne' ha svolto intervento
 l'Avvocatura generale dello Stato.
    Considerato che, in relazione al primo dei profili prospettati, la
 Commissione remittente  non  esprime  alcun  apprezzamento  circa  il
 requisito  della  non  manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare
 alle ragioni al riguardo espresse da altro giudice a quo;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile, in quanto - come ha piu' volte affermato questa  Corte
 (vedi  da  ultimo ord. n. 511 del 1987) - gli elementi che sostengono
 l'ordinanza  di  rimessione  devono  risultare  dal  contesto   della
 motivazione  dell'ordinanza  stessa  e  non  possono  essere indicati
 nemmeno per relationem;
      che  ad  identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione
 al secondo dei profili della lamentata illegittimita' costituzionale,
 in   quanto,  essendo  l'ordinanza  del  tutto  immotivata  circa  il
 requisito della non manifesta infondatezza, il precetto dell'art. 23,
 secondo  comma,  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, risulta, anche in
 questo caso, eluso.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.