ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. nn. 4 e 5 della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 (Regolamentazione della pesca del corallo) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1988 dal Pretore di Alghero nel procedimento civile vertente tra Robotti Secondo e la Regione Autonoma Sardegna ed altro, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, emessa in seguito ad un illecito commesso in violazione della regolamentazione della pesca del corallo, il Pretore di Alghero con ordinanza in data 20 aprile 1988 ha impugnato l'art. 4 della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, ritenendolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui conferisce all'Assessore regionale dell'ambiente la potesta' di disciplinare, con proprio decreto annuale, la pesca del corallo; che la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 27 dello Statuto sardo che attribuisce la potesta' normativa regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale; che non si sono costituituite le parti; Considerato che la medesima questione, sollevata in riferimento allo stesso parametro costituzionale, e' stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 569 del 1988, e successivamente manifestamente infondata con ordinanza n. 918 del 1988; che l'ordinanza di rimessione non prospetta argomentazioni diverse da quelle gia' considerate nella citata pronuncia, ne' comunque sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa Corte a mutare il proprio indirizzo; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;