ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. nn. 4 e 5
 della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 (Regolamentazione
 della  pesca  del corallo) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile
 1988 dal Pretore di Alghero  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Robotti  Secondo e la Regione Autonoma Sardegna ed altro, iscritta al
 n. 553 del  registro  ordinanze  1988  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  43, prima serie speciale, dell'anno
 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto   che   nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  ad
 ordinanza-ingiunzione, emessa in seguito ad un illecito  commesso  in
 violazione della regolamentazione della pesca del corallo, il Pretore
 di Alghero con ordinanza in data 20 aprile 1988 ha impugnato l'art. 4
 della  legge  regionale  Sardegna  5  luglio  1979 n. 59, ritenendolo
 costituzionalmente  illegittimo  nella  parte   in   cui   conferisce
 all'Assessore  regionale  dell'ambiente  la potesta' di disciplinare,
 con proprio decreto annuale, la pesca del corallo;
      che  la  disposizione  denunciata  si  porrebbe in contrasto con
 l'art. 27 dello Statuto sardo che attribuisce la  potesta'  normativa
 regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale;
      che non si sono costituituite le parti;
    Considerato  che  la  medesima questione, sollevata in riferimento
 allo stesso parametro costituzionale, e' stata  gia'  dichiarata  non
 fondata   da   questa   Corte   con  sentenza  n.  569  del  1988,  e
 successivamente manifestamente infondata con  ordinanza  n.  918  del
 1988;
      che  l'ordinanza  di  rimessione  non  prospetta  argomentazioni
 diverse da  quelle  gia'  considerate  nella  citata  pronuncia,  ne'
 comunque  sussistono  ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa
 Corte a mutare il proprio indirizzo;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la  Corte
 costituzionale;