ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lett. d), della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1987 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'I.A.C.P. della Provincia di Bologna e Marotta Mario ed altra, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46/prima Serie speciale dell'anno 1988; Udito nella Camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'I.A.C.P. di Bologna nei confronti di Mario Marotta ed altra e avente per oggetto la risoluzione del contratto di locazione di un alloggio popolare, il Pretore di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui non prevedono il diritto alla voltura del contratto di locazione a favore del coniuge non contraente - cui l'autorita' giudiziaria abbia assegnato la casa coniugale in sede di separazione personale - nell'ipotesi in cui l'altro coniuge abbia acquisito la proprieta' di un alloggio anteriormente alla separazione stessa; che al Marotta, da tempo conduttore di un alloggio popolare cedutogli in locazione, era stato assegnato, ai fini della cessione in proprieta', un alloggio delle Ferrovie dello Stato nel novembre 1983, prima della separazione consensuale fra lui e la moglie, intervenuta nell'aprile 1984 e successivamente omologata; che secondo il giudice a quo si era cosi' manifestata per il Marotta l'esigenza di disporre di due alloggi ed era venuto meno "il presupposto di fatto che giustifica la preclusione prevista" dalle leggi statali succedutesi in materia (d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655; d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) e dall'art. 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, "e cioe' la disponibilita', da parte del medesimo soggetto, di due alloggi di edilizia residenziale pubblica senza giustificabile motivo"; che, ad avviso dell'autorita' remittente, le norme censurate si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto da una parte consentono ai coniugi, una volta omologata la separazione, la voltura del contratto di locazione di un alloggio dell'I.A.C.P. a favore del coniuge cui sia stato attribuito dal giudice l'appartamento ove era il domicilio coniugale e l'acquisto, da parte dell'altro coniuge, di altro appartamento, e dall'altra fanno invece perdere il diritto alla voltura quando altro appartamento "venga richiesto ed ottenuto in previsione della separazione imminente"; che nel giudizio non si sono costituite parti ne' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che con l'ordinanza di rimessione si prospetta una ingiustificata disparita' di trattamento fra la situazione legittimante la voltura del contratto di locazione, in relazione all'esistenza di due nuclei familiari, ai sensi dell'art. 19 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, in conseguenza di separazione personale dei coniugi, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del medesimo, con attribuzione giudiziale della casa coniugale al coniuge non assegnatario dell'alloggio popolare, e una situazione, anteriore al provvedimento giudiziale anzidetto, alla quale si vorrebbe applicato lo stesso trattamento in considerazione del fatto che l'acquisizione di altro alloggio popolare si assume essere stata effettuata in previsione della separazione dal coniuge, e che quindi non possa fungere da causa ostativa alla voltura; che, come ognun vede, le due situazioni si presentano come assolutamente disomogenee, giacche', fino a quando non intervenga la separazione con attribuzione del godimento dell'appartamento al coniuge originariamente non assegnatario, puo' tanto essere scongiurata la separazione, e quindi la scomposizione in due del nucleo familiare, attraverso una riconciliazione tra i coniugi, quanto essere disposta l'attribuzione dell'alloggio a favore del coniuge gia' assegnatario; che, pertanto, la questione si appalesa come manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;