ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 19, secondo e
 terzo comma, e 23, primo comma, lett. d), della legge  della  Regione
 Emilia-Romagna  14  marzo  1984,  n. 12 (Norme per l'assegnazione, la
 gestione, la revoca e la  disciplina  dei  canoni  degli  alloggi  di
 edilizia  residenziale  pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma,
 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali
 emanati  dal  C.I.P.E.  con  deliberazione  del  19  novembre  1981),
 promosso con ordinanza emessa il  9  novembre  1987  dal  Pretore  di
 Bologna   nel  procedimento  civile  vertente  tra  l'I.A.C.P.  della
 Provincia di Bologna e Marotta Mario ed altra, iscritta al n. 612 del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 46/prima Serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio promosso dall'I.A.C.P. di
 Bologna nei confronti di Mario Marotta ed altra e avente per  oggetto
 la risoluzione del contratto di locazione di un alloggio popolare, il
 Pretore di Bologna ha sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt.
 19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lettera d), della legge
 della  Regione  Emilia-Romagna  14  marzo  1984,  n.  12  (Norme  per
 l'assegnazione, la gestione, la revoca e  la  disciplina  dei  canoni
 degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in  attuazione  dei
 criteri  generali  emanati  dal  C.I.P.E.  con  deliberazione  del 19
 novembre 1981), nella parte in cui  non  prevedono  il  diritto  alla
 voltura   del  contratto  di  locazione  a  favore  del  coniuge  non
 contraente - cui l'autorita'  giudiziaria  abbia  assegnato  la  casa
 coniugale  in  sede  di  separazione  personale - nell'ipotesi in cui
 l'altro  coniuge  abbia  acquisito  la  proprieta'  di  un   alloggio
 anteriormente alla separazione stessa;
      che  al  Marotta,  da  tempo  conduttore di un alloggio popolare
 cedutogli in locazione, era stato assegnato, ai fini  della  cessione
 in  proprieta',  un  alloggio delle Ferrovie dello Stato nel novembre
 1983, prima della  separazione  consensuale  fra  lui  e  la  moglie,
 intervenuta nell'aprile 1984 e successivamente omologata;
      che  secondo  il  giudice  a quo si era cosi' manifestata per il
 Marotta l'esigenza di disporre di due alloggi ed era venuto meno  "il
 presupposto  di  fatto  che giustifica la preclusione prevista" dalle
 leggi statali succedutesi in materia (d.P.R. 23 maggio 1964, n.  655;
 d.P.R.  30  dicembre  1972,  n. 1035) e dall'art. 3 della legge della
 Regione  Emilia-Romagna  14  marzo  1984,  n.   12,   "e   cioe'   la
 disponibilita',  da  parte  del  medesimo soggetto, di due alloggi di
 edilizia residenziale pubblica senza giustificabile motivo";
      che,  ad avviso dell'autorita' remittente, le norme censurate si
 pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,  in  quanto  da
 una  parte consentono ai coniugi, una volta omologata la separazione,
 la voltura del contratto di locazione di un alloggio dell'I.A.C.P.  a
 favore   del   coniuge   cui   sia   stato   attribuito  dal  giudice
 l'appartamento ove era il domicilio coniugale e l'acquisto, da  parte
 dell'altro  coniuge, di altro appartamento, e dall'altra fanno invece
 perdere il diritto alla  voltura  quando  altro  appartamento  "venga
 richiesto ed ottenuto in previsione della separazione imminente";
      che nel giudizio non si sono costituite parti ne' e' intervenuto
 il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che  con  l'ordinanza  di rimessione si prospetta una
 ingiustificata  disparita'   di   trattamento   fra   la   situazione
 legittimante  la  voltura  del  contratto  di locazione, in relazione
 all'esistenza di due nuclei familiari, ai sensi  dell'art.  19  della
 legge   della  Regione  Emilia-Romagna  14  marzo  1984,  n.  12,  in
 conseguenza di separazione personale dei  coniugi,  scioglimento  del
 matrimonio  e  cessazione  degli  effetti  civili  del  medesimo, con
 attribuzione  giudiziale  della  casa  coniugale   al   coniuge   non
 assegnatario  dell'alloggio  popolare, e una situazione, anteriore al
 provvedimento giudiziale anzidetto, alla quale si vorrebbe  applicato
 lo  stesso trattamento in considerazione del fatto che l'acquisizione
 di altro alloggio popolare  si  assume  essere  stata  effettuata  in
 previsione  della  separazione  dal  coniuge,  e che quindi non possa
 fungere da causa ostativa alla voltura;
      che,  come  ognun  vede,  le  due  situazioni si presentano come
 assolutamente disomogenee, giacche', fino a quando non intervenga  la
 separazione  con  attribuzione  del  godimento  dell'appartamento  al
 coniuge  originariamente  non   assegnatario,   puo'   tanto   essere
 scongiurata  la  separazione,  e  quindi  la scomposizione in due del
 nucleo familiare,  attraverso  una  riconciliazione  tra  i  coniugi,
 quanto  essere  disposta  l'attribuzione  dell'alloggio  a favore del
 coniuge gia' assegnatario;
      che,  pertanto,  la  questione  si  appalesa come manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;