ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma,
 e 8, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n.  117  (Risarcimento
 dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie e
 responsabilita' civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa
 il  30  aprile  1988  dalla  Commissione tributaria di primo grado di
 Aosta sul ricorso proposto da Carrozza Ruggiero  contro  l'Intendenza
 di Finanza di Aosta, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  43,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  la  Commissione tributaria di primo grado di Aosta,
 con ordinanza 9 febbraio 1989 (R.O. n. 552  del  1988)  ha  sollevato
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 7, terzo comma e
 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
      che  secondo  tale  ordinanza l'art. 7, terzo comma, della legge
 anzidetta - stabilendo che i cittadini estranei alla magistratura,  i
 quali  concorrono  a  formare  o formano organi giudiziari collegiali
 rispondono in caso di  dolo  e  nei  casi  di  colpa  grave  previsti
 dall'art.  2,  comma terzo, lett. b) e c) - violerebbe l'art. 3 della
 Costituzione, avendo previsto per i giudici non togati un trattamento
 ingiustificatamente  deteriore  rispetto  a  quello  previsto  per  i
 guidici conciliatori e i giudici popolari, i quali rispondono solo in
 caso di dolo;
      che l'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 -
 prevedendo per  gli  estranei  che  partecipano  all'esercizio  della
 funzione  giudiziaria,  che  la misura della rivalsa sia calcolata in
 rapporto allo stipendio iniziale annuo  (al  netto  delle  trattenute
 fiscali) che compete al magistrato di tribunale ovvero, se l'estraneo
 che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno
 stipendio  annuo  netto  o reddito di lavoro autonomo netto inferiore
 allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale,  in  rapporto  a
 tale stipendio o reddito, al tempo in cui l'azione di risarcimento e'
 proposta - contrasterebbe con l'art. 3  della  Costituzione,  essendo
 irragionevole  che  lo  Stato possa rivalersi nella stessa misura, in
 termini proporzionali, sui giudici di carriera e sugli  estranei  che
 partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie;
      che  davanti  a  questa  Corte  si  e'  costituita  l'Avvocatura
 generale dello Stato, la quale e' intervenuta per il  Presidente  del
 Consiglio  dei ministri, chiedendo in via principale che la questione
 sia dichiarata inammissibile per  difetto  di  rilevanza  e,  in  via
 subordinata, che sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  l'eccezione  d'inammissibilita'  per  difetto di
 rilevanza e' priva di fondamento,  poiche'  le  questioni  concernono
 norme che, regolando la responsabilita' del giudice, incidono sul suo
 status e attengono alla "protezione" dell'esercizio  della  funzione,
 nella  quale i doveri si accompagnano ai diritti (cfr. la sentenza n.
 18 del 1989);
      che  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7,
 terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 appare manifestamente
 infondata,  sulla  base  dei  principi  gia'  affermati  nella citata
 sentenza n. 18 del 1989, con la quale questa Corte  ha  ritenuto  non
 irragionevole  che  i  cittadini  estranei alla magistratura, i quali
 concorrono a formare o formano organi  giudiziari  collegiali,  siano
 responsabili,  a titolo di colpa, solo per i piu' macroscopici errori
 di fatto - quali sono quelli previsti dall'art. 2, terzo comma, lett.
 b) e c) - e solo a titolo di dolo per le violazioni di legge;
      che parimenti, e' manifestamente infondata la questione relativa
 alla determinazione della misura massima della  rivalsa  dello  Stato
 nei   confronti   degli  estranei  che  partecipano  o  concorrono  a
 partecipare all'esercizio  della  funzione  giudiziaria,  cosi'  come
 disposta  dall'art.  8,  ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n.
 117,   poiche'   rientra   nell'esercizio   della    discrezionalita'
 legislativa  -  non  censurabile  in  quanto  non  irragionevole - la
 determinazione dei limiti massimi di tale  rivalsa  in  relazione  al
 reddito di lavoro complessivo dei giudici non togati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;