ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); dell'art. 738, primo comma, del codice di procedura civile; dell'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1988 dal Giudice relatore del Tribunale di Firenze nel procedimento di volontaria giurisdizione nel ricorso proposto dall'Immobiliare S. Martino s.r.l., iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il giudice relatore di un procedimento camerale, instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze per l'omologazione di una delibera societaria, con ordinanza 25 giugno 1988 (R.O. n. 634 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 101 della Costituzione: a) dell'art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a norma del quale il tribunale giudica in numero di tre membri; b) dell'art. 738, comma primo, del codice di procedura civile, che nel disciplinare i procedimenti camerali stabilisce che il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore che riferisce in camera di consiglio; c) dell'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, che regola la verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali in relazione alla nuova disciplina della responsabilita' dei giudici; che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'articolo 48 del regio decreto n. 12 del 1941 e l'articolo 738 del codice di procedura civile sarebbero illegittimi, essendo irragionevole l'attribuzione della competenza in materia di omologazione di delibere societarie al giudice collegiale anziche' a giudice monocratico, mentre l'art. 16 della legge n. 117 del 1988 sarebbe illegittimo, per non avere differenziato la responsabilita' del relatore da quella degli altri membri del collegio; Considerato che non sussistono nella specie poteri decisori propri del giudice che ha sollevato la questione, suscettibili di giustificare - secondo l'orientamento piu' volte espresso da questa Corte (cfr. sentenza n. 1104 del 1988; ordinanza n. 95 del 1987; sentenza n. 125 del 1980) - il promovimento da parte dello stesso della questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.