ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 48 del regio
 decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento  giudiziario);  dell'art.
 738,  primo  comma,  del  codice  di procedura civile; dell'art.  16,
 secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117  (Risarcimento  dei
 danni   cagionati   nell'esercizio   delle   funzioni  giudiziarie  e
 responsabilita' civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa
 il  25  giugno 1988 dal Giudice relatore del Tribunale di Firenze nel
 procedimento  di  volontaria  giurisdizione  nel   ricorso   proposto
 dall'Immobiliare  S.  Martino s.r.l., iscritta al n. 634 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il  giudice  relatore  di un procedimento camerale,
 instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze per l'omologazione di  una
 delibera  societaria,  con  ordinanza 25 giugno 1988 (R.O. n. 634 del
 1988), ha sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt. 97 e 101 della Costituzione: a) dell'art. 48
 del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12,  a  norma  del  quale  il
 tribunale  giudica  in  numero di tre membri; b) dell'art. 738, comma
 primo, del  codice  di  procedura  civile,  che  nel  disciplinare  i
 procedimenti  camerali  stabilisce  che  il  presidente  nomina tra i
 componenti del collegio  un  relatore  che  riferisce  in  camera  di
 consiglio;  c)  dell'art.  16,  secondo  comma, della legge 13 aprile
 1988,  n.  117,  che  regola  la  verbalizzazione  dei  provvedimenti
 giudiziari  collegiali  in  relazione  alla  nuova  disciplina  della
 responsabilita' dei giudici;
      che,  secondo l'ordinanza di rimessione, l'articolo 48 del regio
 decreto n. 12 del 1941 e  l'articolo  738  del  codice  di  procedura
 civile  sarebbero  illegittimi,  essendo irragionevole l'attribuzione
 della competenza in materia di omologazione di delibere societarie al
 giudice  collegiale  anziche' a giudice monocratico, mentre l'art. 16
 della legge n. 117  del  1988  sarebbe  illegittimo,  per  non  avere
 differenziato  la  responsabilita' del relatore da quella degli altri
 membri del collegio;
    Considerato che non sussistono nella specie poteri decisori propri
 del  giudice  che  ha  sollevato  la   questione,   suscettibili   di
 giustificare  -  secondo l'orientamento piu' volte espresso da questa
 Corte (cfr. sentenza n. 1104 del 1988;  ordinanza  n.  95  del  1987;
 sentenza  n.  125  del  1980) - il promovimento da parte dello stesso
 della questione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.