ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 131, ultimo
 comma, del codice di procedura civile, aggiunto all'art. 16,  secondo
 comma,  della  legge  13  aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
 cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita'
 civile  dei  magistrati),  promossi  con  tre  ordinanze  emesse  dal
 Tribunale di Roma il 12, 10 e 2 maggio 1988, rispettivamente iscritte
 ai  nn. 681, 721 e 722 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  48  e  49,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1988.
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Roma, con tre ordinanze d'identico
 contenuto, emesse in data 2 maggio 1988 (R.O. n. 722  del  1988),  10
 maggio  1988 (R.O. n. 721 del 1988) e 12 maggio 1988 (R.O. n. 681 del
 1988),  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.   131,  ultimo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,
 introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117;
     che  il giudice a quo ha dedotto che tale articolo, prevedendo la
 verbalizzazione obbligatoria dei provvedimenti collegiali del giudice
 civile  con  l'indicazione  del  dissenso  eventualmente  espresso da
 alcuno dei componenti del collegio, violerebbe gli artt. 3, 97, 101 e
 104   della   Costituzione,   in   quanto:  a)  la  segretezza  delle
 deliberazioni degli organi giudiziari sarebbe  garanzia  inderogabile
 d'indipendenza;  b)  con  detta  verbalizzazione obbligatoria sarebbe
 stata  introdotta  un'irragionevole  differenza  di  trattamento  tra
 organi  giudiziari  e  organi  amministrativi  e  legislativi;  c) la
 verbalizzazione  anzidetta  intralcerebbe  l'attivita'  degli  organi
 giudiziari in maniera tale da comprometterne il buon andamento;
    Considerato  che la questione e' identica a quella gia' decisa con
 la sentenza n. 18 del 1989, con la quale questa Corte l'ha dichiarata
 non fondata in relazione ai profili attinenti alla dedotta violazione
 degli artt. 3, 101 e 104 della  Costituzione,  mentre  ha  dichiarato
 illegittimi,  perche'  in contrasto con l'art. 97 della Costituzione,
 il primo e il secondo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile  1988,
 n.  117,  nella  parte  in cui disponevano che "e' compilato sommario
 processo verbale", anziche' "puo', se uno dei componenti  dell'organo
 collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale";
      che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre a
 una diversa decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.