LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Sciogliendo  la  riserva di cui alla seduta del 27 ottobre 1981 ha
 pronunciato la seguente ordinanza.
    La societa' Michelin recherche et technique S.A. con sede in Ba'le
 (Svizzera) ha impugnato con ricorso in termini, dapprima, il silenzio
 rifiuto  dell'intendenza  di  finanza  di  Torino  al  rimborso degli
 acconti ritenuti a titolo d'Irpeg e, poi,  la  decisione  di  rigetto
 della pubblica amministrazione.
    Argomenta  la  societa'  ricorrente  che  il  corrispettivo  (c.d.
 royalties  o  redevances)  dovutole  dalla   Michelin   italiana   in
 dipendenza   dell'utilizzo  dei  suoi  brevetti  e'  stato  decurtato
 illegittimamente della somma di L. 149.460.154 a titolo  di  ritenuta
 d'acconto ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973; che, infatti,
 poiche' essa ricorrente  non  ha,  com'e'  pacifico,  alcuna  stabile
 organizzazione in Italia, codesto reddito d'impresa non e' tassabile,
 perche', agli effetti fiscali almeno prima  dell'innovazione  di  cui
 alla  legge  n. 897/1980, non e' prodotto nel territorio dello Stato,
 com'e' statuito espressamente all'art.  19,  primo  comma,  n.  5,  e
 secondo comma, lettera B), del d.P.R. n. 597/1973, cui fa riferimento
 l'art. 22 del d.P.R. n. 598/1973.