LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Sciogliendo la riserva di cui alla seduta del 27 ottobre 1981 ha pronunciato la seguente ordinanza. La societa' Michelin recherche et technique S.A. con sede in Ba'le (Svizzera) ha impugnato con ricorso in termini, dapprima, il silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza di Torino al rimborso degli acconti ritenuti a titolo d'Irpeg e, poi, la decisione di rigetto della pubblica amministrazione. Argomenta la societa' ricorrente che il corrispettivo (c.d. royalties o redevances) dovutole dalla Michelin italiana in dipendenza dell'utilizzo dei suoi brevetti e' stato decurtato illegittimamente della somma di L. 149.460.154 a titolo di ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973; che, infatti, poiche' essa ricorrente non ha, com'e' pacifico, alcuna stabile organizzazione in Italia, codesto reddito d'impresa non e' tassabile, perche', agli effetti fiscali almeno prima dell'innovazione di cui alla legge n. 897/1980, non e' prodotto nel territorio dello Stato, com'e' statuito espressamente all'art. 19, primo comma, n. 5, e secondo comma, lettera B), del d.P.R. n. 597/1973, cui fa riferimento l'art. 22 del d.P.R. n. 598/1973.