ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge
 22 novembre 1962, n.1646 (Modifiche agli ordinamenti  degli  Istituti
 di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza
 emessa  il  4  novembre  1987  dalla  Corte  dei  conti  -  Sez.  III
 giurisdizionale  -  sul ricorso proposto da Barbierato Eugenia contro
 Ministero del tesoro, iscritta al n. 615 del registro ordinanze  1988
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
                           Ritenuto in fatto
    Con ordinanza emessa il 4 novembre 1987 (registro ordinanze n. 615
 del 1988) la Corte dei conti,  sul  ricorso  proposto  da  Barbierato
 Eugenia  contro  il  Ministero  del  tesoro  Direzione Generale degli
 Istituti di Previdenza - ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.  1646  (Modifiche  agli
 ordinamenti  degli  Istituti  di  previdenza  presso il Ministero del
 tesoro) nella parte in cui non prevede l'ammissione  a  riscatto,  ai
 fini  di  quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata
 del corso di specializzazione, purche' il predetto diploma sia  stato
 prescritto  per  l'ammissione  ad  uno  dei posti occupati durante la
 carriera.
    Secondo   il   Collegio  remittente  la  domanda  dovrebbe  essere
 disattesa poiche' la norma  invocata  non  prevede  il  riscatto  del
 periodo  di  studio  relativo al conseguimento della specializzazione
 (nella specie, in nefrologia e tecniche emodialitiche).
   Tuttavia,  il  giudice  a  quo rileva la irrazionalita' di una tale
 esclusione, solo che si consideri come  gli  studi  specialistici  si
 pongano,  nel  caso, non in posizione di equiparazione con il diploma
 di infermiera professionale (che e' riscattabile) ma di superiorita',
 rappresentando  un  quid  pluris, il cui conseguimento e' legato alla
 frequenza di apposito corso annuale, successivamente  al  biennio  di
 infermiera professionale.
    Non  apparirebbe  ammissibile  percio'  - se non in violazione del
 principio costituzionale di eguaglianza e di ogni  relativo  criterio
 di  ragionevolezza  -  che  al dipendente in possesso di un superiore
 titolo, necessariamente prescritto per l'ammissione ad uno dei  posti
 occupati  durante  la carriera (la ricorrente risulta aver assunto la
 qualifica di infermiera professionale specializzata)  sia  riservato,
 in sede di riscatto, un trattamento deteriore.
                         Considerato in diritto
    1.1  -  L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche
 agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
 tesoro)  prevede che al personale iscritto alla Cassa per le pensioni
 ai dipendenti degli Enti locali  muniti  di  diploma  infermieristico
 professionale  spetta  a  domanda, ai fini di quiescenza, il riscatto
 del biennio di corso  di  studio  purche'  il  diploma  relativo  sia
 prescritto  per  l'ammissione  ad  uno  dei posti occupati durante la
 carriera.
    1.2 - L'odierna fattispecie e' relativa, peraltro, ad un'ulteriore
 specializzazione ottenuta per la frequenza di  altro  apposito  corso
 successivo,  a  seguito di che era stata attribuita, in aggiunta alla
 qualifica    infermieristica    iniziale,    quella    "professionale
 specializzata".
    Il  periodo  concernente  detta  specializzazione  non  si  rivela
 suscettibile, tuttavia, di utilizzazione a fini di riscatto,  poiche'
 non  contemplato  e  previsto  dall'enunciata  norma:  di  tanto,  il
 remittente dubita, sul piano  della  razionalita'  ex  art.  3  della
 Costituzione,   rivestendo  la  frequenza  degli  ulteriori  studi  i
 connotati di un incremento di professionalita' formalmente utilizzata
 in carriera.
    2. - La questione e' fondata.
    La  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  reiteratamente posto in
 rilievo che la legislazione in tema di riscatti  e'  andata  via  via
 evolvendosi,  nel  senso di concedere alla preparazione professionale
 acquisita,  quando  riconosciuta  indispensabile  per  i  fini  della
 qualifica  ricoperta, ogni migliore considerazione (sentenze n. 765 e
 n. 1016 del 1988).
    Talche',   la   norma  impugnata  si  appalesa  costituzionalmente
 illegittima nella parte in cui non  prevede  la  riscattabilita'  dei
 periodi    corrispondenti   alla   durata   legale   dei   corsi   di
 specializzazione il cui diploma sia stato richiesto,  in  aggiunta  a
 quello   professionale  iniziale,  quale  condizione  necessaria  per
 l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.