ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
 legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in  materia  di  locazione  di
 immobili  ad uso non abitativo, nonche' di cessione e di assegnazione
 di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito in  legge
 25  novembre  1987,  n. 478 promosso con ordinanza emessa il 24 marzo
 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra  FIMI
 s.p.a.  e LA SINTESI s.r.l. iscritta al n. 791 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell' 8 marzo 1989 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato dalla s.p.a.
 FIMI, quale  procuratrice  speciale  dell'Accademia  Nazionale  delle
 Scienze,  locatrice  di  un  immobile ad uso non abitativo, contro la
 s.r.l. LA SINTESI, conduttrice con contratto di locazione cessato  il
 31  agosto  1983,  per  ottenere  il  risarcimento del danno ai sensi
 dell'art. 1591 cod. civ. per il periodo di occupazione  dell'immobile
 successivo  a  tale  data, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14
 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  42  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2
 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in  legge  25
 novembre  1987,  n.  478, in quanto esclude il diritto del locatore a
 pretendere un'indennita' commisurata al  canone  di  mercato  per  il
 periodo  di  occupazione  dell'immobile  intercorrente tra la data di
 scadenza del regime transitorio e la data fissata giudizialmente  per
 il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato,  concludendo  per  una dichiarazione di inammissibilita' o, in
 ipotesi, di manifesta infondatezza;
    Considerato  che,  in  riferimento  agli  stessi parametri e con i
 medesimi  argomenti,  la  questione  e'  gia'  stata  sottoposta  dal
 Tribunale  di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con
 la sentenza n. 22 del 1989;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;