ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonche' di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra FIMI s.p.a. e LA SINTESI s.r.l. iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell' 8 marzo 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato dalla s.p.a. FIMI, quale procuratrice speciale dell'Accademia Nazionale delle Scienze, locatrice di un immobile ad uso non abitativo, contro la s.r.l. LA SINTESI, conduttrice con contratto di locazione cessato il 31 agosto 1983, per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. per il periodo di occupazione dell'immobile successivo a tale data, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, in quanto esclude il diritto del locatore a pretendere un'indennita' commisurata al canone di mercato per il periodo di occupazione dell'immobile intercorrente tra la data di scadenza del regime transitorio e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto; che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilita' o, in ipotesi, di manifesta infondatezza; Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i medesimi argomenti, la questione e' gia' stata sottoposta dal Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con la sentenza n. 22 del 1989; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;