IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  atto  notificato  il  17 aprile 1987 Quinto e Gianni Domizi e
 Rosa Porfiri, comproprietari di un immobile in viale B.  Buozzi,  65,
 di  Tolentino locato a Costanzo Castignani per uso commerciale, sulla
 premessa che il contratto era scaduto il 15 febbraio precedente e che
 inutile  era  risultata  la  richiesta  scritta  di  rilascio,  hanno
 convenuto in giudizio il suddetto conduttore, intimandogli lo sfratto
 per  finita  locazione  e  contestualmente  domandando, in una con la
 convalida,  l'accertamento  dell'indennita'  spettante  al   medesimo
 conduttore  per  la  perdita dell'avviamento commerciale, la condanna
 dello stesso  al  risarcimento  del  danno  da  ritardata  riconsegna
 dell'immobile,  nonche'  la compensazione tra i contrapposti crediti,
 il tutto con vittoria nelle spese di lite.
    Costituendosi  in  giudizio  il Castignani ha aderito alla domanda
 relativamente al richiesto sfratto per finita  locazione,  ma  si  e'
 opposto  alle  rimanenti richieste attoree, deducendo che gli attori,
 adoperando l'ordinaria diligenza, avrebbero ben  potuto  contattarlo,
 per  la determinazione e liquidazione dell'indennita' a lui spettante
 per legge; in difetto di che, agli stessi dovevano far carico tanto i
 lamentati danni da proseguita occupazione del locale, quanto le spese
 di lite.
    In  corso  di  causa le parti raggiungevano un accordo transattivo
 che veniva verbalizzato all'udienza del 16  dicembre  1987:  in  esso
 veniva   composta   la   materia   contenziosa   di  merito,  poiche'
 l'intimato-resistente accettava la somma di L.  3.000.000 a titolo di
 indennita'  di  avviamento  e  si impegnava al rilascio immediato del
 locale, ma rimaneva  aperto  il  regolamento  delle  spese  di  lite,
 contrapponendosi al riguardo le opposte tesi:  quella dei ricorrenti,
 circa l'addebitabilita' delle stesse al resistente essendo stati essi
 costretti  al  giudizio  "per  effetto del mancato rilascio a seguito
 della disetta" e quella del convenuto, il quale  invece  insiste  nel
 ritenere ingiusta tale pretesa, posto che i ricorrenti mai avevano in
 passato offerto seriamente l'indennita' spettantegli e, del resto, in
 corso di causa avevano abbandonato la domanda aggiuntiva di danni per
 ritardo rilascio  del  locale  che  pure  era  stata  originariamente
 formulata  e  che  aveva  contribuito  a  rendere  necessaria  la sua
 costituzione in giudizio.
    Per  la  risoluzione  di  tale  questione  le parti, rimaste sulle
 rispettive posizioni malgrado un ennesimo tentativo di  conciliazione
 compiuto   dall'ufficio,   sono   state   invitate  alla  discussione
 all'udienza del 21 dicembre 1988.  All'esito  di  questa  ultima,  il
 pretore ha trattenuto la causa per la decisione.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    Va  dichiarata,  preliminarmente,  la cessazione della materia del
 contendere in ordine alla controversia  sostanziale  insorta  tra  le
 parti  e  cioe'  in  ordine  sia  alla  domanda di sfratto per finita
 locazione, sia a quelle accessorie di determinazione  dell'indennita'
 per perdita dell'avviamento commerciale, di risarcimento del danno da
 ritardata consegna del bene locato e, infine, di compensazione tra  i
 rispettivi crediti e debiti delle parti.
    Al   riguardo   queste  hanno,  infatti,  inteso  transigere  ogni
 controversia, mediante l'accordo transattivo  del  quale  e'  verbale
 all'udienza  del  16  dicembre  1987. Da detto atto ufficiale emerge,
 altresi', come le parti hanno inteso por fine ad ogni contesa,  senza
 esclusione  di alcun punto controverso ad eccezione della materia del
 regolamento delle spese di lite e dunque non puo' accettarsi la  tesi
 difensiva  del  convenuto,  per  cui gli attori avrebbero ad un certo
 punto - e precisamente all'udienza di  transazione  del  16  dicembre
 1987  -  abbandonato la domanda accessoria di risarcimento dei danni,
 per contrastare la quale  erasi  reso  necessario  -  tra  l'altro  -
 costituirsi e resistere in giudizio.
    Venendo al regolamento delle spese di lite e dovendosi al riguardo
 valutare la fondatezza dell'opposizione, va premesso  quanto  ammette
 onestamente  il  difensore  del  resistente  in sede di illustrazione
 delle  proprie   conclusioni,   e   cioe'   che   la   corresponsione
 dell'indennita'  di legge prevista per compensare il conduttore della
 perdita dell'avviamento  commerciale  non  condiziona  la  pronuncia,
 sebbene l'esecuzione - eventuale e comunque differita nel tempo - del
 provvedimento di convalida dello sfratto.
    Ne'  appare  conferente  il richiamo fatto dalla stessa difesa del
 conduttore al disposto dell'art. 1227 cpv. del  c.c.,  posto  che  la
 norma  riguarda  i  danni  che  il  creditore  avrebbe potuto evitare
 adoperando l'ordinaria diligenza, mentre nel caso in esame (nel quale
 i  "danni"  corrispondono  alle spese del giudizio di convalida dello
 sfratto) non si  vede  quale  diverso  comportamento  avrebbe  potuto
 tenere  il  locatore  -  anche  adoperando  siffatta "diligenza" - di
 fronte ad un conduttore il quale, ricevuta la tempestiva disdetta dal
 contratto,  lasci  inutilmente  decorrere  la  scadenza  legale senza
 provvedere  alla   restituzione   dell'immobile   locato;   cio'   in
 considerazione,   anche   qui,   del   fatto   incontroverso  che  la
 corresponsione - e, prima ancora, la determinazione tra  le  parti  -
 dell'indennita' per l'avviamento commerciale e' preveduta dalla legge
 (artt. 34 e 69 della legge n. 392/1978, per tale parte non modificati
 dai  successivi  interventi legislativi: v. d.-l. 9 dicembre 1986, n.
 832, conv. in legge 6 febbraio 1987,  n.  15)  come  condictio  juris
 della  esecuzione,  non  gia'  della  pronuncia  e  tanto  meno della
 richiesta, del provvedimento giudiziale di rilascio.
    Conclusivamente,  preso  atto  della  cessazione della materia del
 contendere tra le parti e  dovendo  procedere  al  regolamento  delle
 spese  di lite (punto rimasto controverso) in base al principio della
 soccombenza virtuale, non potrebbe concludersi nella  specie  se  non
 con  la  condanna dell'intimato-resistente alla refusione delle spese
 sostenute dagli attori, perche':
       a)  questi  ultimi  hanno indubbiamente agito iure, ritualmente
 utilizzando l'azione di sfratto per finita  locazione  che  la  legge
 mette  a  disposizione del locatore appunto nel caso in cui, malgrado
 la scadenza del termine contrattuale, il conduttore  non  rilasci  il
 bene locato;
       b)  il motivo sul quale il conduttore-intimato ha basato la sua
 resistenza  in  giudizio  e   cioe'   la   mancata   liquidazione   e
 corresponsione  dell'indennita' di avviamento e sul quale egli poggia
 la sua protesta contro l'inizio della lite giudiziaria  e  contro  la
 condanna nelle relative spese chiesta dalla controparte, e' un motivo
 non pertinente ne' direttamente rilevante, per  quanto  sopra  detto,
 nel presente giudizio di mera cognizione.
   Senonche',  il  meccanismo  normativo  che risulta dalle richiamate
 norme induce a riflessione poiche' appare illogico nelle  premesse  e
 perverso negli effetti, ove considerato a parte debitoris (scil., del
 conduttore di immobile locato per usi non abitativi).
    Costui, infatti, da una parte ha diritto, in base alle norme sopra
 richiamate, di "ritenere" o non rilasciare l'immobile locato  sino  a
 quando  non  gli  sia  stata  corrisposta  l'indennita' di avviamento
 commerciale, tanto che puo' proporre opposizione  all'esecuzione  che
 il locatore eventualmente intraprenda del titolo esecutivo costituito
 dal provvedimento di sfratto; dall'altra parte e per converso,  nulla
 puo'  di  fronte all'azione di sfratto per finita locazione contro di
 lui legittimamente intentata dal locatore: non gli varrebbe,  invero,
 opporsi  (come  nella  specie) invocando appunto il mancato pagamento
 dell'indennita', in quanto - come detto  e  come  reso  palese  dalla
 chiara  formula  legislativa - tale circostanza non toglie il diritto
 del locatore di chiedere  ed  ottenere  la  pronuncia  giudiziale  di
 sfratto  per finita locazione ex art. 657 e segg. del c.p.c., salvo a
 portarla ad esecuzione dopo il pagamento dell'indennita'; invero,  la
 corresponsione  dell'indennita'  "incide  sulla concreta esecuzione e
 non anche sulla adozione del  provvedimento  di  rilascio  (sia  esso
 costituito da sentenza che da ordinanza), con la conseguenza che essa
 riveste natura di condizione di procedibilita' dell'azione  esecutiva
 ma  non  condiziona  la formazione del titolo del rilascio" (Cass. 17
 gennaio 1983, n. 354; 16 settembre 1983, n. 5600); ne' gli  varrebbe,
 peraltro,   non   costituirsi   in  giudizio,  in  quanto  rimarrebbe
 egualmente soccombente nelle  spese  di  lite  che  il  pretore  deve
 liquidare  a  suo carico ed a favore dell'intimante nel provvedimento
 di convalida, trattandosi di sfratto intimato sul duplice presupposto
 della   scadenza   del   termine  della  locazione  e  della  mancata
 restituzione dell'immobile alla scadenza; pronunzia  giudiziale  che,
 essendo basata a differenza della licenza per futura finita locazione
 sul comportamento dell'intimato, il quale non ha rilasciato  il  bene
 malgrado  la  scadenza  del  contratto,  deve  contenere  altresi' la
 condanna dell'intimato nelle spese di lite (Cass. 11 luglio 1967,  n.
 1713).
    Ne'  si  puo'  ricorrere  alla  facolta' di compensazione totale o
 parziale delle spese di lite,  poiche'  l'art.  92  la  prevede  come
 eccezione alla regola della soccombenza di cui all'art. 91 del c.p.c.
 e solo in presenza di "giusti"  motivi,  cioe'  di  ragioni  speciali
 afferenti  alla  singola  controversia,  mentre nel caso di specie si
 tratterebbe di generalizzare  l'imputabilita'  delle  spese  di  lite
 indistintamente  per  tutte  le cause di sfratto per finita locazione
 commerciale ancorche' l'intimato non abbia fatto opposizione o questa
 sia   stata   giudicata  infondata:  conseguenza  inaccettabile,  che
 annullerebbe il principio-base della regolazione delle spese di  lite
 secondo la soccombenza.
    In definitiva, scaduto il contratto di locazione non abitativa, il
 conduttore puo' evitare il giudizio di sfratto  ed  il  carico  delle
 relative  spese  solo rilasciando l'immobile al locatore, in tal modo
 pero' praticamente rinunciando a quel diritto di  ritenerlo  sino  al
 pagamento  dell'indennita'  che  la  legge  gli  attribuisce  ma  che
 rimarrebbe di fatto inattuabile in partenza.
    Ora,   il   descritto   sistema  normativo  sembra  al  giudicante
 confliggere con i seguenti parametri costituzionali:
       a)   principio   di   eguaglianza  (art.  3),  posto  che  sono
 indiscriminatamente assoggettati allo stesso onere di rifusione delle
 spese legali, nel giudizio conseguente all'intimazione di sfratto per
 finita  locazione,  sia  i  conduttori  che  non   hanno   rilasciato
 l'immobile  commerciale  alla scadenza, nell'esercizio del diritto di
 ritenerlo sino alla corresponsione dell'indennita' di avviamento, sia
 i conduttori che immotivatamente non hanno rilasciato l'immobile alla
 scadenza malgrado abbiano ricevuto detta indennita';
       b)  tutela  giudiziaria  dei  diritti  (art.  24), posto che il
 diritto  di  ritenzione  dell'immobile  attribuito  dalla  legge   al
 conduttore  sino  alla corresponsione dell'indennita' di avviamento e
 strutturato come garanzia per la soddisfazione  di  tale  diritto  di
 credito,  resta  concretamente  limitato  nella  sua attuazione dalla
 circostanza che l'esercizio di esso da parte del titolare comporta la
 soccombenza dello stesso nel giudizio di sfratto per finita locazione
 ed il conseguente carico delle spese di lite.
    La  questione,  che  si  impernia  sul disposto dell'art. 69 della
 legge n. 392/1978, non puo' tovare soluzione  in  via  interpretativa
 dato il chiaro dettato del suo undicesimo comma.
    Sembra, quindi, imporsi come alternativa possibile la caducazione,
 per illegittimita' costituzionale, della norma suddetta  nella  parte
 in  cui,  limitatamente ai giudizi di convalida di sfratto per finita
 locazione di immobili non abitativi, subordina alla condizione  delle
 previa  corresponsione  dell'indennita'  per l'avviamento commerciale
 l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, anziche' la
 stessa possibilita' di richiedere al giudice tale provvedimento.
    Ove  a  tale  soluzione si ritenesse di ostacolo la considerazione
 che, in questo modo, si richiederebbe a codesta Corte  una  pronuncia
 di  tipo  additivo  nel  sistema della legge, come tale inammissibile
 siccome  invasiva  del   campo   di   discrezionalita'   legislativa,
 resterebbe  comunque  il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale in
 relazione alla stessa norma dell'art. 657, secondo comma, del c.p.c.,
 nella parte in cui, limitatamente alle locazioni non abitative la cui
 risooluzione da diritto al conduttore di conseguire  l'indennita'  di
 avviamento  commerciale  di  cui all'art. 69 della legge n. 392/1978,
 consente al locatore di promuovere il giudizio di sfratto per  finita
 locazione,  dopo  la scadenza del rapporto, primo o indipendentemente
 dalla  corresponsione   dell'indennita'   suddetta,   in   tal   modo
 determinando:
       a)  la  violazione  del  principio  di  eguaglianza, posto che,
 cosi', viene sottoposto allo stesso trattamento giuridico  (citazione
 nel  giudizio  di  convalida  dello  sfratto, soccombenza per mancata
 restituzione dell'immobile alla  scadenza  ed  obbligo  di  refusione
 delle  spese  di  lite)  tanto il conduttore che l'immobile non abbia
 restituito nell'esercizio del diritto ricavabile dall'art.  69  della
 legge   n.   392/1978,   quanto  quello  che  rifiuti  o  ritardi  la
 restituzione   del   bene   locato   malgrado    la    corresponsione
 dell'indennita' di avviamento;
       b)  la  violazione  del  principio  di  difesa  giudiziaria dei
 diritti (art. 24, secondo comma), posto che il  locatario,  convenuto
 nel  giudizio  di  sfratto  per  non  aver restituito l'immobile alla
 scadenza del contratto, non  puo'  difendersi  allegando  la  mandata
 corresponsione   dell'indennita',   rappresentando  tale  circostanza
 ragione  valida  soltanto  per  opporsi,  in  un   secondo   momento,
 all'esecuzione  del  provvedimento  di  convalida di sfratto, che nel
 frattempo  il  locatore  puo'  agevolmente  ottenere  a   spese   del
 conduttore medesimo;
       c)  la  violazione  del  principio  di  tutela  giudiziaria dei
 diritti (art. 24) posto che il diritto di credito  all'indennita'  di
 avviamento  commerciale  verrebbe, nel descritto meccanismo normativo
 che  disciplina  l'azione  di  sfratto  per  finita   locazione   non
 abitativa, praticamente privato del suo piu' efficace mezzo di tutela
 (il  potere  di  ritenere   l'immobile   sino   alla   corresponsione
 dell'indennita');  violazione  che,  pur  attenendo direttamente alla
 disciplina sostanziale del diritto, puo' egualmente rilevare ai  fini
 del profilato contrasto col parametro dell'art. 24 della Costituzione
 (cfr. Corte costituzionale n. 85/1968).
    Per  tali  considerazioni  e  sulla base degli elementi di fatto e
 delle ragioni di  diritto  sopra  enunciati,  le  questioni  appaiono
 evidentemente  rilevanti  nella presente controversia, nella quale si
 tratta di stabilire la soccombenza  (sia  pure  virtuale,  a  seguito
 della  cessazione  della materia del contendere in corso di causa) ed
 il  carico  delle  spese  appunto  in  confronto  di  un  conduttore,
 legittimamente intimato dal locatore di sfratto per finita locazione,
 il quale non ha restituito il bene alla scadenza  del  contratto  sul
 presupposto   della   mancata   corresponsione   dell'indennita'   di
 avviamento commerciale spettantegli per legge.