ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 19, secondo
 comma,   della   legge   22   luglio   1966,   n.   613   (Estensione
 dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti agli esercenti attivita' commerciali e ai loro familiari e
 coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici per i
 lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il  30  settembre
 1988  dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Muzzi
 Mimy e l'I.N.P.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 51, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Muzzi  Mimy,  titolare  di  pensione diretta a carico della
 Gestione Speciale Commercianti, con ricorso in data 10  giugno  1982,
 ha  chiesto  al Pretore di Siena l'integrazione al trattamento minimo
 della pensione di reversibilita' corrispostale a carico del  medesimo
 Fondo.
    L'I.N.P.S. ha resistito a tale pretesa.
    L'adito   Pretore,  rilevato  che  nella  specie  non  risultavano
 applicabili le varie declaratorie  di  illegittimita'  costituzionale
 dei  divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo
 di pensioni, ivi compresa quella di cui  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n. 184 del 1988, e che, peraltro, la logica sottesa a
 siffatte  declaratorie  appariva  trasponibile  anche   al   rapporto
 controverso,  con  ordinanza in data 30 settembre 1988, ha sollevato,
 in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge
 22  luglio  1966,  n.  613,  nella  parte   in   cui   non   consente
 l'integrazione  al  minimo  della  pensione di reversibilita' erogata
 dalla Gestione Speciale Commercianti ai titolari di pensione  diretta
 a  carico della medesima Gestione qualora, per effetto del cumulo, il
 pensionato  fruisca  di  un  trattamento  complessivo   di   pensione
 superiore al minimo anzidetto.
    A proposito ha considerato che, in analoghe ipotesi di cumulo, per
 giurisprudenza ormai costante di questa Corte, e' stato  riconosciuto
 il diritto all'integrazione al minimo.
    2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si e'
 costituito ne' e' intervenuto.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Siena prospetta l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 19, secondo comma, della legge  22  luglio  1966,  n.  613,
 nella  parte  in  cui  non  consente  l'integrazione  al minimo della
 pensione  di   reversibilita'   erogata   dalla   Gestione   speciale
 commercianti  ai titolari di pensione diretta a carico della medesima
 Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato  fruisca  di
 un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto.
    A  suo  parere,  risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione,
 per l'irrazionale disparita' di trattamento che si determina rispetto
 ai  titolari  di  analoghe  situazioni  che non implicano, sebbene si
 verifichi cumulo  di  piu'  trattamenti  pensionistici,  l'esclusione
 dell'integrazione   al  trattamento  minimo,  anche  per  effetto  di
 sopravvenute  declaratorie  di  illegittimita'  costituzionale  degli
 originari divieti.
    2. - La questione e' fondata.
    La   norma   censurata   e'   stata  oggetto  di  declaratoria  di
 illegittimita' costituzionale in  riferimento  ai  diversi  casi  del
 divieto  di  integrazione  per la pensione di vecchiaia erogata dalla
 gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta
 a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere,
 con un qualsiasi trattamento  a  carico  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonche' dell'analogo divieto
 concernente la pensione  di  reversibilita'  erogata  dalla  medesima
 Gestione  ai  titolari di pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086
 del 1988) e la  pensione  di  invalidita',  in  caso  di  cumulo  con
 pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982).
    Nelle  decisioni  citate,  nonche' in numerose altre pronunzie, la
 Corte  ha  perseguito  l'intento  di   eliminare   ogni   preclusione
 all'integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni (allorche'
 per  effetto  del  cumulo  venisse  superato  il  trattamento  minimo
 garantito),   cosi'   rendendo   possibile  la  titolarita'  di  piu'
 integrazioni  sino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  legge   12
 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia  e  che
 e' stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo
 (sentenza n. 184 del 1988).
    Anche  nel  caso  in  esame  opera la medesima ratio, in quanto le
 residue applicazioni della  norma  denunziata  risultano  chiaramente
 incompatibili con il principio di uguaglianza.
    La   stessa  norma,  pertanto,  va  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima nella parte in  cui,  negli  indicati  limiti  temporali,
 esclude  l'integrazione  al  minimo  della pensione di reversibilita'
 erogata dalla Gestione speciale commercianti  ai  titolari  anche  di
 pensione diretta a carico della medesima Gestione.