ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 22 novembre 1988, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale delle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige del 20 settembre 1988, prot. n. 2611, concernente la comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe nell'Alpe Gallina in Comune di Brennero, nonche' di ogni atto precedente, presupposto e conseguente ad esso, preordinato o connesso, ancorche' non conosciuto; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi gli Avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso del 22 novembre 1988 la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della nota del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, emessa in data 20 settembre 1988 e pervenuta alla Provincia il 23 dello stesso mese, la quale comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe nell'Alpe Gallina nel Comune di Brennero. La ricorrente adduce che con tale atto siano state lese le competenze ad essa assicurate dall'art. 8, nn. 5, 13 e 17 dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche). Per la ricorrente, la lesione delle proprie competenze deriverebbe dal fatto che la consegna dei lavori in questione sarebbe avvenuta senza che sia stata raggiunta, ne' richiesta, la "previa intesa" che, a norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, si rende necessaria per le opere pubbliche da effettuarsi per la protezione delle linee ferroviarie e delle strade. Poiche', nel caso, le opere paravalanghe sono previste per la tutela delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali del Brennero, il mancato intervento dell'intesa - malgrado che la Provincia avesse sollecitato sin dal 1986 il finanziamento delle citate opere paravalanghe, riservandosi di esprimere la propria intesa non appena il Comune di Brennero avesse formulato parere favorevole al progetto di massima - produrrebbe una lesione delle competenze provinciali in materia di urbanistica, opere pubbliche di prevenzione per calamita' naturali e viabilita'. In considerazione dei gravi danni ambientali che il provvedimento di consegna dei lavori potrebbe arrecare, la Provincia chiede anche la sospensione di tale atto. 2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere il rigetto del ricorso. Dopo aver sottolineato la necessita' e l'urgenza delle opere in questione per il pericolo gravante sull'incolumita' delle persone, sulla viabilita' stradale, autostradale e ferroviaria tra l'Italia e la Germania, oltreche' sulle linee elettriche e telefoniche di collegamento internazionale, l'Avvocatura dello Stato contesta che nel caso sia necessaria l'intesa con la Provincia di Bolzano, poiche' l'intervento statale in questione non ricadrebbe nelle previsioni dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, ma rientrerebbe tra quelle opere di prevenzione e soccorso per calamita' pubbliche per le quali l'art. 19, lett. g, dello stesso decreto mantiene ferma la riserva dello Stato. Del resto, aggiunge l'Avvocatura, persino la legislazione provinciale (art. 12, comma terzo, legge prov. n. 16 del 1970) esclude la necessita' dell'intesa per le opere urgenti di prevenzione delle calamita', le quali in ogni caso non si presterebbero a remore come quella costituita dall'intesa. L'Avvocatura rileva infine, in via subordinata, che la Provincia, attraverso il suo Presidente, aveva gia' espresso parere favorevole alla costruzione delle opere in questione con nota 17 febbraio 1986, n. 204, e che il parere e' stato emesso con espresso riferimento all'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974. 3. - In prossimita' dell'udienza ha presentato una memoria la Provincia di Bolzano, la quale, oltre a ribadire gli argomenti gia' svolti a sostegno dell'accoglimento del ricorso, precisa, in via di fatto, che, se e' vero che la Provincia stessa si era "riservata di esprimere l'intesa" richiesta dall'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, e' altresi' vero che essa non ha mai ricevuto dallo Stato il progetto di costruzione e la relativa nota di trasmissione. Sul piano del diritto, la Provincia sostiene che il citato art. 20 ha una portata generale e si riferisce, pertanto, a tutte le opere dello Stato, comprese quelle contemplate nel precedente art. 19. Da ultimo, la Provincia contesta il richiamo operato dall'Avvocatura all'art. 12 della legge provinciale n. 16 del 1970 al fine di desumere un principio di esenzione delle opere urgenti dall'obbligo dell'intesa, precisando, anzi, che il fatto che l'art. 20 non ripeta la deroga al principio dell'intesa, stabilita dal ricordato art. 12, porterebbe ad escludere la sua applicabilita' al caso di specie. Considerato in diritto 1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla nota del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, del 20 settembre 1988, con la quale si comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe in localita' Alpe Gallina nel Comune di Brennero. La Provincia ricorrente adduce che con la consegna di tali lavori siano state lese le competenze ad essa attribuite dall'art. 8, nn. 5, 13 e 17 dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1971, n. 670), come attuato dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), in quanto lo Stato avrebbe proceduto alla consegna dei lavori omettendo di richiedere e di raggiungere la "previa intesa" con la Provincia, richiesta dal predetto art. 20 per gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', di linee ferroviarie e di aerodromi. 2.- Il ricorso va respinto. In base a una corretta interpretazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e di opere pubbliche, non vi puo' esser dubbio che, nel caso della costruzione di opere paravalanghe effettuata a protezione delle strade, autostrade e linee ferroviarie di competenza dello Stato, quest'ultimo debba previamente raggiungere l'intesa con la Provincia interessata. A questa conclusione si perviene attraverso una coordinata lettura degli artt. 19 e 20 delle ricordate norme di attuazione. L'art. 20, infatti, dispone che "gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie e aerodromi (...) sono effettuati previa intesa con la Provincia interessata". Nello stabilire tale vincolo per lo Stato, l'articolo appena citato si riferisce agli interventi riservati alla competenza dello Stato stesso dal precedente art. 19 e, piu' precisamente, a quelli afferenti alle sub-materie delle autostrade, degli aerodromi non aventi carattere turistico, delle linee ferroviarie e delle strade statali, espressamente elencati nelle lettere a, b, c e d dello stesso articolo. Sebbene le opere paravalanghe rientrino fra le attivita' di prevenzione delle calamita' pubbliche, le quali sono previste alla successiva lettera g, tuttavia pure ad esse si estende la disposizione dell'art. 20 - e, quindi, il vincolo della previa intesa - in quanto lo stesso art. 19, lett. g, nel circoscrivere la competenza dello Stato soltanto alle opere di prevenzione "relative alle materie di cui alle lettere precedenti", configura quelle opere come attivita' accessorie alle materie della viabilita', delle linee ferroviarie, degli aerodromi e alle altre elencate nelle restanti lettere precedenti, assoggettandole cosi' alla medesima disciplina predisposta per le materie cui di volta in volta ineriscono. Del resto, che la previa intesa con la Provincia interessata sia richiesta anche per le costruzioni di spettanza dello Stato destinate alla difesa delle autostrade, delle strade e delle linee ferroviarie statali nei confronti delle valanghe risponde alla ratio cui e' preordinato l'art. 20, che e' quella di stabilire una misura di coordinamento paritario volta ad armonizzare le modalita' di costruzione delle opere pubbliche di spettanza dello Stato con le prescrizioni dei piani urbanistici provinciali e dei piani territoriali di coordinamento di spettanza della Provincia. 3. - Posto cio', si deve tuttavia concludere che, nel procedere alla consegna dei lavori relativi alle opere paravalanghe nell'Alpe Gallina nel Comune di Brennero, lo Stato non ha leso alcuna competenza attribuita alla Provincia ricorrente, per il semplice fatto che quest'ultima aveva preventivamente prestato il proprio consenso alla costruzione da parte statale delle opere sopra menzionate. Infatti, in una lettera del 17 febbraio 1986 indirizzata al Ministro dei Lavori Pubblici e al provveditorato di Trento, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, dopo aver ricordato la previsione con una legge speciale del finanziamento per la costruzione di opere di difesa paravalanghe nella zona del Brennero e dopo aver sottolineato l'urgenza di eseguire le predette opere anche nel tratto 'Alpe Gallina' di Colle Isarco nel Comune di Brennero in ragione del ricorrente pericolo di valanghe nella zona, cosi' concludeva: "la Giunta Provinciale di Bolzano nell'esprimere il proprio parere positivo, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 381/1974, chiede a codesto on.le Ministero di provvedere al finanziamento delle opere di sistemazione contro la caduta di valanghe nella zona 'Alpe Gallina' nel Comune di Brennero". In presenza di espressioni cosi' precise come quelle ora ricordate, tanto con riferimento alla disposizione delle norme di attuazione che prevede l'assenso, quanto con riguardo alle opere in relazione alle quali il consenso della Provincia e' stato prestato, e in considerazione del fatto che, di regola, l'intesa non esige particolari formalita' o particolari modalita' di espressione, essendo sufficiente che i soggetti interessati esprimano, attraverso i propri organi competenti, il consenso sull'atto o sull'attivita' per i quali e' richiesta l'intesa, non puo' concludersi altro che per il rigetto del ricorso.