ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
 notificato il 22 novembre  1988,  depositato  in  Cancelleria  il  28
 successivo  ed  iscritto  al  n.  27  del  registro ricorsi 1988, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito della  nota  del  Ministero
 dei  lavori pubblici - Provveditorato regionale delle opere pubbliche
 per il Trentino-Alto Adige del 20  settembre  1988,  prot.  n.  2611,
 concernente la comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori per la
 costruzione di opere paravalanghe  nell'Alpe  Gallina  in  Comune  di
 Brennero,  nonche' di ogni atto precedente, presupposto e conseguente
 ad esso, preordinato o connesso, ancorche' non conosciuto;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  gennaio  1989  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  gli  Avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia
 di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per  il  Presidente
 del Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  del 22 novembre 1988 la Provincia autonoma di
 Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione  nei  confronti  della
 nota  del  Ministero  dei  Lavori Pubblici - Provveditorato regionale
 alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, emessa  in  data  20
 settembre 1988 e pervenuta alla Provincia il 23 dello stesso mese, la
 quale comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di
 opere  paravalanghe  nell'Alpe  Gallina  nel  Comune  di Brennero. La
 ricorrente adduce che con tale atto siano state lese le competenze ad
 essa  assicurate dall'art. 8, nn. 5, 13 e 17 dello Statuto (d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670) e dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.  381
 (Norme   di   attuazione   dello  Statuto  speciale  per  la  Regione
 Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche).
    Per la ricorrente, la lesione delle proprie competenze deriverebbe
 dal fatto che la consegna dei lavori in  questione  sarebbe  avvenuta
 senza che sia stata raggiunta, ne' richiesta, la "previa intesa" che,
 a norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, si rende  necessaria
 per  le  opere pubbliche da effettuarsi per la protezione delle linee
 ferroviarie e delle strade.
 Poiche',  nel caso, le opere paravalanghe sono previste per la tutela
 delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali  del
 Brennero,  il  mancato  intervento  dell'intesa  -  malgrado  che  la
 Provincia avesse sollecitato sin  dal  1986  il  finanziamento  delle
 citate  opere  paravalanghe,  riservandosi  di  esprimere  la propria
 intesa non appena il  Comune  di  Brennero  avesse  formulato  parere
 favorevole  al  progetto  di  massima - produrrebbe una lesione delle
 competenze provinciali in materia di urbanistica, opere pubbliche  di
 prevenzione per calamita' naturali e viabilita'.
    In  considerazione dei gravi danni ambientali che il provvedimento
 di consegna dei lavori potrebbe arrecare, la Provincia  chiede  anche
 la sospensione di tale atto.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri per chiedere il rigetto del ricorso.
    Dopo  aver  sottolineato  la necessita' e l'urgenza delle opere in
 questione per il pericolo gravante  sull'incolumita'  delle  persone,
 sulla  viabilita' stradale, autostradale e ferroviaria tra l'Italia e
 la Germania,  oltreche'  sulle  linee  elettriche  e  telefoniche  di
 collegamento  internazionale,  l'Avvocatura  dello Stato contesta che
 nel caso sia necessaria l'intesa con la Provincia di Bolzano, poiche'
 l'intervento  statale  in  questione  non ricadrebbe nelle previsioni
 dell'art. 20 del d.P.R.  n. 381 del 1974, ma rientrerebbe tra  quelle
 opere  di prevenzione e soccorso per calamita' pubbliche per le quali
 l'art. 19, lett. g, dello stesso decreto mantiene  ferma  la  riserva
 dello   Stato.   Del   resto,   aggiunge   l'Avvocatura,  persino  la
 legislazione provinciale (art. 12, comma terzo, legge prov. n. 16 del
 1970)  esclude  la  necessita'  dell'intesa  per  le opere urgenti di
 prevenzione  delle  calamita',  le  quali  in  ogni   caso   non   si
 presterebbero a remore come quella costituita dall'intesa.
    L'Avvocatura  rileva infine, in via subordinata, che la Provincia,
 attraverso il suo Presidente, aveva gia' espresso  parere  favorevole
 alla  costruzione delle opere in questione con nota 17 febbraio 1986,
 n. 204, e che il parere e'  stato  emesso  con  espresso  riferimento
 all'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  ha presentato una memoria la
 Provincia di Bolzano, la quale, oltre a ribadire gli  argomenti  gia'
 svolti  a  sostegno dell'accoglimento del ricorso, precisa, in via di
 fatto, che, se e' vero che la Provincia stessa si era  "riservata  di
 esprimere  l'intesa"  richiesta  dall'art.  20  del d.P.R. n. 381 del
 1974, e' altresi' vero che essa non ha mai ricevuto  dallo  Stato  il
 progetto di costruzione e la relativa nota di trasmissione. Sul piano
 del diritto, la Provincia sostiene che  il  citato  art.  20  ha  una
 portata  generale  e  si  riferisce, pertanto, a tutte le opere dello
 Stato, comprese quelle contemplate nel precedente art. 19. Da ultimo,
 la Provincia contesta il richiamo operato dall'Avvocatura all'art. 12
 della legge provinciale n.  16  del  1970  al  fine  di  desumere  un
 principio  di esenzione delle opere urgenti dall'obbligo dell'intesa,
 precisando, anzi, che il fatto che l'art. 20 non ripeta la deroga  al
 principio dell'intesa, stabilita dal ricordato art. 12, porterebbe ad
 escludere la sua applicabilita' al caso di specie.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
 attribuzione contro lo Stato in relazione alla nota del Ministero dei
 Lavori  Pubblici  - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per
 il Trentino-Alto Adige, del  20  settembre  1988,  con  la  quale  si
 comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere
 paravalanghe in localita' Alpe Gallina nel  Comune  di  Brennero.  La
 Provincia  ricorrente adduce che con la consegna di tali lavori siano
 state lese le competenze ad essa attribuite dall'art. 8, nn. 5, 13  e
 17  dello  Statuto  (d.P.R.  31  agosto  1971,  n. 670), come attuato
 dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381  (Norme  di  attuazione
 dello  Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia
 di urbanistica  e  opere  pubbliche),  in  quanto  lo  Stato  avrebbe
 proceduto  alla  consegna  dei  lavori  omettendo  di richiedere e di
 raggiungere la  "previa  intesa"  con  la  Provincia,  richiesta  dal
 predetto  art.  20  per  gli  interventi  di spettanza dello Stato in
 materia di viabilita', di linee ferroviarie e di aerodromi.
    2.- Il ricorso va respinto.
    In  base  a una corretta interpretazione delle norme di attuazione
 dello Statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
 urbanistica  e  di opere pubbliche, non vi puo' esser dubbio che, nel
 caso della costruzione di opere paravalanghe effettuata a  protezione
 delle  strade,  autostrade  e  linee  ferroviarie di competenza dello
 Stato, quest'ultimo debba previamente  raggiungere  l'intesa  con  la
 Provincia  interessata.  A  questa conclusione si perviene attraverso
 una coordinata lettura degli artt. 19 e 20 delle ricordate  norme  di
 attuazione.  L'art.  20,  infatti,  dispone  che  "gli  interventi di
 spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee  ferroviarie  e
 aerodromi  (...)  sono  effettuati  previa  intesa  con  la Provincia
 interessata". Nello stabilire tale vincolo per lo  Stato,  l'articolo
 appena  citato si riferisce agli interventi riservati alla competenza
 dello Stato stesso dal precedente art. 19  e,  piu'  precisamente,  a
 quelli  afferenti  alle sub-materie delle autostrade, degli aerodromi
 non aventi carattere  turistico,  delle  linee  ferroviarie  e  delle
 strade  statali,  espressamente  elencati  nelle  lettere a, b, c e d
 dello stesso articolo. Sebbene le opere paravalanghe rientrino fra le
 attivita'  di  prevenzione  delle  calamita' pubbliche, le quali sono
 previste alla successiva lettera g, tuttavia pure ad esse si  estende
 la  disposizione  dell'art.  20  - e, quindi, il vincolo della previa
 intesa - in quanto lo stesso art. 19, lett. g, nel  circoscrivere  la
 competenza  dello  Stato soltanto alle opere di prevenzione "relative
 alle materie di cui alle lettere precedenti", configura quelle  opere
 come  attivita' accessorie alle materie della viabilita', delle linee
 ferroviarie, degli aerodromi e alle  altre  elencate  nelle  restanti
 lettere  precedenti,  assoggettandole  cosi' alla medesima disciplina
 predisposta per le materie cui di volta in volta ineriscono.
    Del  resto,  che la previa intesa con la Provincia interessata sia
 richiesta anche per le costruzioni di spettanza dello Stato destinate
 alla  difesa delle autostrade, delle strade e delle linee ferroviarie
 statali nei confronti delle  valanghe  risponde  alla  ratio  cui  e'
 preordinato  l'art.  20,  che  e'  quella  di stabilire una misura di
 coordinamento  paritario  volta  ad  armonizzare  le   modalita'   di
 costruzione  delle  opere  pubbliche  di spettanza dello Stato con le
 prescrizioni  dei  piani  urbanistici   provinciali   e   dei   piani
 territoriali di coordinamento di spettanza della Provincia.
    3.  -  Posto  cio', si deve tuttavia concludere che, nel procedere
 alla consegna dei lavori relativi alle opere  paravalanghe  nell'Alpe
 Gallina  nel  Comune  di  Brennero,  lo  Stato  non  ha  leso  alcuna
 competenza attribuita alla  Provincia  ricorrente,  per  il  semplice
 fatto  che  quest'ultima  aveva  preventivamente  prestato il proprio
 consenso  alla  costruzione  da  parte  statale  delle  opere   sopra
 menzionate.  Infatti, in una lettera del 17 febbraio 1986 indirizzata
 al Ministro dei Lavori Pubblici e al  provveditorato  di  Trento,  il
 Presidente  della  Giunta provinciale di Bolzano, dopo aver ricordato
 la previsione  con  una  legge  speciale  del  finanziamento  per  la
 costruzione di opere di difesa paravalanghe nella zona del Brennero e
 dopo aver sottolineato l'urgenza di eseguire le predette opere  anche
 nel  tratto  'Alpe Gallina' di Colle Isarco nel Comune di Brennero in
 ragione  del  ricorrente  pericolo  di  valanghe  nella  zona,  cosi'
 concludeva:  "la  Giunta  Provinciale  di  Bolzano  nell'esprimere il
 proprio parere positivo, ai sensi dell'art. 20 del  d.P.R.  381/1974,
 chiede a codesto on.le Ministero di provvedere al finanziamento delle
 opere di sistemazione contro la caduta di valanghe nella  zona  'Alpe
 Gallina' nel Comune di Brennero".
    In   presenza   di  espressioni  cosi'  precise  come  quelle  ora
 ricordate, tanto con riferimento alla  disposizione  delle  norme  di
 attuazione  che  prevede l'assenso, quanto con riguardo alle opere in
 relazione alle quali il consenso della Provincia e' stato prestato, e
 in  considerazione  del  fatto  che,  di  regola,  l'intesa non esige
 particolari  formalita'  o  particolari  modalita'  di   espressione,
 essendo  sufficiente che i soggetti interessati esprimano, attraverso
 i propri organi competenti, il consenso  sull'atto  o  sull'attivita'
 per i quali e' richiesta l'intesa, non puo' concludersi altro che per
 il rigetto del ricorso.