ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
 9 luglio 1988,  depositato  in  Cancelleria  il  21  luglio  1988  ed
 iscritto  al  n.  12  del  registro  ricorsi  1988,  per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del provvedimento della  Banca  d'Italia
 in  data  5  aprile  1988,  con  nota alla Regione 21 aprile 1988, n.
 086287, con cui la Banca d'Italia ha  rilasciato  il  nulla-osta,  ai
 sensi   dell'art.   48   della   legge  bancaria,  alla  fusione  per
 incorporazione della Banca Popolare di Catania con la Banca  Popolare
 di  Novara,  nonche'  della  nota  10 maggio 1988, prot. n. 020 della
 Banca Popolare di Catania;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  febbraio  1989  il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Uditi  gli  avvocati Giuseppe Fazio e Valerio Onida per la Regione
 Sicilia e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente  del
 consiglio dei ministri;
                           RITENUTO IN FATTO
    1.  - La Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione in
 ordine al provvedimento della Banca d'Italia in data  5  aprile  1988
 (comunicato  alla  Regione  con  nota  del  21 aprile 1988, anch'essa
 impugnata, unitamente ad altra nota, del 6 aprile, della  filiale  di
 Catania  della  Banca d'Italia), con cui detto Istituto ha rilasciato
 il nulla-osta, ai sensi  dell'art.  48  della  legge  bancaria,  alla
 fusione  della  Banca  Popolare  di  Catania con la Banca Popolare di
 Novara mediante incorporazione della prima azienda nella seconda.
    La   Regione  rivendica  a  se'  la  competenza  al  rilascio  del
 nulla-osta alla fusione per quanto riguarda  l'istituto  operante  in
 Sicilia  (ferma  la  competenza  statale  per  l'altro  istituto  non
 operante esclusivamente in Sicilia) in base agli artt. 17 lett. e), e
 20  dello  Statuto  speciale, nonche' all'art. 2, lett. a ), b ) e c)
 del d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133 contenente le norme  di  attuazione
 dello Statuto in materia di credito e risparmio.
    Ai  sensi  degli artt. 17 lett. e) e 20 dello Statuto siciliano la
 Regione ha competenza legislativa  concorrente  e  amministrativa  in
 materia di disciplina del credito; in attuazione di tali norme l'art.
 2 del d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133, indica la  competenza  regionale
 nelle  seguenti  materie:  a)  ordinamento  di istituti ed aziende di
 credito  operanti  esclusivamente  nel   territorio   regionale;   b)
 autorizzazione  alla  costituzione  ed alla fusione degli istituti ed
 aziende di cui alla lettera a ); c) autorizzazione  all'apertura,  al
 trasferimento,  alla  sostituzione  ed  alla  chiusura nel territorio
 regionale degli istituti ed aziende di cui alla lett. a).
    Ora, sostiene la ricorrente, sebbene la legge non faccia specifico
 riferimento all'ipotesi della fusione tra due istituti, uno dei quali
 operante  esclusivamente  nel territorio regionale e l'altro operante
 anche, o solo, al di fuori di  tale  territorio,  tuttavia  non  puo'
 esservi  dubbio  che  la  competenza  regionale  comprenda  anche  il
 nulla-osta a queste ipotesi di fusione.
    Non solo la lettera del citato art. 2 lett. b) autorizzerebbe tale
 conclusione (ove si parla di fusione  "...  degli  istituti  operanti
 esclusivamente  in  Sicilia", e non soltanto "tra " istituti operanti
 in  modo  esclusivo  nella  Regione),  ma  la  stessa   ratio   delle
 disposizioni  sulle quali si fonda la competenza regionale in materia
 - che e' essenzialmente competenza di  ordinamento  -  imporrebbe  di
 assimilare  una  vicenda  che,  come  la fusione, coinvolge la stessa
 esistenza giuridica di un soggetto,  alla  ipotesi  della  "chiusura"
 degli  istituti  di  credito siciliani demandata dall'art. 2 lett. c)
 del d.P.R. n. 1133 del 1952 all'autorizzazione regionale.
    Ad  avviso della Regione, inoltre, la separazione delle competenze
 non sarebbe impedita  dall'unicita'  dell'operazione,  in  quanto  il
 nulla-osta  riguarda  due  distinti soggetti, sicche' sostanzialmente
 esso si realizza attraverso due provvedimenti diretti ciascuno ad uno
 dei due istituti. Viceversa, se il procedimento autorizzativo dovesse
 essere inteso in senso necessariamente unitario, si  dovrebbe  allora
 interpretare  la  normativa  nel  senso che essa imponga in ogni caso
 l'inserimento di un momento di  competenza  regionale,  cioe'  di  un
 nulla-osta  infraprocedimentale  della Regione riguardante l'istituto
 operante nell'ambito regionale.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
    Quanto  alla  "competenza di ordinamento" di cui all'art. 2, lett.
 a), del d.P.R. n.  1133  del  1952,  richiamato  dalla  Regione  come
 cardine  dell'asserita  prerogativa in materia di autorizzazione alla
 fusione, la difesa del  Governo  rileva  che  questa  Corte  ha  gia'
 affermato  (sentt. n. 137 del 1967, n. 58 del 1958, n. 145 del 1967 e
 n. 135 del 1984) che l'attribuzione all'autorita' regionale di poteri
 in  materia di ordinamento di istituti di credito non puo' riguardare
 oltre  ai  poteri  relativi  alle  strutture  organizzatorie  e  alle
 modalita' di funzionamento degli istituti, anche quelli relativi alla
 sfera d'azione di quelli esistenti. Anche dalla circostanza, rammenta
 l'Avvocatura,   che  nella  normativa  di  attuazione  dello  Statuto
 siciliano trovano distinta previsione "l'ordinamento" degli  Istituti
 e  delle  aziende di credito (art. 2 lett. a) e le "autorizzazioni ad
 istituirli, fonderli, trasferirli, ecc." (art. 2  lett.  b  e  c)  la
 Corte  ha tratto la conclusione che i poteri relativi all'ordinamento
 degli istituti  medesimi  non  possano  considerarsi  comprensivi  di
 quelli    afferenti   alla   loro   istituzione   o   alle   relative
 autorizzazioni.
    La  difesa del Governo rileva ancora che la previsione legislativa
 di cui all'art.  2  assegna  alla  regione  un  potere  autorizzativo
 soltanto  in  materia  di  fusione  di aziende di credito che operino
 esclusivamente  nel  territorio   siciliano,   e   cio'   in   quanto
 l'operazione  coinvolge  gli "interessi propri della Regione" secondo
 la previsione dell'art. 17 dello Statuto regionale, sicche'  da  essa
 fuoriesce  l'ipotesi  (qui  in  esame)  di fusione tra aziende, delle
 quali l'una operi anche al di la' di quell'ambito  territoriale,  con
 il coinvolgimento di interessi non piu' soltanto regionali.
    Se cosi' non fosse, se cioe' si ammettesse un potere autorizzativo
 della Regione anche nei confronti delle fusioni  coinvolgenti  banche
 extraregionali,  si  finirebbe  per  subordinare  alle determinazioni
 della Regione la stessa possibilita' di esercizio  delle  prerogative
 statali  assegnate  all'organo  di  vigilanza  centrale nei confronti
 delle aziende ad operativita' diffusa nel territorio nazionale.
    Attesa infatti l'unitarieta' della figura negoziale della fusione,
 l'autorizzazione dell'autorita' centrale  all'azienda  extraregionale
 rimarrebbe  senza  effetto  se,  per parte sua, la Regione negasse la
 corrispondente autorizzazione alla banca regionale.
    Ne'  la  specificita'  della fattispecie prevista nella lettera b)
 dell'art. 2 del d.P.R.  n.  1133  del  1952  potrebbe  consentire  di
 isolare  taluni  effetti  della  fusione  per  ricondurli  al  potere
 autorizzatorio della regione qual e'  regolato  in  altri  punti  del
 medesimo   art.   2:   le   ipotesi  tipologiche  dell'apertura,  del
 trasferimento  e  della  chiusura  dell'azienda  o  degli   sportelli
 dell'azienda   regionale   incorporata,   resterebbero,   ad   avviso
 dell'Avvocatura, assorbite nella  fattispecie  della  fusione,  senza
 possibilita'  di  un'autonoma  considerazione  che le assoggetti alla
 potesta' autorizzatoria della Regione.
    Il  caso  di  cui  si  tratta andrebbe, in conclusione, ricondotto
 nell'ipotesi di chiusura di cui all'art. 10 del d.P.R.  n.  1133  del
 1952,  secondo  cui,  per  le  materie non espressamente disciplinate
 dalle norme di attuazione, restano ferme le competenze  degli  organi
 centrali.
    3.  - In prossimita' dell'udienza la Regione Sicilia ha depositato
 una  memoria  illustrativa   delle   argomentazioni   gia'   esposte,
 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    1.   -  Il  conflitto  di  attribuzione  sollevato  dalla  Regione
 siciliana contro lo Stato trae origine da un procedimento di  fusione
 per  incorporazione  della  Banca  Popolare  di  Catania  nella Banca
 Popolare di Novara. Ai sensi dell'art. 48  della  legge  bancaria  le
 deliberazioni  degli  organi competenti delle due aziende di credito,
 in ordine alla progettata fusione, devono essere precedute dal  nulla
 osta  della  Banca  d'Italia.  Questa,  in  seguito ad una favorevole
 valutazione  dell'operazione,  ha  rilasciato  il  nulla   osta   con
 provvedimento in data 5 aprile 1988, e ne ha dato comunicazione il 21
 aprile successivo  alla  Regione  siciliana.  Da  qui  il  conflitto,
 poiche'  la Regione assume che sono state lese le competenze previste
 dagli artt. 17 lettera e, e 20 dello Statuto e dagli artt. 1, secondo
 comma, e 2, lettere a, b e c, delle norme di attuazione contenute nel
 d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133; essa chiede pertanto a questa Corte di
 dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia,
 rilasciare il nulla osta di  che  trattasi  alla  Banca  Popolare  di
 Catania e, conseguentemente, di annullare il provvedimento anzidetto.
    2.  -  Il  thema  decidendum  consiste  dunque nel determinare se,
 nell'ipotesi di una fusione fra due istituti di credito, uno solo dei
 quali operante esclusivamente nel territorio regionale, il preventivo
 nulla osta prescritto dall'art. 48 della legge bancaria debba  essere
 concesso  esclusivamente  dalla  Banca d'Italia, ovvero se la Regione
 siciliana conservi in materia le sue attribuzioni, da  esercitarsi  -
 secondo  la  Regione ricorrente - mediante concessione del nulla osta
 alla progettata  fusione,  indispensabile  perche'  la  banca  avente
 carattere  regionale  possa  efficacemente  deliberare e stipulare la
 fusione stessa. Il predetto nulla  osta  si  configurerebbe  pertanto
 come   atto  autorizzativo  autonomo,  o,  in  subordine,  come  atto
 infraprocedimentale, che la Banca  d'Italia  dovrebbe  richiedere  ed
 acquisire prima di adottare il proprio provvedimento autorizzativo.
    3. - Il ricorso non puo' essere accolto.
    Occorre  in  primo  luogo  esaminare  la  natura del provvedimento
 rilasciato dalla Banca d'Italia e previsto all'art.  48  della  legge
 bancaria.   A   tale  proposito  questa  Corte  ritiene  che  sia  da
 condividere la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato: in  ordine
 al  progetto  di  fusione  tra  due banche, fusione che deve attuarsi
 mediante un unico atto negoziale secondo le disposizioni degli  artt.
 2501  -  2504  del codice civile, l'intervento dell'organo statale di
 vigilanza si esplica  in  un  unico  provvedimento  col  quale  viene
 valutata    l'operazione   sotto   il   profilo   della   rispondenza
 all'interesse generale, rappresentando l'esercizio  del  credito  una
 funzione di interesse pubblico (v. sentt. n. 137 del 1967, n. 127 del
 1962 e n. 58 del 1958). Sulla base di una  valutazione  positiva,  la
 Banca  d'Italia rilascia il nulla osta che costituisce un presupposto
 necessario  perche'  le  aziende  di  credito  possano  efficacemente
 deliberare   e   stipulare   la   fusione.  Ne  consegue  che  l'atto
 autorizzativo non puo' che configurarsi come un unico atto,  adottato
 da un'unica autorita', in ordine ad un unico atto negoziale, quale e'
 la fusione. Non e' quindi  possibile  interpretare  l'art.  48  della
 legge bancaria nel senso che, nel caso in esame, il nulla osta per la
 fusione debba essere rilasciato dalla Banca  d'Italia  per  la  Banca
 Popolare  di  Novara  e  dall'Assessore regionale alle finanze per la
 Banca Popolare di Catania. Ma non e' nemmeno sostenibile  che,  ferma
 restando  la  competenza della Banca d'Italia a valutare dal punto di
 vista dell'interesse generale la fusione, ed a  rilasciare  un  unico
 nulla  osta  per  ambedue le banche che devono fondersi, per la Banca
 Popolare  di  Catania  sia  richiesto,  oltre  quello  dell'Autorita'
 statale  competente, un altro nulla osta dell'Autorita' regionale. In
 tal caso  si  verrebbe  a  sottoporre  l'azienda  di  credito  ad  un
 controllo aggiuntivo, in contrasto con la normativa posta dalla legge
 bancaria e dallo Statuto della Sicilia. Il sistema che risulta  dalle
 norme  statutarie  prevede  infatti  che  gli  organi  della  Regione
 esercitino determinati poteri,  espressamente  menzionati,  in  luogo
 degli  organi dello Stato cui le leggi li attribuiscono, in ordine ad
 atti ed attivita' degli  istituti  ed  aziende  di  credito  operanti
 esclusivamente  nel  territorio  regionale.  L'art. 2 lettera b delle
 norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di  credito  e
 risparmio,  emanate  col  d.P.R.  27  giugno  1952  n.  1133  prevede
 espressamente  la  competenza  regionale  per  l'autorizzazione  alla
 fusione; ma, per quanto si e' detto sopra, la lettura della norma non
 puo' che essere rigorosa, nel  senso  cioe'  che  essa  riguarda  una
 fusione di istituti di credito operanti esclusivamente nel territorio
 regionale, e non anche una fusione che coinvolga banche  operanti  al
 di fuori di detto territorio.
    4.  - La Regione siciliana lamenta ancora che solo tardivamente la
 Banca d'Italia, con proprio messaggio del 23 giugno 1988,  posteriore
 all'atto  col  quale era stato rilasciato il nulla osta alla fusione,
 si sia rivolta  all'Assessorato  Bilancio  e  Finanze  delle  Regione
 siciliana,  pregandolo  "di  voler  esprimere  -  ai  sensi e per gli
 effetti del d.P.R. n. 1133 del 1952 il proprio orientamento in ordine
 alla  ripetuta  operazione  (la fusione) ai fini della sottoposizione
 della stessa alle Assemblee straordinarie delle banche  interessate".
 Ora, a parte l'imprecisione con cui la richiesta e' formulata, non si
 puo' dar torto alla ricorrente quando essa afferma che l'acquisizione
 dell'"orientamento"  della  Regione,  quale atto infraprocedimentale,
 dovrebbe precedere l'emanazione  dell'atto  finale  del  procedimento
 autorizzativo consistente appunto nel rilascio del nulla osta.
    Da  un punto di vista logico sistematico, ferma restando - come si
 e' detto - la competenza dell'Autorita' statale  ad  autorizzare  col
 rilascio  del  nulla  osta  l'atto  di  fusione di una banca operante
 esclusivamente nel territorio regionale della Sicilia  con  un  banca
 operante  fuori  della  Regione, l'opportunita' di sentire la Regione
 per quanto attiene agli interessi  regionali  in  gioco,  appare  del
 tutto  ragionevole; e del resto la stessa Avvocatura dello Stato l'ha
 ammessa, con riferimento anche a  precedenti  analoghi,  escludendone
 pero' una precisa formalizzazione.
    Tuttavia,  nelle  ricordate  norme  di  attuazione  dello  Statuto
 siciliano, in materia di credito e di risparmio,  non  esiste  alcuna
 disposizione  che  preveda  una  consultazione  della  Regione  nella
 ipotesi di cui si discute. E' da rilevare che per quanto riguarda  il
 Trentino-Alto Adige, le norme di attuazione dello Statuto speciale in
 materia  di  ordinamento  delle  aziende  di  credito   a   carattere
 regionale,  approvate  con  d.P.R.  26  marzo  1977 n. 234, prevedono
 all'art. 3 lettera a la competenza regionale per i  provvedimenti  di
 autorizzazione  alla  fusione  delle  aziende  di  credito  suddette.
 Trattasi, seppure non per tutte le aziende di  credito  ma  solo  per
 alcune  categorie di esse, di una competenza sostanzialmente identica
 a quella attribuita alla Regione siciliana. Senonche', il  terzultimo
 comma  dell'art.  3  delle  citate norme di attuazione stabilisce che
 l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito, una delle quali
 non  abbia  carattere  regionale, e' di competenza degli organi dello
 Stato, sentita la Giunta regionale.
    In  mancanza  di  disposizione  analoga  nelle norme di attuazione
 dello Statuto  della  Regione  siciliana,  la  competenza  in  merito
 dell'Autorita'  statale  non subisce limitazioni, ed esplica tutta la
 sua efficacia la norma "di chiusura" in favore dello Stato  contenuta
 nell'art. 10 del d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133.
    Pertanto,   pur   potendosi   ritenere   utile  ed  opportuna  una
 consultazione della Regione siciliana prima del  rilascio  del  nulla
 osta  alla  fusione  della  Banca  Popolare  di  Catania con la Banca
 Popolare di Novara, l'avere omesso tale consultazione non costituisce
 lesione  della  sfera di attribuzioni della Regione stessa ne' incide
 sulla incontrovertibile competenza statale in merito.