ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 del regio
 decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del  testo  di  legge
 sul  gratuito  patrocinio),  e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n.
 602 (Disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura  penale),
 promosso  con ordinanza emessa il 14 marzo 1988 dalla Corte d'appello
 di Salerno sull'istanza per incidente di esecuzione proposta da Bruno
 Italo  ed  altro, ordinanza iscritta al n. 285 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  26  -
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 14
 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, terzo  comma,
 e  36  della  Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 1 del
 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282,  e  dell'art.  3  del  regio
 decreto  28 maggio 1931, n. 602, "nella parte in cui non prevedono la
 corresponsione di spese  ed  onorari  al  difensore  di  ufficio  nel
 processo  penale per gli ammessi al gratuito patrocinio, allorche' la
 prestazione eseguita non puo' ritenersi saltuaria od occasionale";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
 inammissibile e, in subordine, non fondata;
    Considerato che, come dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato
 nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 la  questione  proposta richiede "una precisazione dei limiti oltre i
 quali la  prestazione  eseguita  non  puo'  ritenersi  'saltuaria  od
 occasionale'",  in  tal modo postulando una scelta fra piu' soluzioni
 possibili,  senza  che  ne  sia  ravvisabile  una  costituzionalmente
 obbligata,  scelta,  quindi,da  effettuare  sulla base di valutazioni
 discrezionali riservate al legislatore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.