ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Bronzini Alessandro, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede come causa di sospensione della cu- stodia cautelare il legittimo impedimento dell'im- putato a comparire perche' chiamato contemporaneamente a comparire avanti ad altra autorita' giudiziaria"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che la sospensione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato - ipotesi nella quale il giudice a quo riconduce l'impossibilita' per l'imputato di comparire lo stesso giorno in due o piu' procedimenti - e' configurata dall'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale come una conseguenza della sospensione o del rinvio del dibattimento, entrambi previsti dal legislatore proprio per tutelare il diritto dell'imputato di partecipare personalmente al processo; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.