ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal Tribunale di Teramo sull'istanza per incidente di esecuzione proposta da Cesaroni Fernando ed altri, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che Cesaroni Fernando, Rocazzella Adriano, Benedetti Sonia, Fagiano Marco e Longo Ciro, tutti condannati con sentenza definitiva per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, hanno proposto, a norma dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, istanza per la riduzione delle pene loro inflitte; e che il Tribunale di Teramo, chiamato a decidere in camera di consiglio con il rito previsto dall'art. 628 e seguenti del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 79, primo comma, e 87, undicesimo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, in quanto "le previste commutazioni e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva si riallacciano agli istituti dell'indulto e della grazia di cui all'art. 174 codice penale, la' dove si prevede che 'l'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge'"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; considerato che il richiamo al potere di grazia di cui all'art. 87, undicesimo comma, della Costituzione, risulta del tutto ultroneo, avendo tale beneficio natura strettamente individuale, senza che sia richiesta per la sua concessione una legge di delegazione delle Camere; che anche il riferimento all'istituto dell'indulto condizionato e la conseguente prospettata violazione dell'art. 79, primo comma, della Costituzione si rivelano non puntuali, perche' l'ordinanza di rimessione assume a fondamento della proposta questione di legittimita' commutazioni e diminuzioni di pena, mentre lo strumento previsto dal parametro costituzionale invocato (decreto del Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione delle Camere), riguardando "essenzialmente la scelta dei reati da beneficiare", "non decide, di regola, sulle conseguenze che, in ordine ai reati "scelti", si producono sulle vicende giuridiche relative alle sanzioni o agli effetti penali della condanna" (v. sentenza n. 131 del 1986). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.