ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a  favore  di  chi  si  dissocia  dal
 terrorismo),  promosso  con  ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal
 Tribunale di Teramo sull'istanza per incidente di esecuzione proposta
 da  Cesaroni  Fernando  ed  altri,  iscritta  al  n. 410 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  Cesaroni  Fernando,  Rocazzella  Adriano, Benedetti
 Sonia, Fagiano Marco e Longo  Ciro,  tutti  condannati  con  sentenza
 definitiva  per  reati  commessi  per  finalita'  di  terrorismo o di
 eversione dell'ordinamento costituzionale, hanno  proposto,  a  norma
 dell'art.  3  della  legge  18  febbraio  1987, n. 34, istanza per la
 riduzione delle pene loro inflitte;
      e  che  il Tribunale di Teramo, chiamato a decidere in camera di
 consiglio con il rito previsto dall'art. 628 e seguenti del codice di
 procedura  penale,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 79, primo
 comma, e 87,  undicesimo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  dell'art.  3  della  legge  18 febbraio 1987, n. 34, in
 quanto "le previste commutazioni e diminuzioni di pena  nel  caso  di
 condanna  definitiva  si  riallacciano  agli  istituti dell'indulto e
 della grazia di cui all'art. 174 codice penale, la' dove  si  prevede
 che  'l'indulto  o  la  grazia  condona, in tutto o in parte, la pena
 inflitta, o la commuta in un'altra specie  di  pena  stabilita  dalla
 legge'";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
      considerato  che il richiamo al potere di grazia di cui all'art.
 87, undicesimo comma, della Costituzione, risulta del tutto ultroneo,
 avendo  tale beneficio natura strettamente individuale, senza che sia
 richiesta per la sua  concessione  una  legge  di  delegazione  delle
 Camere;
      che  anche il riferimento all'istituto dell'indulto condizionato
 e la conseguente prospettata violazione dell'art.  79,  primo  comma,
 della  Costituzione  si rivelano non puntuali, perche' l'ordinanza di
 rimessione  assume  a  fondamento   della   proposta   questione   di
 legittimita'  commutazioni e diminuzioni di pena, mentre lo strumento
 previsto  dal  parametro   costituzionale   invocato   (decreto   del
 Presidente  della  Repubblica,  previa  legge  di  delegazione  delle
 Camere),  riguardando  "essenzialmente  la  scelta   dei   reati   da
 beneficiare",  "non  decide,  di  regola,  sulle  conseguenze che, in
 ordine ai reati  "scelti",  si  producono  sulle  vicende  giuridiche
 relative  alle  sanzioni  o  agli  effetti penali della condanna" (v.
 sentenza n. 131 del 1986). Visti gli artt. 26, secondo  comma,  della
 legge  11  marzo  1953,  n.  87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.