ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Pretore di Francavilla Fontana nel procedimento civile vertente tra Passiatore Vita e l'Esattoria Imposte Dirette di Francavilla Fontana, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, nel procedimento civile tra Passiatore Vita ed Esattoria Comunale Imposte Dirette di Francavilla Fontana, con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 474 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede la legittimazione del coniuge del contribuente a proporre opposizione all'esecuzione sui mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, se non costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale e alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si verifica tra coniugi e per il diniego del diritto di difesa; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso perche' la questione sia dichiarata manifestamente infondata, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi da quelli che sono stati posti a base della questione di legittimita' costituzionale della stessa norma dichiarata infondata (sentenza n. 42 del 1964) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanze 283 del 1984; n. 36 del 1974; n. 51 del 1971; n. 106 e 105 del 1964). Considerato che questa Corte, con le suddette decisioni, ha dichiarato prima infondata e poi manifestamente infondata la stessa questione di legittimita' costituzionale; che non vi e' ragione di mutare le decisioni, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi; che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.