ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.P.R.
 29 settembre  1973,  n.  602  (Riscossione  delle  imposte  dirette),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  3  maggio  1988  dal Pretore di
 Francavilla Fontana nel procedimento civile vertente  tra  Passiatore
 Vita  e  l'Esattoria Imposte Dirette di Francavilla Fontana, iscritta
 al n. 474 del registro ordinanze 1988  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  39, prima serie speciale, dell'anno
 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che  il Pretore di Francavilla Fontana, nel procedimento
 civile tra Passiatore Vita ed Esattoria Comunale Imposte  Dirette  di
 Francavilla Fontana, con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 474 del
 1988),  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  52,  comma  secondo,  lettera  b), del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede  la  legittimazione  del
 coniuge  del  contribuente  a proporre opposizione all'esecuzione sui
 mobili esistenti nella  casa  di  abitazione  del  debitore,  se  non
 costituiti  in  dote  con atto anteriore alla dichiarazione annuale e
 alla  notifica   dell'avviso   di   accertamento   dell'imposta,   in
 riferimento  agli  artt. 3 e 24 della Costituzione, per la disparita'
 di trattamento che si verifica tra  coniugi  e  per  il  diniego  del
 diritto di difesa;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso   perche'   la   questione   sia  dichiarata  manifestamente
 infondata, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi da quelli
 che   sono  stati  posti  a  base  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale della stessa norma dichiarata infondata  (sentenza  n.
 42  del 1964) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanze
 283 del 1984; n. 36 del 1974; n. 51 del 1971; n. 106 e 105 del 1964).
    Considerato  che  questa  Corte,  con  le  suddette  decisioni, ha
 dichiarato prima infondata e poi manifestamente infondata  la  stessa
 questione di legittimita' costituzionale;
      che  non vi e' ragione di mutare le decisioni, non essendo stati
 dedotti motivi nuovi e diversi;
      che,  pertanto,  va  dichiarata  la manifesta infondatezza della
 questione sollevata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.