ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge
 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli
 interventi   della   Cassa   integrazione  guadagni,  della  gestione
 dell'assicurazione contro la disoccupazione  e  della  Cassa  assegni
 familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati);
 1 della legge 8 agosto 1972 n. 464 (Modifiche ed  integrazioni  della
 legge 5 novembre 1968, n. 1115 in materia di integrazione salariale e
 di trattamento speciale di disoccupazione); 20 della legge 20  maggio
 1975,  n.  164  (Provvedimenti  per la garanzia del salario); 2 della
 legge 12 agosto 1977, n.  675  (Provvedimenti  per  il  coordinamento
 della  politica  industriale, la ristrutturazione, la riconversione e
 lo sviluppo del settore), promossi con le seguenti ordinanze:
     1)  ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Pretore di Milano nel
 procedimento civile vertente tra Grasso Custode  ed  altri  e  l'Alfa
 Romeo Auto S.p.a. ed altro, iscritta al n. 608 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
     2)  ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Pretore di Milano nel
 procedimento civile vertente tra Di Terlizzi  Mauro  e  l'Alfa  Romeo
 Auto  S.p.a.,  iscritta  al  n.  609  del  registro  ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,  prima
 serie speciale dell'anno 1988.
    Visti gli atti di costituzione dell'Alfa Lancia Industriale S.p.a.
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Milano,  nel  procedimento  civile
 promosso da Grasso Custode ed  altri  contro  Alfa  Romeo  S.p.a.  ed
 altro,  con  ordinanza del 18 gennaio 1988 (R.O. n. 608 del 1988), ha
 sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2
 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; 1 della legge 8 agosto 1972, n.
 464; 20 della legge 20 maggio 1975, n. 164; 2 della legge  12  agosto
 1977,  n. 675, nella parte in cui non prevedono criteri obbiettivi di
 selezione e scelta, quale la rotazione, per i lavoratori  da  mettere
 in Cassa Integrazione Guadagni;
      che, a parere del remittente, risulterebbero violati:
        a)  l'art.  3 della Costituzione, in quanto sarebbe consentita
 la possibilita' di effettuare discriminazioni tra lavoratori;
        b)  l'art.  4  della  Costituzione,  in quanto sarebbe leso il
 principio del divieto di discriminazione  nell'accesso  al  lavoro  o
 nella esclusione dallo stesso;
        c) l'art. 41 della Costituzione, per il pregiudizio che deriva
 ai principi dell'utilita'  sociale  e  ai  valori  della  liberta'  e
 dignita' umana;
      che si sono costituiti nel giudizio, il Banco Roma S.p.a., quale
 societa' incorporante la Finmilano S.p.a. gia' Alfa Romeo S.p.a.,  il
 Credito  Italiano S.p.a., quale societa' incorporante la So.Fin.Par.,
 gia' Alfa Romeo S.p.a., e l'Alfa Lancia Industriale S.p.a. che  hanno
 concluso per la inammissibilita' o la infondatezza della questione;
      che  e'  intervenuta  nel  giudizio  anche l'Avvocatura Generale
 dello Stato, in  rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, che ha assegnato analoghe conclusioni;
      che  lo stesso Pretore di Milano, nel procedimento civile tra Di
 Terlizzi Mauro e Alfa Romeo Auto S.p.a., con ordinanza  dello  stesso
 giorno  (R.O.  n.  609  del 1988), ha sollevato identica questione di
 legittimita' costituzionale;
      che  nel  giudizio  si sono costituite le stesse parti di cui al
 precedente giudizio ed e'  intervenuta  anche  l'Avvocatura  Generale
 dello  Stato,  in  rappresentanza  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri, rassegnando identiche conclusioni di inammissibilita' o  di
 infondatezza.
    Considerato  che  i  giudizi,  per  la  identita'  delle questioni
 sollevate, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
      che questa Corte, con sentenza n. 694 del 1988, ha dichiarato la
 stessa questione inammissibile;
      che  non  vi e' motivo di mutare la decisione, non essendo stati
 prospettati motivi nuovi e diversi, per cui  le  questioni  sollevate
 vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.