ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3, quarto
 comma,  della  legge  5  dicembre  1986,  n.  856   (Norme   per   la
 ristrutturazione   della   flotta  pubblica  -  Gruppo  Finmare  -  e
 interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo
 comma,  stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1988
 dal Pretore di Venezia nel procedimento  civile  vertente  tra  Sante
 Maria Luisa ed altre e l'Adriatica di Navigazione S.p.a., iscritta al
 n. 629 del  registro  ordinanze  1988  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  46, prima serie speciale, dell'anno
 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Venezia, nel procedimento civile tra
 Sante Maria Luisa ed altre e Adriatica  di  Navigazione  S.p.a.,  con
 ordinanza  del  15  aprile  1988 (R.O. n. 629 del 1988), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,  quarto  comma,
 in  relazione  al secondo comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
 nella parte in cui, ai fini  del  prepensionamento  obbligatorio  del
 personale  esuberante, fissa per le donne un limite di eta' (50 anni)
 diverso e inferiore rispetto a quello (55  anni)  stabilito  per  gli
 uomini;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente,  risulterebbe violato
 l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che  si
 determina senza giustificato motivo tra lavoratrici e lavoratori e si
 verificherebbe, inoltre, contrasto con il  quadro  normativo  formato
 dagli  artt.  4, primo comma, 35, primo comma, 37, primo comma, della
 Costituzione, che consacra i principi della piena parita' della donna
 lavoratrice  rispetto  all'uomo  in  tutti  i suoi aspetti, da quello
 retributivo alla conservazione del posto di lavoro;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ha
 concluso per l'inammissibilita' o la infondatezza della questione.
    Considerato  che  questa  Corte, con sentenza n. 1106 del 1988, ha
 gia' dichiarato la  illegittimita'  costituzionale  della  norma  ora
 censurata, che, quindi, e' stata espunta dall'ordinamento giuridico;
      che,    pertanto,   la   questione   sollevata   va   dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.