ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Sante Maria Luisa ed altre e l'Adriatica di Navigazione S.p.a., iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Venezia, nel procedimento civile tra Sante Maria Luisa ed altre e Adriatica di Navigazione S.p.a., con ordinanza del 15 aprile 1988 (R.O. n. 629 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, in relazione al secondo comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, nella parte in cui, ai fini del prepensionamento obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di eta' (50 anni) diverso e inferiore rispetto a quello (55 anni) stabilito per gli uomini; che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si determina senza giustificato motivo tra lavoratrici e lavoratori e si verificherebbe, inoltre, contrasto con il quadro normativo formato dagli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, 37, primo comma, della Costituzione, che consacra i principi della piena parita' della donna lavoratrice rispetto all'uomo in tutti i suoi aspetti, da quello retributivo alla conservazione del posto di lavoro; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per l'inammissibilita' o la infondatezza della questione. Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1106 del 1988, ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della norma ora censurata, che, quindi, e' stata espunta dall'ordinamento giuridico; che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.