ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  del
 decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  (Finanziamento  del  servizio
 sanitario  nazionale  nonche'  proroga  dei contratti stipulati dalle
 pubbliche amministrazioni in base alla legge 1› giugno 1977, n.  285,
 sull'occupazione  giovanile)  convertito, con modificazioni, in legge
 29 febbraio 1980, n. 33, nel  testo  sostituito  dall'art.  15  della
 legge  23  aprile  1981,  n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle
 procedure  per  la  liquidazione  urgente  delle  pensioni  e  per  i
 trattamenti   di   disoccupazione,   e   misure  urgenti  in  materia
 previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa  il  13
 ottobre  1987  dalla  Corte  di  cassazione  nel  procedimento civile
 vertente tra l'I.N.P.S. e  Betti  Fausto,  iscritta  al  n.  728  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  costituzione dell'I.N.P.S. e di Betti Fausto
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 ottobre
 1987, pervenuta alla Corte il 7 novembre 1988 (R.O. n. 728 del 1988),
 nel procedimento civile tra l'I.N.P.S. e Betti Fausto, il quale aveva
 chiesto  l'erogazione  dell'indennita'  di  malattia  nonostante   il
 ritardato  invio  del  certificato  medico, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre
 1979,  n.  663,  convertito,  con modificazioni, in legge 29 febbraio
 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23  aprile
 1981, n. 155, nella parte in cui non consente che il lavoratore possa
 provare che l'omessa trasmissione entro due giorni  all'I.N.P.S.  del
 certificato di malattia sia dipesa da giustificato motivo.
      che, a parere della Corte remittente, risulterebbero violati gli
 artt. 38,  secondo  comma,  e  3  della  Costituzione  in  quanto  il
 lavoratore,   anche   senza   sua  colpa,  risulterebbe  privato  del
 trattamento   previdenziale   spettantegli   e   si    verificherebbe
 irrazionalmente   una   diversita'   di   trattamento   del  rapporto
 lavoratore-I.N.P.S. e lavoratore-datore di lavoro, per il  quale  non
 incide il ritardato invio della certificazione medica;
      che  l'I.N.P.S.,  costituitosi  nel giudizio, ha concluso per la
 infondatezza della questione;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per l'inammissibilita' o per la infondatezza della questione.
    Considerato  che questa Corte ha gia' dichiarato (sentenza n. 1143
 del 1988) la illegittimita' costituzionale delle norme ora  di  nuovo
 censurate  nella parte in cui non consentono al lavoratore assicurato
 di addurre e  provare  l'esistenza  di  un  giustificato  motivo  del
 ritardato  invio  del  certificato  medico  della  malattia che lo ha
 colpito  e  che,  quindi,  le  suddette  norme,  per  i  profili  che
 interessano, sono state espunte dall'ordinamento;
      che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della
 questione sollevata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.