ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  del
 decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in  materia  di
 contratti  di  locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
 di abitazione), convertito  nella  legge  6  febbraio  1987,  n.  15,
 promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal Pretore di Albano
 Laziale nel procedimento  civile  vertente  tra  Torricella  Bruno  e
 Marchegiani  Rosa,  iscritta  al n. 741 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  51,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  nel  procedimento  civile  promosso  da Torricella
 Bruno, conduttore di un immobile  destinato  ad  agenzia,  contro  la
 locatrice  Marchegiani  Rosa,  diretto  ad ottenere la determinazione
 della indennita'  per  la  perdita  dell'avviamento  commerciale,  il
 Pretore  di Albano Laziale, con ordinanza del 24 agosto 1988 (R.O. n.
 741 del 1988), ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1  del  decreto  legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito
 nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbero violati gli
 artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi  al  locatore,
 che  intenda  recedere  dalla  locazione,  la  corresponsione in modo
 automatico di  una  indennita'  commisurata  al  canone  offerto  dal
 locatario  o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata
 completamente dall'avviamento commerciale, si costituisce una  specie
 di  premio  o di buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non
 abbiente  un  rinnovo  forzato  della  locazione  e   si   crea   una
 irragionevole  disparita'  di trattamento tra locatori abbienti e non
 abbienti.
    Considerato  che questa Corte ha gia' dichiarato (ordinanze n. 115
 e n. 116 del 1989) la questione manifestamente infondata;
      che  non  sono  addotti  motivi  o  ragioni  nuove e diverse che
 possono fondare un mutamento della decisione.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;