ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Castolin Italiana S.p.A. e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la restituzione di diritti per servizi amministrativi, I.G.E. ed imposta di conguaglio indebitamente corrisposti per l'importazione di merci provenienti da paesi aderenti al General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 12 aprile 1988 (r.o. n. 716 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui, subordinando la ripetizione di tributi, indebitamente pagati, alla prova documentale che l'ammontare degli stessi non sia stato riversato su altri soggetti, si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 24 della Costituzione in quanto, l'imposizione, con effetto retroattivo, della suddetta prova documentale renderebbe quasi sempre impossibile l'esercizio dell'azione di ripetizione; b) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparita' di trattamento che si verrebbe a determinare tra i casi regolati dalla norma censurata e il generale istituto della ripetizione di indebito, nonche' per violazione del principio di ragionevolezza, attesa l'impossibilita' pratica di individuare e documentare, all'interno del prezzo di mercato di un prodotto, la componente relativa all'onere fiscale traslato al consumo; che ad avviso del tribunale remittente la controversia concerne imposizioni non rilevanti nell'ordinamento comunitario; che e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata. Considerato che, per quanto attiene all'ininfluenza in ambito comunitario dei tributi della cui restituzione si controverte, l'ordinanza di rimessione appare esaurientemente motivata; che, dovendosi pertanto escludere ogni collegamento con la normativa comunitaria, la questione e', come gia' affermato da questa Corte - nelle ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 e in relazione agli stessi parametri ora invocati - manifestamente infondata, perche' l'onere probatorio si fonda sulla ragionevole presunzione dell'avvenuta traslazione dell'imposta da parte del produttore che puo' fornire la prova contraria in base alle scritture contabili che egli e' obbligato a conservare; che tale orientamento non puo' che essere ribadito, non essendo stati dedotti elementi nuovi o argomenti diversi da quelli gia' esaminati nelle pronuncie su indicate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.