ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19  del
 decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di
 entrate  fiscali),  convertito  in  legge  27  novembre 1982, n. 873,
 promosso con ordinanza emessa il 12  aprile  1988  dal  Tribunale  di
 Torino  nel procedimento civile vertente tra Castolin Italiana S.p.A.
 e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 716 del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 1989, il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad oggetto la
 restituzione di diritti per servizi amministrativi, I.G.E. ed imposta
 di  conguaglio  indebitamente corrisposti per l'importazione di merci
 provenienti da paesi aderenti al General  Agreement  on  Tariffs  and
 Trade  (G.A.T.T.),  il  Tribunale di Torino, con ordinanza in data 12
 aprile 1988 (r.o.  n.  716  del  1988),  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'   costituzionale  dell'art.  19  del  decreto  legge  30
 settembre  1982,  n.  688  (Misure  urgenti  in  materia  di  entrate
 fiscali),   convertito  in  legge  27  novembre  1982,  n.  873,  con
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
      che  la  norma  denunciata  viene  censurata nella parte in cui,
 subordinando la ripetizione di tributi,  indebitamente  pagati,  alla
 prova   documentale  che  l'ammontare  degli  stessi  non  sia  stato
 riversato su altri soggetti, si porrebbe in contrasto:
        a)  con l'art. 24 della Costituzione in quanto, l'imposizione,
 con effetto retroattivo, della suddetta prova documentale  renderebbe
 quasi sempre impossibile l'esercizio dell'azione di ripetizione;
        b)  con  l'art.  3  della  Costituzione,  per l'ingiustificata
 disparita' di trattamento che si verrebbe a determinare  tra  i  casi
 regolati   dalla   norma  censurata  e  il  generale  istituto  della
 ripetizione di indebito, nonche'  per  violazione  del  principio  di
 ragionevolezza,  attesa  l'impossibilita'  pratica  di  individuare e
 documentare, all'interno del prezzo di mercato  di  un  prodotto,  la
 componente relativa all'onere fiscale traslato al consumo;
      che  ad avviso del tribunale remittente la controversia concerne
 imposizioni non rilevanti nell'ordinamento comunitario;
      che  e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
 che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
    Considerato  che,  per  quanto  attiene  all'ininfluenza in ambito
 comunitario  dei  tributi  della  cui  restituzione  si  controverte,
 l'ordinanza di rimessione appare esaurientemente motivata;
      che,  dovendosi  pertanto  escludere  ogni  collegamento  con la
 normativa comunitaria, la questione e', come gia' affermato da questa
 Corte  -  nelle  ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 e in relazione agli
 stessi parametri ora invocati  -  manifestamente  infondata,  perche'
 l'onere   probatorio   si   fonda   sulla   ragionevole   presunzione
 dell'avvenuta traslazione dell'imposta da parte  del  produttore  che
 puo'  fornire la prova contraria in base alle scritture contabili che
 egli e' obbligato a conservare;
      che  tale orientamento non puo' che essere ribadito, non essendo
 stati dedotti elementi nuovi  o  argomenti  diversi  da  quelli  gia'
 esaminati nelle pronuncie su indicate.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.