ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Silitalia e Gabuti Raffaele, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento promosso dalla S.p.a. Silitalia contro Gabuti Raffaele, con ordinanza del 24 maggio 1988 (R.O. n. 775 del 1988), ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si verificherebbe tra datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di contingenza "congelati" viene scaglionato nel tempo, e datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a tempo determinato (nella specie, dal 18 marzo al 30 novembre 1982), i quali debbono corrispondere tutti i punti di contingenza ai lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro entro il periodo 31 maggio 1982 - 31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, gia' disattesa da questa Corte con ordinanza n. 1155 del 1988. Considerato che, a prescindere dalla considerazione che il giudice a quo ha ritenuto la spettanza al ricorrente di tutti i 175 punti di contingenza domandati, nonostante si trattasse di rapporto di lavoro di carattere temporaneo, questa Corte ha gia' dichiarato la questione manifestamente infondata con ordinanza n. 1155 del 1988; che non vi sono ragioni per modificare tale decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.