ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma,
 della legge 29 maggio 1982, n. 297  (Disciplina  del  trattamento  di
 fine  rapporto  e  norme  in  materia  pensionistica),  promosso  con
 ordinanza emessa  il  24  maggio  1988  dal  Tribunale  di  Roma  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  la  S.p.a.  Silitalia  e  Gabuti
 Raffaele, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento promosso dalla
 S.p.a. Silitalia contro Gabuti Raffaele, con ordinanza del 24  maggio
 1988   (R.O.   n.  775  del  1988),  ha  sollevato  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge  29
 maggio  1982,  n.  297, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 per la disparita' di trattamento che si verificherebbe tra datori  di
 lavoro  che  abbiano  alle loro dipendenze lavoratori con contratto a
 tempo indeterminato, per i  quali  il  c.d.  recupero  dei  punti  di
 contingenza  "congelati"  viene  scaglionato  nel  tempo, e datori di
 lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori  con  contratto  a
 tempo determinato (nella specie, dal 18 marzo al 30 novembre 1982), i
 quali  debbono  corrispondere  tutti  i  punti  di   contingenza   ai
 lavoratori  che  cessano  dal  rapporto di lavoro entro il periodo 31
 maggio 1982 - 31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985;
      che  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  intervenuta  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per  la  manifesta
 infondatezza  della  questione,  gia'  disattesa  da questa Corte con
 ordinanza n. 1155 del 1988.
      Considerato  che,  a  prescindere  dalla  considerazione  che il
 giudice a quo ha ritenuto la spettanza al ricorrente di tutti  i  175
 punti  di  contingenza domandati, nonostante si trattasse di rapporto
 di lavoro di carattere temporaneo, questa Corte ha gia' dichiarato la
 questione manifestamente infondata con ordinanza n. 1155 del 1988;
      che non vi sono ragioni per modificare tale decisione.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.