ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni sul controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Collazzoni Lanfranco, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 22 marzo 1984 (pervenuta a questa Corte soltanto il 13 dicembre 1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui, "nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai provveduto alla relativa denuncia da quella di chi, dopo averla effettuata presso l'autorita' di P.S. o il Comando dei Carabinieri del luogo di originaria residenza, ometta di ripeterla nel luogo di nuova residenza"; considerato che la stessa questione e' gia' stata dichiarata non fondata con sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 34 del 1983, n. 36 del 1984, n. 254 del 1984 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.