ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 38 del regio
 decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle
 leggi  di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n.
 895 (Disposizioni sul controllo delle armi), questi ultimi nel  testo
 sostituito  ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974,
 n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'), promosso  con  ordinanza
 emessa  il  22  marzo  1984 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento
 penale a carico di Collazzoni  Lanfranco,  iscritta  al  n.  807  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 22 marzo
 1984 (pervenuta a questa Corte soltanto  il  13  dicembre  1988),  ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
 degli  artt.  2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, questi ultimi
 nel testo sostituito ad opera degli artt. 10  e  14  della  legge  14
 ottobre  1974,  n. 497, nella parte in cui, "nel prevedere come reato
 l'illegale detenzione di armi comuni da  sparo,  non  distinguono  la
 posizione  di  chi non abbia mai provveduto alla relativa denuncia da
 quella di chi, dopo averla effettuata presso l'autorita' di P.S. o il
 Comando  dei Carabinieri del luogo di originaria residenza, ometta di
 ripeterla nel luogo di nuova residenza";
    considerato  che  la stessa questione e' gia' stata dichiarata non
 fondata con sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente  infondata  con
 ordinanze n. 34 del 1983, n. 36 del 1984, n. 254 del 1984 e che nelle
 ordinanze  di  rimessione  non  vengono  addotti  argomenti   diversi
 rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.