ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi 1› e
 2›, della legge della Regione Emilia-Romagna 14.3.1984, n. 12  (Norme
 per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
 degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
 secondo  comma,  della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei
 criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del  19  novembre
 1981),  promosso  con ordinanza emessa il 3 novembre 1988 dal Pretore
 di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Maregatti  Giuseppina
 e  lo  I.A.C.P.  della  Provincia  di Ferrara, iscritta al n. 785 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  ufficiale  della
 Repubblica n. 2/1a serie speciale dell'anno 1989.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
    Ritenuto  che  il Pretore di Ferrara, nel corso di un procedimento
 civile, avente ad oggetto l'opposizione al provvedimento di  rilascio
 di alloggio di e.r.p., promosso da Giuseppina Maregatti nei confronti
 dell'I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, con ordinanza (R.O. n.  785
 del  1988)  emessa  il  3  novembre 1988 ha sollevato, in riferimento
 all'art.  117  Cost.,  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  26,  primo  e  secondo  comma,  della  legge della Regione
 Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12  (Norme  per  l'assegnazione,  la
 gestione,  la  revoca  e  la  disciplina  dei canoni degli alloggi di
 edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,  secondo  comma,
 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali
 emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte
 in cui attribuisce all'ente gestore del patrimonio immobiliare, e non
 al Comune, il potere di  emanare  il  provvedimento  di  rilascio  di
 alloggio  di e.r.p. occupato senza titolo, in quanto la norma, se non
 addirittura emanata  al  di  fuori  delle  competenze  regionali,  si
 porrebbe in contrasto:
     con  l'art.  117,  primo comma, Cost., perche', discostandosi dal
 disposto dell'art. 95 d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,  violerebbe  un
 princi'pio fondamentale della legislazione statale; o, almeno,
     con  l'art.  117, secondo comma, Cost., in quanto norma attuativa
 dettata in violazione di una norma statale;
     che  nel giudizio non si sono costituite parti ne' e' intervenuto
 il Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Considerato  che  la  medesima questione, sollevata dalla medesima
 autorita' sotto i profili esposti, e' stata dichiarata non fondata da
 questa  Corte  con  sentenza  n.  1115  del  1988 e, successivamente,
 manifestamente infondata con ordinanza n. 74 del 1989;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.