ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
 29.9.1973,  n.  601  (Disciplina  delle   agevolazioni   tributarie),
 promossi  con tre ordinanze emesse il 5 giugno 1979 dalla Commissione
 tributaria di I› grado di Savona iscritte rispettivamente ai nn. 748,
 749  e  750  del  registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta
 ufficiale della Repubblica n. 51/1a serie speciale dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria di primo grado di Savona,
 nel ricorso proposto da SIMONELLI Federico contro  l'Ufficio  Imposte
 Dirette  di  Savona  al  fine di ottenere il rimborso dell'I.R.P.E.F.
 trattenutagli  sull'importo  della  pensione  privilegiata  ordinaria
 militare,  ha  sollevato,  con  ordinanza  emessa  il  5  giugno 1979
 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), questione di legittimita'
 costituzionale,   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  601,  in  quanto  non
 estende  alle pensioni privilegiate ordinarie militari l'agevolazione
 tributaria (esenzione dall'I.R.P.E.F.) prevista per  le  pensioni  di
 guerra;
      che   identica   questione   e'  stata  sollevata  dalla  stessa
 Commissione tributaria,  nel  giudizio  promosso  da  CALO'  Giovanni
 avverso  l'Ufficio Imposte Dirette di Savona, con ordinanza emessa il
 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte  il  14  novembre  1988),  e  nel
 giudizio promosso da Dominici Pasquale avverso lo stesso Ufficio, con
 ordinanza emessa il  5  giugno  1979  (pervenuta  alla  Corte  il  14
 novembre 1988);
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,
 che ha concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato che i giudizi vanno riuniti per l'identita' di oggetto
 degli incidenti;
      che  eguale  questione e' stata dichiarata non fondata da questa
 Corte  con  la   sent.   n.   151   del   1981,   per   insussistenza
 dell'omogeneita'   delle  situazioni  raffrontate,  e  manifestamente
 infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e
 n. 366 del 1985;
      che  nelle  ordinanze di rimessione in esame non vengono addotti
 argomenti diversi;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.