IL TRIBUNALE O S S E R V A Ritenuto che l'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, sancisce l'ineleggibilita' a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso; che l'unita' sanitaria locale e' struttura affine ad una azienda pubblica e sottoposta a controlli di vario genere da parte del comune; che i dipendenti dell'unita' sanitaria locale rientrano quindi nella ipotesi di ineleggibilita' di cui alla norma regionale sopra richiamata; Considerato che la legge nazionale - non applicabile nel territorio della regione siciliana - 23 aprile 1981, n. 154, ha limitato la ineleggibilita' ai dipendenti dell'unita' sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'art. 15, nono comma, n. 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 83, ed ai coordinatori dello stesso; che, conseguentemente, a motivo della maggiore ampiezza in Sicilia della causa di ineleggibilita' per i dipendenti indicati, risulta compresso senza apprezzabili ragioni o, quanto meno, oltre il limite del necessario, il diritto, costituzionalmente garantito, di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, della Costituzione), con violazione, altresi', per i cittadini residenti nella regione siciliana, del principio di eguaglianza in relazione alla piu' ampia situazione giuridica protetta per i cittadini residenti in altre regioni dello Stato, violazione che non trova giustificazione in alcuna particolare situazione locale o esigenza esclusiva della regione (cfr. Corte costituzionale nn. 108/1969 e 162/1985); Considerato che la questione e' rilevante nel presente procedimento, nel quale e' stata chiesta la dichiarazione di ineleggibilita' del convenuto dipendente dell'unita' sanitaria locale;