IL TRIBUNALE
                             O S S E R V A
    Ritenuto  che  l'art.  5,  n.  3, del decreto del Presidente della
 regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, sancisce l'ineleggibilita'  a
 consigliere  comunale  di  coloro che ricevono uno stipendio da enti,
 istituti  o  aziende  dipendenti   o   sottoposti   a   vigilanza   o
 sovvenzionati dal comune stesso;
      che l'unita' sanitaria locale e' struttura affine ad una azienda
 pubblica e sottoposta a  controlli  di  vario  genere  da  parte  del
 comune;
      che  i  dipendenti dell'unita' sanitaria locale rientrano quindi
 nella ipotesi di ineleggibilita' di cui alla  norma  regionale  sopra
 richiamata;
    Considerato   che   la  legge  nazionale  -  non  applicabile  nel
 territorio della regione siciliana -  23  aprile  1981,  n.  154,  ha
 limitato  la  ineleggibilita'  ai  dipendenti  dell'unita'  sanitaria
 locale facenti parte dell'ufficio di direzione di  cui  all'art.  15,
 nono  comma,  n.  2,  della  legge  23  dicembre  1978,  n. 83, ed ai
 coordinatori dello stesso;
      che,  conseguentemente,  a  motivo  della  maggiore  ampiezza in
 Sicilia della causa di ineleggibilita'  per  i  dipendenti  indicati,
 risulta compresso senza apprezzabili ragioni o, quanto meno, oltre il
 limite del necessario, il diritto, costituzionalmente  garantito,  di
 ogni  cittadino  di  accedere  agli  uffici  pubblici ed alle cariche
 elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51,  primo  comma,  della
 Costituzione),  con  violazione,  altresi', per i cittadini residenti
 nella regione siciliana, del principio di  eguaglianza  in  relazione
 alla  piu'  ampia  situazione  giuridica  protetta  per  i  cittadini
 residenti in altre regioni dello  Stato,  violazione  che  non  trova
 giustificazione  in  alcuna  particolare situazione locale o esigenza
 esclusiva della regione (cfr. Corte  costituzionale  nn.  108/1969  e
 162/1985);
    Considerato   che   la   questione   e'   rilevante  nel  presente
 procedimento,  nel  quale  e'  stata  chiesta  la  dichiarazione   di
 ineleggibilita'   del   convenuto  dipendente  dell'unita'  sanitaria
 locale;