IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Letti gli atti di causa;
    Vista l'istanza presentata dagli opponenti;
    Ritenuto  fondato  il  sospetto  di  illegittimita' costituzionale
 dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973, secondo comma,  nella  parte  in
 cui   non   consente  al  coniuge,  ai  parenti  e  agli  affini  del
 contribuente di proporre opposizione  ex  art.  619  del  c.p.c.  per
 quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune in
 quanto appare in contrasto:
      con  l'art. 3 della Costituzione perche' vieta la opposizione di
 terzo in relazione alla condizione personale di  coniuge,  parente  o
 affine   entro   il  terzo  grado  differentemente  dal  rapporto  di
 convenienza con persona priva di tali condizioni;
      con   l'art.   23   della  Corte  costituzionale  in  quanto  e'
 suscettibile di consentire una imposizione  patrimoniale  a  soggetti
 che  non  vi  sarebbero  tenuti  in forza di specifica norma di legge
 nella parte in cui di fatto legittima la esecuzione esattoriale anche
 sui beni non appartenenti al debitore esecutato;
      con  gli artt. 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui non
 consente  la  tutela  giurisdizionale  del  diritto   soggettivo   di
 proprieta', pur in assenza di norma di legge che limiti, affievolisca
 od espropri la proprieta';
    Ritenuto  che  la  istanza  di  proposizione  della illegittimita'
 costituzionale del citato art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 si fonda  su
 motivazioni   diverse   da   quelle   gia'   esaminate   dalla  Corte
 costituzionale;
    Ritenuta  infine  la  rilevanza  della  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 per  la  decisione
 del giudizio;