IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; Letti gli atti di causa; Vista l'istanza presentata dagli opponenti; Ritenuto fondato il sospetto di illegittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973, secondo comma, nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini del contribuente di proporre opposizione ex art. 619 del c.p.c. per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune in quanto appare in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione perche' vieta la opposizione di terzo in relazione alla condizione personale di coniuge, parente o affine entro il terzo grado differentemente dal rapporto di convenienza con persona priva di tali condizioni; con l'art. 23 della Corte costituzionale in quanto e' suscettibile di consentire una imposizione patrimoniale a soggetti che non vi sarebbero tenuti in forza di specifica norma di legge nella parte in cui di fatto legittima la esecuzione esattoriale anche sui beni non appartenenti al debitore esecutato; con gli artt. 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui non consente la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo di proprieta', pur in assenza di norma di legge che limiti, affievolisca od espropri la proprieta'; Ritenuto che la istanza di proposizione della illegittimita' costituzionale del citato art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 si fonda su motivazioni diverse da quelle gia' esaminate dalla Corte costituzionale; Ritenuta infine la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 per la decisione del giudizio;