Ricorso della regione Toscana, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale Gianfranco Bartolini, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. del 31 marzo 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. 1. - L'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, con la rubrica "soppressione dell'imposta di soggiorno" statuisce nel primo comma che "con effetto dal 1 gennaio 1989 e' soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni". Dal momento che in precedenza parte del gettito veniva erogato a norma della legge n. 38/1978, il secondo comma dell'articolo citato ha statuito che: "Alle regioni sono attribuite per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica". 2. - La norma e' lesiva dell'autonomia regionale, perche' viola i principi degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione introducendo un vincolo di destinazione che e' contrario all'autonomia, nonche' alle norme della legge quadro sul turismo n. 217/1983.