Ricorso  per  la  regione Emilia-Romagna, in persona del presidente
 pro-tempore della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentanta e
 difesa  per procura a margine del presente atto dall'avvocato Alberto
 Predieri e pesso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via
 Nazionale,  230,  giusta deliberazione g.r. n. 961 del 28 marzo 1989,
 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri,  per  l'annullamento
 dell'art. 1 del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77.
    1.  -  Con  l'art.  1, secondo comma, del d.-l. n. 77/1989 recante
 disposizini  urgenti  in  materia  di  trasporti  e  di   concessioni
 marittime, le funzioni gia' di per se' modeste riservate alle regioni
 sono ormai ridotte ad una pura interinazione di decisioni  prese  dai
 Ministri  dei  trasporti  e del tesoro con decreto di concerto, sulla
 base  di  criteri  generali   analitici,   sentita   la   commissione
 interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
    Precedentemente,  il  testo  della  legge  10  aprile 1981, n. 151
 "Legge  quadro  per  l'ordinamento,   la   ristrutturazione   ed   il
 potenziamento  dei  trasporti  pubblici locali. Istituzione del Fondo
 nazionale per il  ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  e  per  gli
 investimenti nel settore", nell'art. 9 prevedeva che "il Ministro dei
 trasporti, con proprio decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
 tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui
 all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i  criteri
 di  ripartizione  del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto
 speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e  delle
 caratteristiche  del  territorio su cui i servizi stessi si svolgono,
 nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche  di
 bilancio  delle  aziende  come  previsto dall'art. 6. Il Ministro dei
 trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione  del  fondo
 cosi' ripartito alle regioni.
    Le  regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli
 enti o alle aziende di trasporto con riferimento  a  quanto  disposto
 dall'art. 6".
    Rispetto  a  tale  disposizione,  il  nuovo  testo  sostituisce ai
 criteri  adottati  dai  Ministri  di  intesa   con   la   commissione
 interregionale   una  decisione  di  iperdettaglio  (tale  e'  quella
 analitica) sentita la commissione predetta, la quale viene  degradata
 dalla  posizione  di organo partecipante alla formazione di un atto a
 quella di ente convocato per una pura audizione dei  suoi  interessi,
 posta  sullo  stesso  piano meramente consultivo delle organizzazioni
 delle aziende  di  trasporto.  La  modificazione  peggiorativa  viola
 l'autonomia  regionale sostanzialmente eliminandola, in contrasto con
 gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con una  violazione  che
 e'  rincarata  dall'uso  di  un  decreto legge (senza per di piu' che
 ricorra alcuno dei presupposti), per rovesciare norme  di  una  legge
 quadro.
    Non  appare  conforme  ai principi che nella materia di competenza
 regionale, in cui al legislatore statale e' riservato il  livello,  o
 la  submateria,  dei  principi,  che  si  impongono  come limite alla
 legislazione regionale, possano emanarsi decreti legge immediatamente
 operativi.  Da  questo  profilo  la  violazione  dell'art.  77  della
 Costituzione, che si somma a quella degli artt. 117, 118 e 119' e che
 si  inserisce  in  una lesione del rapporto fra fonti statali e fonti
 regionali regolato dagli articoli or ora  ricordati,  costituisce  il
 mezzo  e  la forma specifica, con cui si effettua ed evidenzia quella
 violazione costituzionale che comporta l'invasione della sfera  della
 regione  e  la  sottrazione  del  suo  potere.  In  questo  senso, la
 statuizione  de  decreto-legge   denunciato   e'   contemporaneamente
 illegittima  nella  sua  struttura,  nel  suo  procedimento,  nel suo
 contenuto, nei suoi effetti  invasivi,  immediatamente  operanti,  ed
 operanti  con  immediatezza  fuori  delle  norme  costituzionali e in
 virtu' di un titolo  illegitimamente  utilizzato  per  effettuare  la
 violazione  delle  competenze  regionali.  Quest'ultima, che potrebbe
 essere effettuata anche con legge ordinaria e  tale  rimarrebbe,  nel
 caso  dell'indebito  uso  di un decreto-legge si realizza con effetti
 immediati proprio perche' illegittimamente viene usato uno  strumento
 immediatamente operativo, con sconvolgimento delle competenze.
    2.  -  Il  secondo  comma dello stesso art. 1, introduce una nuova
 compressione dell'autonomia regionale imponendo  un  termine  per  la
 definizione  dei bacini di traffico, dopo aver elaborato il piano dei
 trasporti, sottraendo, alle regioni una potesta'  normativa  (art.  3
 della  legge  n. 151/1981) e imponendo un controllo anomalo, previsto
 nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 predetto, che viola
 i  principi  di  autonomia  dell'art. 5 e degli artt. 116, 117, 119 e
 125.
    Un  controllo sostitutivo di questo genere, che non e' previsto da
 nessuna norma costituzionale, non e' giustificato dalla natura  degli
 atti  da  compiere,  nel senso che la loro omissione non risulterebbe
 tale  da  mettere  in  serio   pericolo   l'esercizio   di   funzioni
 fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali che sono
 affidati alla responsabilita' finale dello Stato. Ne' tale  controllo
 puo' essere assunto come potere strumentale rispetto all'esecuzione o
 all'adempimento  di  obblighi  ovvero  rispetto   all'attuazione   di
 indirizzi o di criteri operativi in cui possono risontrarsi interessi
 in grado di permettere allo  Stato  di  superare  eccezionalmente  le
 separazioni  di competenza tra lo Stato stesso e le regioni stabilite
 dalla Costituzione nelle materie attribuite all'autonomia  regionale.
    Ne'  tanto meno con la norma denunziata viene rispettato l'obbligo
 di  garanzie  sostanziali  e  procedurali,  rispondenti   ai   valori
 fondamentali  cui  la  Costituzione  informa  i predettti rapporti e,
 specialmente, al principio della "leale cooperazione", che  viene  in
 particolare  evidenza  in  ogni  ipotesi.  Fra  queste  garanzie deve
 considerarsi  inclusa  l'esigenza  del  rispetto  di  una  regola  di
 proporzionalita'  tra  i  presupposti  che  legittimano  l'intervento
 sostitutivo e il contenuto e l'estensione  del  relativo  potere,  in
 mancanza   della  quale  quest'ultimo  ridonda  in  un'ingiustificata
 compressione dell'autonomia regionale.