IL PRETORE Rilevato che la societa' CO.VE.MAR., con sede in Messina, chiede il riconoscimento degli sgravi contributivi di cui al d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori occupati per il periodo maggio 1980-febbraio 1981 sulla motonave "Gabbiano II" e per il periodo giugno 1981-novembre 1981 sull'aliscafo "Freccia della Salina", con rotte Milazzo-Isole Eolie; che dalle certificazioni prodotte risulta che effettivamente la motonave Gabbiano II dal giugno al dicembre 1980 e l'aliscafo Freccia della Salina dal giugno al settembre 1981 hanno provveduto esclusivamente ad operare collegamenti tra Milazzo e le isole Eolie; che l'I.N.P.S. si oppone alla richiesta applicazione degli sgravi per il fatto che i due natanti sopra indicati erano iscritti, all'epoca, nel compartimento marittimo di Porto S. Stefano (Grosseto), e non sono, pertanto, soddisfatte le condizioni di cui all'art. 6- bis del d.-l. 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1984, n. 430; Ritenuta corretta la posizione dell'I.N.P.S., in quanto effettivamente l'art. 6- bis citato statuisce che "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684"; Accertato che la CO.VE.MAR. non rientra tra le imprese sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1984, n. 684, come dichiarato anche dall'I.N.P.S.; Ritenuto, pertanto, che l'unico ostacolo alla concessione dei richiesti sgravi e' costituito dal fatto che i natanti citati non erano iscritti, all'epoca per la quale vengono richiesti gli sgravi, in un compartimento marittimo del mezzogiorno; che l'art. 6- bis del d.-l. n. 277/1984, cosi' come modificato con legge n. 430/1984, appare sospetto di illegittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, laddove, introducendo con effetto retroattivo un beneficio per le imprese di navigazione - beneficio peraltro gia' riconosciuto, in sede di interpretazione dell'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968, n. 918, cosi' come modificato dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, dalla giurisprudenza della Cassazione: Cass., 30 gennaio 1985, n. 637; 16 luglio 1984, n. 4162 - aggiunge al requisito dell'effettivo impiego dei lavoratori nei territori agevolati (art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218) quello della iscrizione della nave in un compartimento marittimo del mezzogiorno; che pare, infatti, irragionevole una disparita' di trattamento tra le imprese di navigazione che operino su rotte del mezzogiorno, e quindi con personale occupato nel mezzogiorno, per il solo fatto che le navi adoperate siano o meno iscritte in compartimenti del mezzogiorno; che ratio della concessione degli sgravi contributivi in favore delle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e' quella di stimolare la ripresa degli investimenti e lo sviluppo economico nel mezzogiorno d'Italia, e che a tale scopo e' irrilevante la iscrizione della nave in uno o in un altro compartimento, essendo invece determinante l'impiego di personale nei territori di cui si intende favorire la industrializzazione; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale della norma citata e' rilevante per il giudizio in corso, dipendendo dalla sua soluzione l'accoglimento o meno della domanda della CO.VE.MAR.