IL PRETORE
    Rilevato  che  la societa' CO.VE.MAR., con sede in Messina, chiede
 il riconoscimento degli sgravi contributivi di cui al d.P.R. 6  marzo
 1978,  n.  218,  per  i  lavoratori  occupati  per  il periodo maggio
 1980-febbraio 1981 sulla motonave "Gabbiano  II"  e  per  il  periodo
 giugno  1981-novembre  1981 sull'aliscafo "Freccia della Salina", con
 rotte Milazzo-Isole Eolie; che dalle certificazioni prodotte  risulta
 che  effettivamente  la  motonave  Gabbiano II dal giugno al dicembre
 1980 e l'aliscafo Freccia della Salina dal giugno al  settembre  1981
 hanno provveduto esclusivamente ad operare collegamenti tra Milazzo e
 le isole Eolie;
      che  l'I.N.P.S.  si  oppone  alla  richiesta  applicazione degli
 sgravi per il fatto che i due natanti sopra indicati erano  iscritti,
 all'epoca,   nel   compartimento   marittimo   di  Porto  S.  Stefano
 (Grosseto), e non sono, pertanto, soddisfatte le  condizioni  di  cui
 all'art.  6-  bis  del  d.-l. 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con
 modificazioni, con legge 4 agosto 1984, n. 430;
    Ritenuta   corretta   la   posizione   dell'I.N.P.S.,   in  quanto
 effettivamente l'art. 6- bis citato statuisce che  "a  decorrere  dal
 periodo  di  paga  in corso alla data del 1› gennaio 1980, gli sgravi
 contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
 modificazioni ed integrazioni, si applicano  anche  alle  imprese  di
 navigazione  per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte
 nei compartimenti marittimi ubicati nei  territori  del  mezzogiorno,
 con  la  esclusione  delle  imprese  esercenti  servizi  con le isole
 maggiori e minori sovvenzionate ai  sensi  della  legge  20  dicembre
 1974, n. 684";
    Accertato   che   la   CO.VE.MAR.   non  rientra  tra  le  imprese
 sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre  1984,  n.  684,  come
 dichiarato anche dall'I.N.P.S.;
    Ritenuto,  pertanto,  che  l'unico  ostacolo  alla concessione dei
 richiesti sgravi e' costituito dal fatto che  i  natanti  citati  non
 erano  iscritti, all'epoca per la quale vengono richiesti gli sgravi,
 in un compartimento marittimo del mezzogiorno;
      che  l'art.  6- bis del d.-l. n. 277/1984, cosi' come modificato
 con  legge   n.   430/1984,   appare   sospetto   di   illegittimita'
 costituzionale,  in relazione all'art. 3 della Costituzione, laddove,
 introducendo con effetto retroattivo un beneficio per le  imprese  di
 navigazione  -  beneficio  peraltro  gia'  riconosciuto,  in  sede di
 interpretazione dell'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968, n. 918,  cosi'
 come   modificato  dalla  legge  25  ottobre  1968,  n.  1089,  dalla
 giurisprudenza della Cassazione: Cass., 30 gennaio 1985, n.  637;  16
 luglio  1984,  n. 4162 - aggiunge al requisito dell'effettivo impiego
 dei lavoratori nei territori agevolati (art. 59 del  d.P.R.  6  marzo
 1978,  n. 218) quello della iscrizione della nave in un compartimento
 marittimo del mezzogiorno;
      che  pare,  infatti, irragionevole una disparita' di trattamento
 tra le imprese di navigazione che operino su rotte del mezzogiorno, e
 quindi  con personale occupato nel mezzogiorno, per il solo fatto che
 le  navi  adoperate  siano  o  meno  iscritte  in  compartimenti  del
 mezzogiorno;
      che  ratio della concessione degli sgravi contributivi in favore
 delle aziende industriali ed artigiane che impiegano  dipendenti  nei
 territori  indicati  dall'art.  1 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e'
 quella di stimolare la  ripresa  degli  investimenti  e  lo  sviluppo
 economico nel mezzogiorno d'Italia, e che a tale scopo e' irrilevante
 la iscrizione della nave in uno o in un altro compartimento,  essendo
 invece  determinante  l'impiego  di personale nei territori di cui si
 intende favorire la industrializzazione;
    Ritenuto  che  la  questione  di legittimita' costituzionale della
 norma citata e' rilevante per il giudizio in corso, dipendendo  dalla
 sua soluzione l'accoglimento o meno della domanda della CO.VE.MAR.