IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Girardello Gino, nato a  Porto  Tolle  il  17  dicembre  1931,
 residente  a  Rosolina,  via  S.  Teresa  n.  38,  sull'eccezione  di
 incostituzionalita'  dell'art.  4,  n.  7  della  legge  516/1982  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  25 della Costituzione sollevata dalla
 difesa di Girardello Gino, sentito il  p.m.   che  si  e'  associato;
 ritenuto  che  con  processo  verbale del 1› giugno 1985 dell'ufficio
 imposte  dirette  di  Adria,  a  Girardello  Gino  veniva  contestata
 l'evasione  di  imposte  sui  redditi  per l'esercizio 1982 e 1983 in
 quanto non aveva dichiarato alcuni cespiti, con differenza di reddito
 accertato  di L. 89.775.000 per il 1983 e L. 151.419.000 per il 1982,
 che il Girardello Gino contestava l'accertamento; che preliminare  e'
 l'esame dell'eccezione di incostituzionalita'; che essendo gia' stata
 sollevata analoga eccezione dalla Corte di cassazione  con  ordinanza
 n.  374/1  del 12 febbraio-4 marzo 1988, il tribunale condividendo le
 argomentazioni ivi svolte, rileva la mancanza  di  criteri  normativi
 cui  fare  riferimento  per determinare la rilevanza dell'alterazione
 risultata dalla dichiarazione dei redditi e cio'  in  violazione  del
 principio  di  tassativita' della norma penale, nonche' la disparita'
 di  trattamento  tra   cittadini   derivante   dall'applicazione   di
 molteplici e disparati criteri interpretativi.
    Ritenuta  pertanto la fondatezza dell'eccezione e la sua rilevanza
 per il caso in esame, tenuto conto che dalle difese in  atti  risulta
 contestato  l'accertamento  e' probabile un'individuazione diversa ed
 inferiore dell'ammontare dell'evasione.