IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Girardello Gino, nato a Porto Tolle il 17 dicembre 1931, residente a Rosolina, via S. Teresa n. 38, sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, n. 7 della legge 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione sollevata dalla difesa di Girardello Gino, sentito il p.m. che si e' associato; ritenuto che con processo verbale del 1 giugno 1985 dell'ufficio imposte dirette di Adria, a Girardello Gino veniva contestata l'evasione di imposte sui redditi per l'esercizio 1982 e 1983 in quanto non aveva dichiarato alcuni cespiti, con differenza di reddito accertato di L. 89.775.000 per il 1983 e L. 151.419.000 per il 1982, che il Girardello Gino contestava l'accertamento; che preliminare e' l'esame dell'eccezione di incostituzionalita'; che essendo gia' stata sollevata analoga eccezione dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 374/1 del 12 febbraio-4 marzo 1988, il tribunale condividendo le argomentazioni ivi svolte, rileva la mancanza di criteri normativi cui fare riferimento per determinare la rilevanza dell'alterazione risultata dalla dichiarazione dei redditi e cio' in violazione del principio di tassativita' della norma penale, nonche' la disparita' di trattamento tra cittadini derivante dall'applicazione di molteplici e disparati criteri interpretativi. Ritenuta pertanto la fondatezza dell'eccezione e la sua rilevanza per il caso in esame, tenuto conto che dalle difese in atti risulta contestato l'accertamento e' probabile un'individuazione diversa ed inferiore dell'ammontare dell'evasione.