IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal geom. Trocchi Cesare, elettivamente domiciliato a Roma in via Velletri, 35, presso lo studio dell'avv. Marsilio Casale, avverso la deliberazione 8 maggio 1987 del Consiglio del collegio dei geometri di Frosinone, con la quale e' stata respinta la domanda d'iscrizione all'albo presentata dal geometra suddetto gia' titolare di pensione d'anzianita' come ex dipendente della Banca d'Italia. Il Consiglio nazionale geometri, uditi il ricorrente assistito dall'avv. Marsilio Casale, il presidente del Consiglio del collegio dei geometri di Frosinone assistito dall'avv. Giovanni Vespaziani e il relatore consigliere geom. Arturo Antoniacomi; PREMESSO IN FATTO Con ricorso del 3 giugno 1987 presentato al Collegio provinciale dei geometri di Frosinone il geom. Cesare Trocchi ha impugnato il provvedimento di diniego di reiscrizione nell'albo professionale, adottato nei suoi confronti dal suddetto collegio con deliberazione 8 maggio 1987. La decisione del Consiglio del collegio provinciale e' stata adottata sulla base dei seguenti presupposti: a) che il geom. Cesare Trocchi, gia' iscritto all'albo dal 17 febbraio 1965 e successivamente cancellato - a domanda - il 22 febbraio 1968, ha chiesto la reiscrizione all'albo in data 3 marzo 1987; b) che il predetto geom. Trocchi e' titolare di pensione di anzianita' per essere stato dipendente per circa venti anni della Banca d'Italia; c) che l'art. 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sancisce l'incompatibilita' con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale od elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente per coloro che fruiscano della pensione d'anzianita' corrisposta dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri; d) che tale incompatibilita' non e' parimenti prevista per coloro che fruiscano di altra pensione di anzianita' a carico di enti diversi dalla cassa geometri; e) che l'art. 22 della citata legge n. 773/1982 esonera dall'iscrizione alla cassa i geometri ritolari di pensione a carico di enti diversi dalla cassa geometri; f) che il delineato sistema normativo crea un ingiusto privilegio a favore dei geometri titolari di altro trattamento pensionistico in quanto si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. Il geom. Trocchi, nel suo gravame, ha denunziato la violazione e la falsa applicazione di tutte le norme di legge indicate nel provvedimento impugnato sottolineando che la legge n. 773/1982 non stabilisce alcuna incompatibilita' con l'iscrizione all'albo professionale per coloro che fruiscono di una pensione non erogata dalla cassa geometri. D I R I T T O Come esposto in punto di fatto, il Collegio provinciale dei geometri di Frosinone ha eccepito la sospetta incostituzionalita' dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli artt. 4 e 5 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, per la parte in cui non prevedono un divieto di iscrizione all'albo dei geometri per soggetti che gia' fruiscano di trattamento pensionistico erogato dallo Stato o da altro ente di previdenza in conseguenza di iscrizione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Il collegio sottolinea, in particolare, come il citato art. 4, sancendo l'incompatibilita' della corresponsione di un trattamento pensionistico erogato dalla cassa di previdenza a favore dei geometri con la conservazione della iscrizione all'albo professionale ed inoltre con l'esercizio di qualsiasi altra attivita' lavorativa, autonoma o subordinata, ponga in essere una palese ed ingiustificata discriminazione dei geometri liberi professionisti rispetto ai geometri provenienti dall'impiego pubblico o privato, per i quali invece una siffatta incompatibilita' non sarebbe configurabile. Ancorche' si debba rilevare che la questione non e' stata prospettata, come meglio appresso si vedra', in modo del tutto corretto, questo Consiglio nazionale e' dell'avviso che effettivamente nel presente giudizio possa configurarsi e ritenersi rilevante un problema di legittimita' della normativa applicabile (e segnatamente degli artt. 3, 4 e 22 della legge n. 773/1982) con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. Va opportunamente precisato, in linea preliminare, che non si puo' prospettare alcuna questione di legittimita' con riferimento alla normativa di cui al r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, in quanto - come gia' insegnato dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 16/1975 e ordinanza n. 219/1983) - tale r.d. e' atto privo di forza di legge e, quindi, non puo' essere soggetto al conrollo da parte della Corte costituzionale. Per quanto riguarda le disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 22 della legge n. 773/1982 si puo' osservare quanto appresso. L'art. 3, che disciplina la pensione di anzianita', al secondo comma, stabilisce che "la corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente", mentre il successivo art. 4, che disciplina la pensione di inabilita', al quarto comma, a sua volta prevede che "la corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali" e che "in caso di nuova iscrizione agli albi viene revocata la concessione della pensione". L'art. 22 poi, al secondo comma, prevede che "l'iscrizione alla cassa e' facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diverse attivita' da loro svolte, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale". Le tre disposizioni ora citate, lette in connessione tra loro, disegnano un sistema che palesemente appare penalizzante e gravemente discriminante per i geometri liberi professionisti. A questi infatti risulta inibito, una vola che abbiano conseguito un trattamento pensionistico (di anzianita' o di inabilita') a carico della cassa di previdenza sia di continuare ad esercitare la loro professione sia di svolgere una qualsiasi altra attivita' lavorativa (autonoma o subordinata), mentre, al contrario, non sussiste alcuna preclusione per l'iscrizione all'albo professionale di geometri che siano gia' in godimento di un trattamento pensionistico in dipendenza di precedente iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria ed anzi e' previsto che per questi ultimi sia meramente facoltativa la iscrizione alla cassa. Pur dovendosi riconoscere, nella scia dell'insegnamento impartito dalla stessa Corte costituzionale, che ogni sistema previdenziale presenta una propria autonomia, in relazione alle peculiarita' della categoria a cui si riferisce ed in considerazione del potere di scelta spettante al legislatore ordinario nell'ambito del fondamentale precetto dell'art. 38 della Costituzione, anche in relazione alla disponibilita' dei relativi mezzi economici, non si puo' pretermettere di considerare che il diverso trattamento riservato, nell'ambito della stessa categoria professionale a soggetti che sostanzialmente versano in condizioni identiche, in quanto godenti tutti di un trattamento pensionistico, ma che poi finiscono per essere destinatari di una diversa disciplina in ordine alla possibilita' di svolgere ancora un'attivita' lavorativa, esclusivamente in relazione alla diversita' delle forme previdenziali in cui hanno in precedenza beneficiato, sembra dar luogo ad una macroscopica diversita' di trattamento ed appare oltre tutto non giustificabile sotto il profilo logico. In effetti, considerate omogenee le posizioni di fondo dei geometri pensionati (quale che sia l'ente erogatore del trattamento di quiescenza), non si vede perche' ad alcuni dovrebbe essere consentito di esercitare la libera professione, mentre ad altri cio' dovrebbe essere tassativamente inibito. Ne' d'altronde appare logico, razionale ed ammissibile che il diritto al lavoro risulti garantito tutelato solo con riguardo ai geometri che non abbiano in precedenza svolto attivita' libero-professionale e non anche nei confronti di quegli altri soggetti che hanno sempre esercitato la libera professione e intenderebbero continuare a svolgerla, pur dopo avere conseguito il trattamento pensionistico erogato dalla loro cassa di previdenza. D'altra parte, e' appena il caso di rilevare che se le disposizioni che inibiscono il mantenimento della iscrizione all'albo ai geometri liberi professionisti posti in quiescenza debbono giustificarsi essenzialmente con l'intento di disincentivare la prosecuzione del servizio professionale da parte di quei professionsti che gia' sono in pensione - in funzione essenzialmente di tutela dell'interesse di entrata dei giovani nell'attivita' professionale - ancor meno appare ammissibile la possibilita' offerta a coloro che percepiscono altri trattamenti di pensione di esercitare la libera professione. Il sistema presenta evidentemente una discrasia che non e' in alcun modo possibile giustificare.