IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal geom.
 Trocchi Cesare, elettivamente domiciliato a Roma in via Velletri, 35,
 presso  lo studio dell'avv. Marsilio Casale, avverso la deliberazione
 8 maggio 1987 del Consiglio del collegio dei geometri  di  Frosinone,
 con  la  quale  e'  stata  respinta  la domanda d'iscrizione all'albo
 presentata  dal  geometra  suddetto   gia'   titolare   di   pensione
 d'anzianita' come ex dipendente della Banca d'Italia.
    Il  Consiglio  nazionale  geometri,  uditi il ricorrente assistito
 dall'avv. Marsilio Casale, il presidente del Consiglio  del  collegio
 dei  geometri  di Frosinone assistito dall'avv. Giovanni Vespaziani e
 il relatore consigliere geom. Arturo Antoniacomi;
                           PREMESSO IN FATTO
    Con  ricorso  del 3 giugno 1987 presentato al Collegio provinciale
 dei geometri di Frosinone il geom. Cesare  Trocchi  ha  impugnato  il
 provvedimento  di  diniego  di  reiscrizione nell'albo professionale,
 adottato nei suoi confronti dal suddetto collegio con deliberazione 8
 maggio 1987.
    La  decisione  del  Consiglio  del  collegio  provinciale e' stata
 adottata sulla base dei seguenti presupposti:
       a)  che  il geom. Cesare Trocchi, gia' iscritto all'albo dal 17
 febbraio 1965 e successivamente  cancellato  -  a  domanda  -  il  22
 febbraio  1968,  ha  chiesto la reiscrizione all'albo in data 3 marzo
 1987;
       b)  che  il  predetto  geom. Trocchi e' titolare di pensione di
 anzianita' per essere stato dipendente per  circa  venti  anni  della
 Banca d'Italia;
       c)  che  l'art. 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sancisce
 l'incompatibilita' con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale od
 elenco  di  lavoratori  autonomi  e con qualsiasi attivita' di lavoro
 dipendente per  coloro  che  fruiscano  della  pensione  d'anzianita'
 corrisposta  dalla  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed assistenza a
 favore dei geometri;
       d)  che  tale  incompatibilita'  non  e' parimenti prevista per
 coloro che fruiscano di altra pensione di anzianita' a carico di enti
 diversi dalla cassa geometri;
       e)  che  l'art.  22  della  citata  legge  n.  773/1982 esonera
 dall'iscrizione alla cassa i geometri ritolari di pensione  a  carico
 di enti diversi dalla cassa geometri;
       f)   che  il  delineato  sistema  normativo  crea  un  ingiusto
 privilegio a  favore  dei  geometri  titolari  di  altro  trattamento
 pensionistico in quanto si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e
 35 della Costituzione.
    Il  geom.  Trocchi, nel suo gravame, ha denunziato la violazione e
 la falsa applicazione  di  tutte  le  norme  di  legge  indicate  nel
 provvedimento  impugnato  sottolineando  che la legge n. 773/1982 non
 stabilisce  alcuna   incompatibilita'   con   l'iscrizione   all'albo
 professionale  per  coloro  che fruiscono di una pensione non erogata
 dalla cassa geometri.
                             D I R I T T O
    Come  esposto  in  punto  di  fatto,  il  Collegio provinciale dei
 geometri di Frosinone ha  eccepito  la  sospetta  incostituzionalita'
 dell'art.  4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli artt. 4 e 5
 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, per la parte in cui non  prevedono
 un  divieto di iscrizione all'albo dei geometri per soggetti che gia'
 fruiscano di trattamento pensionistico erogato dallo Stato o da altro
 ente di previdenza in conseguenza di iscrizione obbligatoria ai sensi
 della normativa vigente.
    Il  collegio  sottolinea,  in  particolare, come il citato art. 4,
 sancendo l'incompatibilita' della corresponsione  di  un  trattamento
 pensionistico erogato dalla cassa di previdenza a favore dei geometri
 con la  conservazione  della  iscrizione  all'albo  professionale  ed
 inoltre  con  l'esercizio  di  qualsiasi  altra attivita' lavorativa,
 autonoma o subordinata, ponga in essere una palese ed  ingiustificata
 discriminazione   dei  geometri  liberi  professionisti  rispetto  ai
 geometri provenienti dall'impiego pubblico o  privato,  per  i  quali
 invece una siffatta incompatibilita' non sarebbe configurabile.
    Ancorche'  si  debba  rilevare  che  la  questione  non  e'  stata
 prospettata, come meglio  appresso  si  vedra',  in  modo  del  tutto
 corretto,    questo    Consiglio   nazionale   e'   dell'avviso   che
 effettivamente nel presente giudizio possa configurarsi  e  ritenersi
 rilevante  un problema di legittimita' della normativa applicabile (e
 segnatamente degli artt. 3, 4 e 22 della legge n. 773/1982)  con  gli
 artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.
    Va opportunamente precisato, in linea preliminare, che non si puo'
 prospettare alcuna questione di  legittimita'  con  riferimento  alla
 normativa  di  cui al r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, in quanto - come
 gia' insegnato dalla stessa Corte costituzionale  (cfr.  sentenza  n.
 16/1975  e  ordinanza n. 219/1983) - tale r.d. e' atto privo di forza
 di legge e, quindi, non puo' essere soggetto  al  conrollo  da  parte
 della Corte costituzionale.
    Per  quanto  riguarda le disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e
 22 della legge n. 773/1982 si puo' osservare quanto appresso.
    L'art.  3,  che  disciplina  la pensione di anzianita', al secondo
 comma,  stabilisce  che  "la   corresponsione   della   pensione   e'
 subordinata   alla   cancellazione   dall'albo  dei  geometri  ed  e'
 incompatibile con  l'iscrizione  a  qualsiasi  albo  professionale  o
 elenco  di  lavoratori  autonomi  e con qualsiasi attivita' di lavoro
 dipendente", mentre il successivo art. 4, che disciplina la  pensione
 di  inabilita',  al  quarto  comma,  a  sua  volta  prevede  che  "la
 corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli
 albi  professionali"  e  che  "in  caso di nuova iscrizione agli albi
 viene revocata la concessione della pensione".
    L'art.  22  poi,  al secondo comma, prevede che "l'iscrizione alla
 cassa e' facoltativa per i geometri iscritti a  forme  di  previdenza
 obbligatoria  o  beneficiari  di  altra  pensione,  in conseguenza di
 diverse  attivita'  da  loro  svolte,  anche   precedentemente   alla
 iscrizione all'albo professionale".
    Le  tre  disposizioni  ora  citate, lette in connessione tra loro,
 disegnano un sistema che palesemente appare penalizzante e gravemente
 discriminante  per i geometri liberi professionisti. A questi infatti
 risulta inibito, una  vola  che  abbiano  conseguito  un  trattamento
 pensionistico (di anzianita' o di inabilita') a carico della cassa di
 previdenza sia di continuare ad esercitare la loro professione sia di
 svolgere   una  qualsiasi  altra  attivita'  lavorativa  (autonoma  o
 subordinata), mentre, al contrario, non sussiste  alcuna  preclusione
 per l'iscrizione all'albo professionale di geometri che siano gia' in
 godimento di un trattamento pensionistico in dipendenza di precedente
 iscrizione  ad  altra  forma  di  previdenza  obbligatoria ed anzi e'
 previsto  che  per  questi  ultimi  sia  meramente   facoltativa   la
 iscrizione alla cassa.
    Pur  dovendosi riconoscere, nella scia dell'insegnamento impartito
 dalla stessa Corte costituzionale,  che  ogni  sistema  previdenziale
 presenta  una propria autonomia, in relazione alle peculiarita' della
 categoria a cui si riferisce  ed  in  considerazione  del  potere  di
 scelta   spettante   al   legislatore   ordinario   nell'ambito   del
 fondamentale precetto  dell'art.  38  della  Costituzione,  anche  in
 relazione  alla  disponibilita'  dei relativi mezzi economici, non si
 puo'  pretermettere  di  considerare  che  il   diverso   trattamento
 riservato,   nell'ambito   della  stessa  categoria  professionale  a
 soggetti che sostanzialmente  versano  in  condizioni  identiche,  in
 quanto  godenti  tutti  di  un  trattamento pensionistico, ma che poi
 finiscono per essere destinatari di una diversa disciplina in  ordine
 alla   possibilita'   di  svolgere  ancora  un'attivita'  lavorativa,
 esclusivamente in relazione alla diversita' delle forme previdenziali
 in  cui  hanno  in  precedenza  beneficiato,  sembra dar luogo ad una
 macroscopica diversita' di trattamento  ed  appare  oltre  tutto  non
 giustificabile sotto il profilo logico.
    In  effetti,  considerate  omogenee  le  posizioni  di  fondo  dei
 geometri pensionati (quale che sia l'ente erogatore  del  trattamento
 di  quiescenza),  non  si  vede  perche'  ad  alcuni  dovrebbe essere
 consentito di esercitare la libera professione, mentre ad altri  cio'
 dovrebbe essere tassativamente inibito. Ne' d'altronde appare logico,
 razionale ed ammissibile che il diritto al lavoro  risulti  garantito
 tutelato  solo con riguardo ai geometri che non abbiano in precedenza
 svolto attivita' libero-professionale e non anche  nei  confronti  di
 quegli   altri   soggetti  che  hanno  sempre  esercitato  la  libera
 professione e intenderebbero continuare a svolgerla, pur  dopo  avere
 conseguito  il  trattamento pensionistico erogato dalla loro cassa di
 previdenza.
    D'altra   parte,   e'  appena  il  caso  di  rilevare  che  se  le
 disposizioni che inibiscono il mantenimento della iscrizione all'albo
 ai   geometri  liberi  professionisti  posti  in  quiescenza  debbono
 giustificarsi  essenzialmente  con  l'intento  di  disincentivare  la
 prosecuzione   del   servizio   professionale   da   parte   di  quei
 professionsti che gia' sono in pensione - in funzione  essenzialmente
 di  tutela  dell'interesse  di  entrata  dei  giovani  nell'attivita'
 professionale - ancor meno appare ammissibile la possibilita' offerta
 a coloro che percepiscono altri trattamenti di pensione di esercitare
 la  libera  professione.  Il  sistema  presenta   evidentemente   una
 discrasia che non e' in alcun modo possibile giustificare.