Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 230, giusta deliberazione n. 1296 del 6 aprile 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86. L'art. 11 della legge n. 86/1989 prevede un'intervento sostitutivo nel caso di inattivita' regionale nell'attuazione di direttive, regolamenti decisioni comunitarie e altri obblighi previsti nell'art. 1, primo comma, della legge. E' previsto che tale intervento venga effettuato, qualora fosse necessario, da una commissione composta secondo quanto e' stabilito dal secondo comma dell'art. 6 e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Di tale commissione fa parte come presidente il commissario di Governo. La norma posta dall'art. 11 invade le competenze regionali violando gli artt. 117, 118, 119 della Costituzione, l'art. 124 e l'art. 121, secondo comma, perche' disciplinano il potere sostitutivo che puo' essere esercitato per insegnamento della Corte nella sentenza n. 177/1988 solo dal governo nello specifico senso dell'art. 92 della Costituzione con le garanzie sostanziali e procedurali, comprese l'esigenza del rispetto della regola di proporzionalita' e con esclusione di attribuzione di controllo ad un organo che, sempre per insegnamento della Corte costituzionale, non si identifica in nessuno degli organi che l'art. 92 comprende nel concetto di governo e al quale l'art. 124 non attribuisce un potere del genere di quello che gli conferirebbe la legge qui impugnata (cosi' come quella a suo tempo dichiarata illegittima dalla Corte nella ricordata sentenza). La Corte ha statuito "che forme di controllo sostitutivo siano imputabili dalla legge soltanto ad organi che per poter legittimamente adottare indirizzi od esercitare controlli nei confronti dell'amministrazione regionale e della relativa istanza di vertice (la giunta ) non possono essere che organi di governo". "E' solo su questo piano, infatti che operano organi in grado di vigilare sull'unitarieta' e sul buon andamento della complessiva amministrazione pubblica e che possono intervenire nei confronti di autonomie costituzionalmente tutelate con poteri cosi' penetranti come quelli sostitutivi nel rispetto delle garanzie fondamentali proprie del nostro sistema costituzionale, prima fra tutte quella di doverne rispondere al Parlamento nazionale". Orbene, nel nostro caso, tutto cio' e' ancora piu' valido dal momento che l'attivita' di attuazione della normativa comunitaria prevista dall'art. 1 della legge n. 86/1988 non e' solo provvedimentale ma e' anche normativa, ovviamente trattandosi, per quanto riguarda l'art. 11 della legge medesima, di normazione secondaria con la quale si puo' dare attuazione a direttive e particolarmente a regolamenti. Tale normazione e' di competenza dell'art. 121, secondo comma, del consiglio regionale: cosicche' tutto cio' che la Corte dice a proposito della giunta vale, a maggior ragione, per il consiglio regionale. E' evidente che la formazione di atti sostitutivi nei confronti del consiglio regionale non puo' essere affidata ad una commissione presieduta dal commissario del governo, privo di per se' di funzioni di tale genere, e che tale resta anche se affiancato da altre due persone, e che non puo' sostituirsi al governo di cui parla l'art. 92 della Costituzione, tanto meno nel compiere un'attivita' normativa, formando regolamenti di esecuzione di norme comunitarie in sotituzione del consiglio. La norma appare, dunque, lesiva delle competenze regionali riconosciute dalla costituzione e pertanto.